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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 520 c.p.p. – Nuove contestazioni all’imputato contumace o assente

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all’imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato.

2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’art. 519 commi 2 e 3.

In sintesi

  • Il PM può chiedere contestazione di fatti a imputato contumace (non comparso) o assente (legittimamente dispensato)
  • Il presidente ordina inserzione della contestazione nel verbale e notificazione estratto all'imputato
  • Il dibattimento si sospende e il giudice fissa una nuova udienza
  • Valgono i stessi termini di cui all'art. 519 (5-40 giorni di difesa)

Quando il PM contesta fatti a imputato contumace o assente, il giudice ordina inserzione verbale e notificazione estratto; il dibattimento sospende per nuova udienza.

Ratio

L'articolo estende il meccanismo di contestazione di nuove circostanze (art. 519) al caso in cui l'imputato sia contumace (non si presenti senza giusta causa) o assente (dispensato legittimamente dal giudice, p.es. per motivi di salute). Anche in questi casi, la procedura deve garantire il diritto alla difesa: il PM non può sorprendere l'imputato con contestazioni nascoste, ma deve notificargli estratto del verbale affinché possa prepararsi alla ripresa.

Il principio di par condicio e di corretta procedura implica che, anche se l'imputato non è presente, abbia diritto di ricevere notizia della contestazione e di preparare difesa.

Analisi

Comma 1 consente al PM, anche in assenza dell'imputato, di chiedere al presidente contestazione di fatti non nel rinvio originario. Il presidente dispone: (a) inserzione della contestazione nel verbale dibattimentale, (b) notificazione estratto all'imputato (copia della contestazione). Questa è forma di notificazione "per estratto", non integrale del verbale.

Comma 2 prescrive la sospensione del dibattimento (art. 477 c.p.p.) e fissazione nuova udienza, osservando i termini dell'art. 519 commi 2 e 3. Significa: termine difesa 5-40 giorni, citazione persona offesa con 5+ giorni, medesimo procedimento della contestazione in presenza.

Quando si applica

Si applica quando: (a) il giudice ha dichiarato l'imputato contumace (per mancata comparizione senza giusta causa), oppure (b) l'ha dispensato dalla comparizione (es. per gravissime ragioni di salute, per carcerazione in altro processo); (c) il PM vuole contestare fatti non nel rinvio a giudizio.

Non si applica se l'imputato è presente in aula (allora si applica art. 519 direttamente).

Connessioni

Art. 487 c.p.p. (contumacia), art. 488 c.p.p. (assenza giustificata), art. 519 c.p.p. (contestazione con imputato presente), art. 477 c.p.p. (sospensione dibattimento), art. 429 c.p.p. (termini citazione), art. 516-518 c.p.p. (riapertura dibattimento). La norma è tutela minima per l'imputato che non può essere presente.

Domande frequenti

Se sono contumace, ricevo comunque notificazione della contestazione nuova?

Sì, la norma obbliga il presidente a farla notificare per estratto. Riceverai copia della contestazione tramite avvocato o domicilio noto. È tua responsabilità stare informato e prepararti, anche se assente dalla prima udienza.

Se sono contumace, posso presentarmi nella ripresa dopo la contestazione?

Sì, puoi comparire nella nuova udienza fissata dopo la sospensione. Anzi, è consigliabile comparire per partecipare al dibattimento e controbattere le contestazioni nuove in presenza.

Quanto tempo ho per prepararmi dopo la notificazione della contestazione?

Il giudice fissa un termine tra 5 e 40 giorni (art. 519 comma 2). Generalmente 15-30 giorni. È lo stesso termine che avrebbe se fossi presente.

Se non ricevo notificazione della contestazione, cosa accade al processo?

È vizio di forma grave. Se il giudice ha condannato senza assicurarti la conoscenza della contestazione, puoi ricorrere in appello per nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

La contumacia mi fa perdere diritti nel dibattimento?

La contumacia non cancella il diritto alla difesa, ma comporta procedimento che prosegue anche senza la tua presenza. Puoi nominare un avvocato per rappresentarti e depositare memorie. Rimane diritto di appello sulla sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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