Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 545 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 544 - Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza→Cod. proc. pen. art. 546 - Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip→Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza→Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni→Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza→Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile→Art. 549 c.p.p.: Norme applicabili al procedimento davanti al tr→Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente con lettura dispositivo; lettura motivazione segue e può essere sostituita da esposizione riassuntiva.
Ratio
L'articolo disciplina il momento cruciale della "pubblicazione" (pronuncia in aula) della sentenza penale, che è essenziale per tre ragioni: (a) solennità e ufficialità dell'atto giudiziario (il dispositivo è pronunciato pubblicamente, non comunicato privatamente), (b) notificazione automatica alle parti presenti (chi è in aula riceve notizia immediatamente), (c) efficacia della sentenza (dal momento della pronuncia la sentenza è definitiva nei confronti delle parti presenti).
La pubblicazione comprende lettura del dispositivo (obbligatoria) e della motivazione (facoltativa: il giudice può leggere per intero la motivazione oppure farne una sintesi verbale in aula, rinviando al deposito scritto per la versione integrale).
Analisi
Comma 1 affida la pubblicazione al presidente del collegio (o a un altro giudice del collegio, se il presidente è impossibilitato). La pubblicazione è lettura del dispositivo in udienza. Il dispositivo deve essere letto integralmente, perché contiene la decisione (condanna/assoluzione, pena, misure accessorie, risarcimento civile).
Comma 2 riguarda la motivazione: la lettura della motivazione segue quella del dispositivo. Tuttavia, "può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva": il presidente può esporre verbalmente i principali motivi (fatto, ragioni giuridiche, prove valutate) senza leggere l'intero testo scritto. Serve a snellire l'udienza, soprattutto in processi lunghi dove la motivazione è molto estesa. La motivazione scritta completa è comunque depositata e disponibile alle parti.
Comma 3 chiarisce l'effetto della pubblicazione: "equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza". Significa che la parte presente in aula riceve notificazione per il solo fatto della pronuncia, non ha bisogno di notificazione cartacea successiva (art. 475 c.p.p., 488 c.p.p., termini di impugnazione decorrono dal momento della pronuncia).
Quando si applica
Si applica a tutte le sentenze di primo grado (tribunale ordinario, monocratico o collegiale) e di appello in cui vi sia dibattimento. La regola vale nel rito ordinario, abbreviato con dibattimento, procedimenti davanti al giudice per le indagini preliminari (GIP) che decidono su reclami, ecc.
Non si applica a ordinanze (che sono pronunciate e depositate, ma non sono "sentenze" nel senso stretto), a decreti penali (che sono notificati, non pubblicati), a sentenze abbreviate senza dibattimento (dove il rito esclude la pubblicazione solenne).
Connessioni
Art. 544 c.p.p. (redazione e depositazione motivazione), art. 475 c.p.p. (decorrenza termini impugnazione), art. 488 c.p.p. (contumacia e assenza, effetti su notificazione), art. 546 c.p.p. (requisiti della sentenza), art. 585 c.p.p. (deposito sentenza al cancelliere), art. 140 c.p.p. (poteri di vigilanza del presidente). La pubblicazione è momento solenne che attesta l'effettività della decisione giudiziale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nel processo per furto, al termine della deliberazione in camera di consiglio, il tribunale collegiale si riunisce in aula. Il presidente legge il dispositivo: "Condanniamo l'imputato Tizio a 2 anni e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di 5000 euro risarcimento alla parte civile". Tizio e il suo avvocato sono presenti. Il presidente espone poi la motivazione riassuntivamente (in 10 minuti): "In fatto, abbiamo acquisito che Tizio ha sottratto merci dal negozio di Caio, come provato da registrazione video e testimonianza del commesso. In diritto, il fatto è reato di furto. Abbiamo scartato la difesa della legittimità perché il negozio era aperto e il proprietario non ha autorizzato il prelievo". La lettura in aula è pubblicazione. Tizio riceve immediatamente notificazione della sentenza (è presente). Il termine per ricorso in appello decorre dal momento della pronuncia.
Caso 2: Caso 2
Nel processo complesso per associazione per delinquere (3 imputati, 50 pagine di motivazione), il presidente legge il dispositivo (condanne differenziate, misure accessorie, confisca), poi comunica: "La motivazione scritta integrale è depositata e vi sarà notificata. Per ragioni di brevità, non ne faccio lettura integrale in aula, ma vi comunico gli aspetti essenziali: [presidente sintetizza per 15 minuti le prove, i nodi critici della decisione per ciascun imputato]" Imputati sono presenti. La pubblicazione (pronuncia dispositivo) è sufficiente per notificazione automatica. La motivazione scritta completa verrà depositata entro 15 giorni e poi notificata.
Domande frequenti
Se non sono in aula quando la sentenza è pronunciata, come vengo notificato?
Se assente legittimamente (rappresentato da avvocato), la notificazione per estratto della sentenza ti viene inviata via raccomandata dal cancelliere, entro termini ordinari. Se contumace (assente ingiustificato), la notificazione per estratto ti raggiunge comunque (art. 475, 488 c.p.p.).
Il presidente deve leggere tutta la motivazione in aula?
No, il presidente può fare una "esposizione riassuntiva" (sintesi verbale dei motivi) invece di leggere l'intero testo. La motivazione scritta completa viene depositata al cancelliere e notificata successivamente.
Da quando decorre il termine per ricorso in appello?
Dal momento della pronuncia della sentenza in aula (lettura del dispositivo). Se sei presente, il termine (30 giorni per appello) decorre dalla pronuncia stessa. Se assente, decorre dalla ricezione della notificazione cartacea.
Se la motivazione depositata è diversa da quella esposta in aula, quale vale?
La motivazione scritta depositata al cancelliere è quella ufficiale. La versione riassuntiva esposta in aula è semplificazione per brevità, ma le ragioni giuridiche e fattuali rimangono quelle della motivazione scritta integrale.
Posso chiedere copia della motivazione prima dei 15 giorni?
Generalmente no, perché è ancora in deposito (non ancora ufficialmente depositata). Al cancelliere puoi chiedere copia non appena depositata. Se urgenza, puoi ricorrere al giudice per accelerazione (raro).