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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 564 c.p.p. – Tentativo di conciliazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.

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In sintesi

  • Per reati perseguibili solo a querela, il PM può tentare una conciliazione tra querelante e querelato
  • Il PM convoca entrambi (anche senza aver compiuto indagini preliminari) per verificare la disponibilità alla remissione
  • Entrambi hanno diritto di farsi assistere dai difensori durante il tentativo di conciliazione
  • Se la conciliazione riesce, la remissione della querela estingue il procedimento

Nel tentativo di conciliazione il PM, per reati a querela, convoca querelante e querelato per verificare una possibile remissione della querela.

Ratio

L'art. 564 disciplina il tentativo di conciliazione come meccanismo deflattivo per reati perseguibili a querela (diffamazione, percosse, lesioni, ingiuria, danneggiamento). La ratio è favorire una risoluzione consensuale e riparatoria evitando il processo, poiché questi reati spesso nascono da conflitti interpersonali composti naturalmente.

Analisi

L'articolo prevede un'unica disposizione: il PM, anche senza indagini, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé. Lo scopo è verificare se il querelante intenda rinunciare alla querela e il querelato sia disposto ad accettarne la remissione. Entrambi hanno diritto di farsi assistere da difensori. Non è una udienza formalizzata; è un incontro gestito dal PM.

Quando si applica

Solo per reati perseguibili a querela, non per reati d'ufficio. Il PM ha discrezionalità nel ricorso a questo tentativo; non è obbligatorio. È uno strumento particolarmente utile in fase iniziale, prima di intraprendere indagini costose.

Connessioni

Correlato agli artt. 120 (diritto a querela), 152 (decadenza dalla querela), così come alle norme sulla remissione della querela nel codice penale (art. 172 c.p.). Non rimanda direttamente ad altri articoli procedurali, ma si inserisce nella sequenza logica dei riti alternativi e deflattivi (patteggiamento, giudizio abbreviato, ecc.).

Domande frequenti

Per quali reati il PM può tentare una conciliazione?

Solo per reati perseguibili a querela, cioè reati come diffamazione, ingiuria, percosse, lesioni leggere, danneggiamento, violazione di domicilio e altri analoghi. Non per reati d'ufficio come furti, rapine, droga.

Posso farmi assistere da un avvocato nel tentativo di conciliazione?

Sì. Sia il querelante che il querelato hanno diritto di farsi assistere da un avvocato durante il tentativo di conciliazione. È fortemente consigliato per proteggere i propri diritti.

Se la conciliazione fallisce, il PM continua le indagini?

Sì. Il fallimento della conciliazione non arresta il procedimento. Il PM procede alle indagini ordinarie secondo le modalità previste.

Se rimetto la querela in conciliazione, posso farla valere più tardi?

No. La remissione della querela è un atto che estingue il procedimento. Una volta remessa, non può essere ritirata e il reato non è più perseguibile.

Il tentativo di conciliazione è pubblico?

No. Si svolge negli uffici del PM e non è un'udienza pubblica. È uno spazio privato e riservato per favorire negoziazioni sincere tra le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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