Testo dell'articoloAbrogato
Art. 561 c.p.p. – Udienza per il giudizio abbreviato
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale
Articolo non più presente. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il libro VIII dell’atto, che oggi comprende gli articoli da 549 a 559: questa numerazione non compare più nel testo vigente. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’articolo 420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi.
Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’articolo 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’articolo 442.
Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’articolo 443
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'udienza del giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio con conclusioni orali del PM e difensori, poi la sentenza.
Ratio
L'art. 561 regola la fase decisoria del giudizio abbreviato in camera di consiglio, forma processuale che garantisce riservatezza e celerità. La ratio è evitare la formalità del dibattimento pubblico ordinario, semplificando la procedura senza sacrificare l'ascolto delle parti e la motivazione della sentenza.
Analisi
Il comma 1 rinvia alla disciplina della camera di consiglio (art. 420). Il comma 2 enumera i soggetti che il giudice ascolta: persona offesa e imputato (se compaiono), poi PM e difensori illustrano conclusioni sulla base del fascicolo depositato a norma dell'art. 554. Il comma 3 consente al giudice di decidere immediatamente se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, rinviando alle modalità dell'art. 442. L'appello della sentenza è ammesso solo entro i limiti dell'art. 443.
Quando si applica
Si applica esclusivamente nel giudizio abbreviato una volta che le parti hanno fatto le loro conclusioni. Non si applica nel dibattimento ordinario nè nel direttissimo. La decisione in camera di consiglio è obbligatoria per il giudizio abbreviato.
Connessioni
Rimanda agli artt. 420 (camera di consiglio), 442 (sentenza nel rito abbreviato), 443 (appello limitato), 554 (fascicolo depositato), 560 (procedimento del giudizio abbreviato). Correlato agli artt. 90 (persona offesa), 97 (difensore).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è processato in giudizio abbreviato per ricettazione
L'udienza si svolge in camera di consiglio. Compariscono Tizio e il suo avvocato. Il PM illustra le prove raccolte e chiede una condanna a 2 anni. L'avvocato contesta i fatti allegando un'acquisizione inconsapevole della merce rubata. Il giudice, conclusa l'illustrazione, si ritira e emette sentenza di condanna a 1 anno e 6 mesi.
Caso 2: Caio è imputato per frode in giudizio abbreviato
La persona offesa non compare all'udienza. Il giudice comunque sente Caio, poi il PM e l'avvocato della difesa illustrano conclusioni basate sui verbali depositati. Il giudice decide di assolvere Caio per insufficienza di prove, emettendo sentenza immediatamente in camera di consiglio.
Domande frequenti
Dove si svolge l'udienza del giudizio abbreviato?
In camera di consiglio, una stanza privata del tribunale. Non è un'udienza pubblica come il dibattimento ordinario, ma le regole di imparzialità e ascolto rimangono pienamente vigenti.
Il giudice ordina sempre di comparire? Posso farmi rappresentare dall'avvocato?
Sì, puoi farti rappresentare dal tuo avvocato, che illustrerà le tue ragioni in camera di consiglio. Tuttavia il giudice può ordinare la tua comparizione personale se lo ritiene necessario.
Nel giudizio abbreviato ci sono testimoni?
No, di regola. Tutti gli atti sono già depositati e il giudice decide sulla loro base. L'escussione di testimoni è ammessa solo in casi eccezionali su richiesta motivata delle parti.
Quando il giudice emette la sentenza?
Il giudice può decidere immediatamente allo stato degli atti, spesso durante la stessa udienza. Se ritiene necessario approfondimenti, si ritira e emette sentenza entro i termini previsti.
Posso appellare la sentenza del giudizio abbreviato?
L'appello è ammesso, ma con limiti ristretti: solo per errori di diritto o errori gravi nel giudizio della responsabilità. Non è un appello 'pieno' come nel processo ordinario.