← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 585-ter c.p.p. – mini per l’impugnazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’art. 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128);

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio (4752, 488), anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per l’imputato contumace (487) e per il procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte di Appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi (167 att.) nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Termine di 15 giorni per provvedimenti in camera di consiglio e procedimento abbreviato
  • Termine di 30 giorni per sentenze ordinarie di merito dopo procedimento dibattimentale
  • Termine di 45 giorni per sentenze dopo ricorso preliminare complesso
  • I termini decorrono dalla notificazione della sentenza o dalla scadenza del deposito, a seconda dei casi
  • Sono termini di decadenza: il mancato rispetto rende inammissibile il ricorso

I termini per ricorrere variano da 15 a 45 giorni a seconda del tipo di provvedimento; decorrono da notificazione o deposito della sentenza.

Ratio

L'articolo 585-ter (denominato "mini per l'impugnazione") stabilisce i termini a pena di decadenza, cioè termini rigidi oltre i quali il ricorso è definitivamente escluso. La graduazione temporale (15, 30, 45 giorni) riflette la complessità dei procedimenti: i provvedimenti più veloci (camera di consiglio) hanno termine breve; i procedimenti ordinari ne hanno uno intermedio; i procedimenti che già hanno subito ricorsi preliminari hanno termine più lungo. Questa strutturazione bilancia due interessi: la necessità di certezza processuale (il giudizio non può pendere indefinitamente) e la necessità di concedere ai ricorrenti tempo sufficiente per prepararsi. La decadenza è automatica: non serve provvedimento giudiziale, basta il decorrere del termine.

Analisi

Il primo comma elenca le tre ipotesi di termini. Comma 1a: 15 giorni per provvedimenti in camera di consiglio (procedure sommarie) e per il caso previsto dall'art. 544 comma 1 (procedimento abbreviato accelerato). Comma 1b: 30 giorni per il caso dell'art. 544 comma 2 (procedimento abbreviato ordinario). Comma 1c: 45 giorni per il caso dell'art. 544 comma 3 (procedure con ricorso preliminare complesso). Il secondo comma specifica da quando decorrono: dalla notificazione dell'avviso di deposito (per camera di consiglio); dalla lettura della sentenza in udienza (se redatta motivazione e le parti sono presenti); dalla scadenza del termine di deposito della motivazione o della notificazione dell'avviso di deposito con estratto (per imputato contumace e Procuratore Generale). Il terzo comma crea parità: se il termine scade per ultimo per il difensore, vale anche per l'imputato. Il quarto comma consente di aggiungere motivi nuovi entro 15 giorni prima dell'udienza. Il quinto comma enfatizza: sono termini di decadenza (art. 173 c.p.p.), non prorogabili.

Quando si applica

Ogni volta che una parte decide di ricorrere contro una sentenza. Il tipo di procedimento da cui la sentenza origina determina il termine applicabile. È fondamentale calcolare correttamente la decorrenza: un errore di un giorno rende l'intero ricorso inammissibile in modo irreversibile.

Connessioni

L'articolo 585-ter c.p.p. si integra con gli artt. 544 (procedimento abbreviato), 128 c.p.p. (deposito atti), 487 (imputato contumace), 488 c.p.p. (assenza dall'udienza), l'art. 173 c.p.p. (decadenza), gli artt. 593 ss. (appello), gli artt. 606 ss. (cassazione), e indirettamente la Costituzione art. 111 (diritto a ricorso).

Domande frequenti

Cos'è la decadenza nei termini processuali?

La decadenza è la perdita del diritto per mancato esercizio entro il termine fissato dalla legge. In questo caso, se non ricorri entro i 30 giorni (o il termine previsto), decadi da qualunque possibilità di ricorso. Non puoi più ricorrere dopo quella data, punto e basta.

È possibile prorogare il termine se ci sono motivi validi?

No. L'articolo 585-ter comma 5 dice esplicitamente che i termini sono di decadenza (art. 173 c.p.p.). Non sono prorogabili nemmeno per cause di forza maggiore o per negligenza dell'avvocato (con rare eccezioni costituzionali, ma la norma è rigida).

Se il termine scade di sabato o domenica, cosa succede?

Il termine si prolunga di diritto al primo giorno feriale successivo. Se il 30° giorno cade di sabato, il termine si estende a lunedì. Questo è un principio generale dei termini processuali.

Come calcolo esattamente la decorrenza del termine?

Dipende dal tipo di sentenza. Se è ordinaria dibattimentale, il termine decorre dalla notificazione della sentenza (30 giorni). Se è camera di consiglio, decorre dall'avviso di deposito (15 giorni). Se l'imputato è contumace, decorre da quando riceve notificazione con estratto della sentenza. Leggi bene l'atto di notificazione per essere sicuro.

Se ricorro per posta certificata, la data di spedizione è quella che conta?

Sì. Per la posta certificata (e raccomandata), la data di spedizione è quella di proposta dell'impugnazione (art. 583 comma 2). Se spedisci il 30° giorno, sei in tempo anche se arriva il 32° giorno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.