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Art. 545 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza (4752, 488).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente con lettura dispositivo; lettura motivazione segue e può essere sostituita da esposizione riassuntiva.
Ratio
L'articolo disciplina il momento cruciale della "pubblicazione" (pronuncia in aula) della sentenza penale, che è essenziale per tre ragioni: (a) solennità e ufficialità dell'atto giudiziario (il dispositivo è pronunciato pubblicamente, non comunicato privatamente), (b) notificazione automatica alle parti presenti (chi è in aula riceve notizia immediatamente), (c) efficacia della sentenza (dal momento della pronuncia la sentenza è definitiva nei confronti delle parti presenti).
La pubblicazione comprende lettura del dispositivo (obbligatoria) e della motivazione (facoltativa: il giudice può leggere per intero la motivazione oppure farne una sintesi verbale in aula, rinviando al deposito scritto per la versione integrale).
Analisi
Comma 1 affida la pubblicazione al presidente del collegio (o a un altro giudice del collegio, se il presidente è impossibilitato). La pubblicazione è lettura del dispositivo in udienza. Il dispositivo deve essere letto integralmente, perché contiene la decisione (condanna/assoluzione, pena, misure accessorie, risarcimento civile).
Comma 2 riguarda la motivazione: la lettura della motivazione segue quella del dispositivo. Tuttavia, "può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva": il presidente può esporre verbalmente i principali motivi (fatto, ragioni giuridiche, prove valutate) senza leggere l'intero testo scritto. Serve a snellire l'udienza, soprattutto in processi lunghi dove la motivazione è molto estesa. La motivazione scritta completa è comunque depositata e disponibile alle parti.
Comma 3 chiarisce l'effetto della pubblicazione: "equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza". Significa che la parte presente in aula riceve notificazione per il solo fatto della pronuncia, non ha bisogno di notificazione cartacea successiva (art. 475 c.p.p., 488 c.p.p., termini di impugnazione decorrono dal momento della pronuncia).
Quando si applica
Si applica a tutte le sentenze di primo grado (tribunale ordinario, monocratico o collegiale) e di appello in cui vi sia dibattimento. La regola vale nel rito ordinario, abbreviato con dibattimento, procedimenti davanti al giudice per le indagini preliminari (GIP) che decidono su reclami, ecc.
Non si applica a ordinanze (che sono pronunciate e depositate, ma non sono "sentenze" nel senso stretto), a decreti penali (che sono notificati, non pubblicati), a sentenze abbreviate senza dibattimento (dove il rito esclude la pubblicazione solenne).
Connessioni
Art. 544 c.p.p. (redazione e depositazione motivazione), art. 475 c.p.p. (decorrenza termini impugnazione), art. 488 c.p.p. (contumacia e assenza, effetti su notificazione), art. 546 c.p.p. (requisiti della sentenza), art. 585 c.p.p. (deposito sentenza al cancelliere), art. 140 c.p.p. (poteri di vigilanza del presidente). La pubblicazione è momento solenne che attesta l'effettività della decisione giudiziale.
Domande frequenti
Se non sono in aula quando la sentenza è pronunciata, come vengo notificato?
Se assente legittimamente (rappresentato da avvocato), la notificazione per estratto della sentenza ti viene inviata via raccomandata dal cancelliere, entro termini ordinari. Se contumace (assente ingiustificato), la notificazione per estratto ti raggiunge comunque (art. 475, 488 c.p.p.).
Il presidente deve leggere tutta la motivazione in aula?
No, il presidente può fare una "esposizione riassuntiva" (sintesi verbale dei motivi) invece di leggere l'intero testo. La motivazione scritta completa viene depositata al cancelliere e notificata successivamente.
Da quando decorre il termine per ricorso in appello?
Dal momento della pronuncia della sentenza in aula (lettura del dispositivo). Se sei presente, il termine (30 giorni per appello) decorre dalla pronuncia stessa. Se assente, decorre dalla ricezione della notificazione cartacea.
Se la motivazione depositata è diversa da quella esposta in aula, quale vale?
La motivazione scritta depositata al cancelliere è quella ufficiale. La versione riassuntiva esposta in aula è semplificazione per brevità, ma le ragioni giuridiche e fattuali rimangono quelle della motivazione scritta integrale.
Posso chiedere copia della motivazione prima dei 15 giorni?
Generalmente no, perché è ancora in deposito (non ancora ufficialmente depositata). Al cancelliere puoi chiedere copia non appena depositata. Se urgenza, puoi ricorrere al giudice per accelerazione (raro).