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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Conclusa la deliberazione (525-528), il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (154 att.).

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (585).

3-bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

In sintesi

  • Il presidente redige e sottoscrive il dispositivo della sentenza immediatamente dopo la deliberazione
  • Subito dopo è redatta esposizione concisa dei motivi di fatto e diritto
  • Termine ordinario: max 15 giorni dalla pronuncia (se in camera di consiglio)
  • Termine esteso: max 90 giorni se motivazione particolarmente complessa (molte parti, imputazioni gravi)
  • Se procedimenti separati, termine può raddoppiarsi con precedenza per custodia cautelare

Conclusa deliberazione, il presidente redige dispositivo e lo firma; poi una concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto (max 15 giorni, estensibile a 90 se complessa).

Ratio

L'articolo disciplina il processo redazionale della sentenza penale, che si articola in due momenti: il dispositivo (parte decisoria: "condanno", "assolvo") e la motivazione (parte argomentativa: perché). Il dispositivo è redatto e firmato subito, per garantire immediatezza della pronuncia (art. 546 c.p.p. richiede leggibilità in aula). La motivazione è il momento più laborioso: il giudice (o il giudice estensore nel collegio) deve sintetizzare i fatti provati, i fatti non provati, le ragioni giuridiche di condanna o assoluzione, i riferimenti normativi, la valutazione delle prove e delle contestazioni difensive.

I termini dilazionati (15-90 giorni) riflettono la complessità: processi semplici (responsabilità chiara) richiedono motivazione breve; processi complessi (molti imputati, molte circostanze, conflitti probatori) richiedono motivazione densa e articolata.

Analisi

Comma 1 descrive il momento subito dopo la deliberazione (delibera che avviene in camera di consiglio, art. 525-528 c.p.p., dove il collegio discute e decide). Il presidente redige il dispositivo e lo sottoscrive personalmente. Subito dopo (nella stessa udienza o immediatamente consecutivo) inizia redazione della motivazione (esposizione concisa dei motivi).

Comma 2 fissa il termine ordinario: se la motivazione non è redatta in camera di consiglio (il che è raro, soprattutto in processi lunghi), deve essere depositata entro il 15esimo giorno dalla pronuncia del dispositivo in aula.

Comma 3 consente proroga fino a 90 giorni se la motivazione è "particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni". Giudice indica nel dispositivo il termine più lungo (non può superare 90 giorni). Comma 3-bis aggiunge che in caso di procedimenti separati, motivazione è redatta per ciascuno, con precedenza per gli imputati in custodia cautelare (motivi umanitari), e il termine è raddoppiato per gli altri.

Quando si applica

Si applica a tutte le sentenze penali di primo grado (tribunale ordinario, monocratico o collegiale) e di appello. La regola vale sia per rito ordinario che abbreviato (che termina con sentenza), giustizia riparativa, e altri riti speciali che prevedono sentenza.

Non si applica al rito direttissimo (sentenza immediata in aula), al decreto penale (che è senza motivazione se non contrastato), al giudizio abbreviato con rinuncia a discussione (che termina con ordinanza, non sentenza).

Connessioni

Art. 525-528 c.p.p. (deliberazione in camera di consiglio), art. 546 c.p.p. (requisiti della sentenza, struttura), art. 545 c.p.p. (pubblicazione sentenza in aula), art. 110 c.p.p. (sottoscrizione giudice), art. 111 c.p.p. (data della sentenza), art. 585 c.p.p. (termine deposito sentenza), art. 533 c.p.p. (separazione procedimenti). Motivazione è elemento essenziale di controllabilità della sentenza in appello e cassazione.

Domande frequenti

Quanto tempo devo attendere per leggere i motivi della sentenza?

Il giudice ha 15 giorni ordinariamente per depositare la motivazione dopo la pronuncia del dispositivo in aula. In casi complessi, fino a 90 giorni. Di regola, termini medi sono 20-30 giorni. Prendendo 60-90 giorni è già inusuale (solo processi molto grandi).

Se il giudice non deposita la motivazione nei termini, la sentenza è nulla?

No, la sentenza è pronunciata e valida dal momento della pronuncia in aula (dispositivo letto). Assenza o ritardo della motivazione può costituire violazione di forma, ma il dispositivo rimane efficace. Tuttavia, è impedimento all'impugnazione (non puoi impugnare senza conoscere i motivi).

Chi redige la motivazione: il presidente o il giudice estensore?

Se il giudice è monocratico, lui redige la motivazione. Se collegio, il presidente designa un "giudice estensore" (di regola il più giovane o il relatore) che redige la motivazione. Il presidente rimane responsabile della conformità alle linee generali.

Posso chiedere una motivazione più lunga se ritengo la sentenza insufficiente?

La lunghezza della motivazione è discrezionale. Puoi contestare in appello che la motivazione è "carente" (cioè insufficiente a giustificare la conclusione), ma questo è tema di ricorso, non di richiesta previa.

Se il processo aveva imputati in custodia cautelare, cambiano i termini?

Sì, comma 3-bis prevede che se ci sono procedimenti separati, motivazione per imputati in custodia ha precedenza e termine ordinario (15 giorni), mentre motivazione per altri imputati ha termine raddoppiato (fino a 30 giorni). È privilegio umanitario: chi è in carcere in attesa deve sapere prima se uscirà.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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