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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 511 c.p.p. – Letture consentite

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l’esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (431) è consentita ai soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’art. 93.

In sintesi

  • Giudice dispone lettura di atti fascicolo integrale o parziale, anche d'ufficio
  • Letture di dichiarazioni solo dopo esame della persona che le ha rese, salvo se esame non ha luogo
  • Letture relative peritali solo dopo esame perito
  • Indicazione degli atti (art. 511 comma 5) equivale a lettura, su richiesta vincolante se disaccordo sui contenuti

L'articolo 511 regola le letture consentite nel dibattimento penale: il giudice dispone lettura integrale o parziale di atti del fascicolo secondo modalità e vincoli tassativi.

Ratio

L'articolo 511 bilancia due esigenze contrastanti: da un lato, velocizzare il dibattimento leggendo atti già nel fascicolo senza ripetere esami (economia processuale); dall'altro, garantire il diritto di difesa mediante coimmediaccy della prova (esame, controesame, discussione in aula). Il legislatore consente letture, ma con vincoli: non prima dell'esame originale, non su dichiarazioni senza opportunità di contraddittorio vivo. La lettura è una forma debole di prova rispetto all'esame, perché non permette controesamina diretta di chi non è in aula.

Il comma 5 introduce innovazione moderna: il giudice può 'indicare' gli atti (nominare i documenti) senza leggerli integralmente, equivalente legale alla lettura. Ciò ulteriormente velocizza il procedimento.

Analisi

Comma 1: giudice dispone lettura atti fascicolo integrale o parziale, 'anche di ufficio' (senza richiesta). Comma 2: letture di verbali di dichiarazioni solo dopo esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo (es. teste muore, dichiarazioni rimangono nel fascicolo, possono essere lette direttamente). Comma 3: lettura relazione peritale solo dopo esame perito. Comma 4: letture di verbali di querela/istanza (art. 431) consentite solo per accertare esistenza condizione di procedibilità (es. querela sporta, non per merito). Comma 5: il giudice può 'indicare specificatamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione', equivalente alla lettura. Se parte richiede lettura effettiva, giudice è vincolato se si tratta di verbali di dichiarazioni oppure se c'è serio disaccordo sul contenuto degli atti.

Quando si applica

Caso A: nel dibattimento per furto, il teste Caio ha deposto e subito controesaminato. La PM allora legge il verbale della dichiarazione di Caio reso in fase preliminare, per confrontare coerenza. Comma 2 consentito: l'esame è già avvenuto. Caso B: nel processo per frode, la relazione peritale è depositata dal perito Sempronio. Il perito è stato esaminato e controesaminato. La PM allora legge parti della relazione, es. conclusioni sulla valutazione documentale. Comma 3 consente. Caso C: il giudice, valutando se la querela era stata sporta, legge il verbale di querela per mera accertamento condizione procedurale, non per provare il merito della denuncia. Comma 4 consente.

Connessioni

Art. 498, 499: esame testimoni e controesame. Art. 501: esame periti. Art. 227: relazione peritale preliminare. Art. 431: fascicolo PM e atti acquisiti. Art. 493: fascicolo per dibattimento da fase preliminare. Art. 514: divieti di lettura assoluti (alcuni atti non si leggono mai in dibattimento).

Domande frequenti

Si possono leggere atti senza esame della persona che li ha prodotti?

No, in linea di massima. Eccezione: se l'esame non ha luogo (teste muore, rifiuta, non è reperibile). Allora le dichiarazioni pregresse possono essere lette direttamente.

Che differenza tra lettura e indicazione di atti?

Lettura: leggere testualmente il documento in aula. Indicazione: il giudice cita specificamente l'atto (es. 'articolo 5 della perizia') senza leggerlo. Equivalenza legale, ma indicazione è più veloce. Se parte dissente, lettura diventa obbligatoria.

Un atto non nel fascicolo può essere letto?

No. L'art. 511 limita le letture agli atti del fascicolo per il dibattimento. Documenti non acquisiti devono essere ammessi come nuova prova (art. 507) ed esaminati, non letti.

Chi può chiedere lettura di un atto?

Le parti (PM, difensori), enti intervenienti (art. 505), e il giudice d'ufficio. Se una parte chiede lettura, il giudice valuta se opportuna; se richiesta è di atto essenziale, è vincolato ad accogliere.

Se il giudice non legge un atto decisivo, è errore di diritto?

Sì, potrebbe essere vizio della sentenza. Se un atto critico nel fascicolo non è consultato dal collegio e la sentenza non lo menziona, è omissione istruttoria contestabile in appello.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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