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Art. 556 c.p.p. – Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.
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In sintesi
Nel giudizio abbreviato e nella patteggiamento in assenza di udienza preliminare si applicano le disposizioni del libro sesto; se manca l'udienza preliminare valgono art. 555-558.
Ratio
La norma assicura che, anche nel procedimento per citazione diretta (che bypassa l'udienza preliminare), le forme alternative di giudizio (abbreviato e patteggiamento) rimangono accessibili all'imputato, pur con gli adattamenti necessari alla assenza della fase preliminare. Il legislatore ha voluto garantire la continuità delle opportunità di definizione alternativa della controversia, indipendentemente dal percorso procedurale prescelto dal pubblico ministero.
L'articolo rappresenta un'eccezione al principio di specialità procedurale, consentendo l'applicazione analogica delle norme del libro sesto anche quando la struttura generale del procedimento è quella della citazione diretta.
Analisi
L'articolo si articola in due commi. Il primo pone il rimando generale al libro sesto (giudizio abbreviato e patteggiamento), i cui istituti rimangono applicabili anche in procedimenti per citazione diretta. Il secondo comma specifica un criterio di sostituzione normativa: quando manca l'udienza preliminare (come nel procedimento per citazione diretta), si applicano le disposizioni degli articoli 555 (udienza di comparizione), 557 (giudizio abbreviato) e 558 comma 8 (patteggiamento), secondo i casi. Contempla inoltre la ressa dell'art. 441-bis (revoca del giudizio abbreviato) e della disposizione dell'art. 441-bis comma 4 (revoca dell'ordinanza e fissazione di nuova udienza).
Quando si applica
La norma si applica ad ogni procedimento per citazione diretta dove l'imputato richieda giudizio abbreviato o patteggiamento durante l'udienza di comparizione. Non applica, invece, quando il procedimento sia stato regolarmente sottoposto a udienza preliminare (in tal caso le norme del libro sesto trovano diretta applicazione senza i temperamenti dell'art. 556).
Esempio: Tizio è citato direttamente per furto e chiede il giudizio abbreviato all'udienza di comparizione. Il giudice applica la disciplina del libro sesto (art. 444-446 c.p.p.) con i temperamenti stabiliti dall'art. 556 c.p.p., quali la rinuncia al dibattimento ordinario e la limitazione della cognizione alla documentazione disponibile.
Connessioni
L'articolo interconnette con il libro sesto del c.p.p. (artt. 438-446: giudizio abbreviato e patteggiamento), l'art. 550-555 c.p.p. (procedimento per citazione diretta), l'art. 441-bis c.p.p. (revoca del giudizio abbreviato), l'art. 557-558 c.p.p. (procedure alternative nel procedimento ordinario).
Domande frequenti
Nel procedimento per citazione diretta, posso chiedere il giudizio abbreviato?
Sì. Secondo art. 556 comma 1 e art. 444 c.p.p., il giudizio abbreviato è ammesso anche nel procedimento per citazione diretta, purché sia richiesto all'udienza di comparizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Quali norme si applicano al giudizio abbreviato nel procedimento per citazione diretta?
Secondo art. 556 c.p.p., si applicano le disposizioni del libro sesto (artt. 438-446 c.p.p.) in quanto compatibili, e specificamente gli articoli 555, 557 e 558 comma 8 laddove disciplinino fattispecie non previste dal libro settimo.
Posso chiedere il patteggiamento nel procedimento per citazione diretta?
Sì. Secondo art. 556 comma 1 e art. 444 comma 1-bis c.p.p., il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) è ammesso, previa concordanza fra imputato, difensore, pubblico ministero e parte civile ove esistente.
Se chiedo il giudizio abbreviato e il giudice scopre nuovi elementi, può revocare la mia richiesta?
Sì. Secondo art. 556 comma 2 e art. 441-bis c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato se acquisisce elementi nuovi rilevanti, fissando una nuova udienza per il giudizio ordinario.
Dopo il patteggiamento nel procedimento per citazione diretta, posso ancora impugnare la sentenza?
Limitatamente. Secondo il diritto processuale penale, il patteggiamento omologato non è impugnabile ordinariamente, salvo ricorso per cassazione per violazione di norma procedurale costituzionale o di legge sulla pena, secondo art. 606 c.p.p.
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