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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 561 c.p.p. – Udienza per il giudizio abbreviato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’art. 420.

2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’art. 554 comma 4.

3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’art. 443.

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In sintesi

  • L'udienza del giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio secondo le norme dell'art. 420
  • Il giudice sente la persona offesa (se comparsa) e l'imputato, poi il PM e i difensori illustrano conclusioni
  • Tutte le conclusioni si basano sulla documentazione già depositata nel fascicolo
  • Il giudice può decidere immediatamente allo stato degli atti; contro la sentenza è ammesso appello limitato

L'udienza del giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio con conclusioni orali del PM e difensori, poi la sentenza.

Ratio

L'art. 561 regola la fase decisoria del giudizio abbreviato in camera di consiglio, forma processuale che garantisce riservatezza e celerità. La ratio è evitare la formalità del dibattimento pubblico ordinario, semplificando la procedura senza sacrificare l'ascolto delle parti e la motivazione della sentenza.

Analisi

Il comma 1 rinvia alla disciplina della camera di consiglio (art. 420). Il comma 2 enumera i soggetti che il giudice ascolta: persona offesa e imputato (se compaiono), poi PM e difensori illustrano conclusioni sulla base del fascicolo depositato a norma dell'art. 554. Il comma 3 consente al giudice di decidere immediatamente se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, rinviando alle modalità dell'art. 442. L'appello della sentenza è ammesso solo entro i limiti dell'art. 443.

Quando si applica

Si applica esclusivamente nel giudizio abbreviato una volta che le parti hanno fatto le loro conclusioni. Non si applica nel dibattimento ordinario nè nel direttissimo. La decisione in camera di consiglio è obbligatoria per il giudizio abbreviato.

Connessioni

Rimanda agli artt. 420 (camera di consiglio), 442 (sentenza nel rito abbreviato), 443 (appello limitato), 554 (fascicolo depositato), 560 (procedimento del giudizio abbreviato). Correlato agli artt. 90 (persona offesa), 97 (difensore).

Domande frequenti

Dove si svolge l'udienza del giudizio abbreviato?

In camera di consiglio, una stanza privata del tribunale. Non è un'udienza pubblica come il dibattimento ordinario, ma le regole di imparzialità e ascolto rimangono pienamente vigenti.

Il giudice ordina sempre di comparire? Posso farmi rappresentare dall'avvocato?

Sì, puoi farti rappresentare dal tuo avvocato, che illustrerà le tue ragioni in camera di consiglio. Tuttavia il giudice può ordinare la tua comparizione personale se lo ritiene necessario.

Nel giudizio abbreviato ci sono testimoni?

No, di regola. Tutti gli atti sono già depositati e il giudice decide sulla loro base. L'escussione di testimoni è ammessa solo in casi eccezionali su richiesta motivata delle parti.

Quando il giudice emette la sentenza?

Il giudice può decidere immediatamente allo stato degli atti, spesso durante la stessa udienza. Se ritiene necessario approfondimenti, si ritira e emette sentenza entro i termini previsti.

Posso appellare la sentenza del giudizio abbreviato?

L'appello è ammesso, ma con limiti ristretti: solo per errori di diritto o errori gravi nel giudizio della responsabilità. Non è un appello 'pieno' come nel processo ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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