Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 561 c.p.p.
Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 560 - Articolo 560 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato→Cod. proc. pen. art. 562 - Articolo 562 Codice di Procedura Penale: Trasformazione del rito→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 559 Codice di Procedura Penale: Dibattimento→Art. 563 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta→Art. 558 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo→Articolo 564 Codice di Procedura Penale: Tentativo di conciliazione→Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto→Articolo 565 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto→Art. 556 c.p.p.: Giudizio abbreviato e applicazione della pena s
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'udienza del giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio con conclusioni orali del PM e difensori, poi la sentenza.
Ratio
L'art. 561 regola la fase decisoria del giudizio abbreviato in camera di consiglio, forma processuale che garantisce riservatezza e celerità. La ratio è evitare la formalità del dibattimento pubblico ordinario, semplificando la procedura senza sacrificare l'ascolto delle parti e la motivazione della sentenza.
Analisi
Il comma 1 rinvia alla disciplina della camera di consiglio (art. 420). Il comma 2 enumera i soggetti che il giudice ascolta: persona offesa e imputato (se compaiono), poi PM e difensori illustrano conclusioni sulla base del fascicolo depositato a norma dell'art. 554. Il comma 3 consente al giudice di decidere immediatamente se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, rinviando alle modalità dell'art. 442. L'appello della sentenza è ammesso solo entro i limiti dell'art. 443.
Quando si applica
Si applica esclusivamente nel giudizio abbreviato una volta che le parti hanno fatto le loro conclusioni. Non si applica nel dibattimento ordinario nè nel direttissimo. La decisione in camera di consiglio è obbligatoria per il giudizio abbreviato.
Connessioni
Rimanda agli artt. 420 (camera di consiglio), 442 (sentenza nel rito abbreviato), 443 (appello limitato), 554 (fascicolo depositato), 560 (procedimento del giudizio abbreviato). Correlato agli artt. 90 (persona offesa), 97 (difensore).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è processato in giudizio abbreviato per ricettazione
L'udienza si svolge in camera di consiglio. Compariscono Tizio e il suo avvocato. Il PM illustra le prove raccolte e chiede una condanna a 2 anni. L'avvocato contesta i fatti allegando un'acquisizione inconsapevole della merce rubata. Il giudice, conclusa l'illustrazione, si ritira e emette sentenza di condanna a 1 anno e 6 mesi.
Caso 2: Caio è imputato per frode in giudizio abbreviato
La persona offesa non compare all'udienza. Il giudice comunque sente Caio, poi il PM e l'avvocato della difesa illustrano conclusioni basate sui verbali depositati. Il giudice decide di assolvere Caio per insufficienza di prove, emettendo sentenza immediatamente in camera di consiglio.
Domande frequenti
Dove si svolge l'udienza del giudizio abbreviato?
In camera di consiglio, una stanza privata del tribunale. Non è un'udienza pubblica come il dibattimento ordinario, ma le regole di imparzialità e ascolto rimangono pienamente vigenti.
Il giudice ordina sempre di comparire? Posso farmi rappresentare dall'avvocato?
Sì, puoi farti rappresentare dal tuo avvocato, che illustrerà le tue ragioni in camera di consiglio. Tuttavia il giudice può ordinare la tua comparizione personale se lo ritiene necessario.
Nel giudizio abbreviato ci sono testimoni?
No, di regola. Tutti gli atti sono già depositati e il giudice decide sulla loro base. L'escussione di testimoni è ammessa solo in casi eccezionali su richiesta motivata delle parti.
Quando il giudice emette la sentenza?
Il giudice può decidere immediatamente allo stato degli atti, spesso durante la stessa udienza. Se ritiene necessario approfondimenti, si ritira e emette sentenza entro i termini previsti.
Posso appellare la sentenza del giudizio abbreviato?
L'appello è ammesso, ma con limiti ristretti: solo per errori di diritto o errori gravi nel giudizio della responsabilità. Non è un appello 'pieno' come nel processo ordinario.