Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 508 c.p.p. – Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento (152 att.). Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’art. 501.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Se il giudice dispone una perizia nel dibattimento, il perito espone il parere nell'udienza; se necessario, il processo si sospende per max 60 giorni.
Ratio
L'articolo disciplina il procedimento di ammissione della perizia nel dibattimento penale, garantendo il diritto all'oralità e al contraddittorio sugli elementi di prova tecnica. La perizia, essendo mezzo di prova fondamentale in materia di accertamenti complessi (medico-legali, balistici, psichiatrici), deve essere sottoposta al vaglio diretto del giudice e delle parti, non su relazione scritta preventiva.
La sospensione breve del dibattimento (max 60 giorni) consente di acquisire il parere peritale senza rinviare il processo a tempi indeterminati, equilibrando i principi di celerità e completezza istruttoria.
Analisi
Comma 1 stabilisce due modalità: la citazione immediata del perito che compare nel corso del dibattimento in corso (modalità ordinaria), oppure, se non possibile, il giudice emana ordinanza di sospensione con fissazione della nuova udienza entro il massimo di 60 giorni calendario.
Comma 2 affida a un componente del collegio (cosiddetto "giudice istruttore del collegio") l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 228 c.p.p., cioè i compiti di vigilanza sullo svolgimento della perizia preliminare alla dibattimentale.
Comma 3 chiarisce che nella ripresa del dibattimento il perito risponde ai quesiti e subisce esame secondo le regole ordinarie, senza privilegiati abbrevamenti procedurali.
Quando si applica
Si applica ogni volta che, durante il dibattimento, il giudice (d'ufficio o su istanza di parte) decide che è necessaria una perizia: ad esempio, accertamenti medico-legali su ferite/lesioni, perizie balistiche su armi, perizie psichiatriche in caso di vizio di mente, perizie contabili in reati economici. Anche in appello e in cassazione, se autorizzate.
Non si applica alle perizie già disposte nella fase delle indagini preliminari (quelle rientrano nel rito ordinario di raccolta prove, art. 359 c.p.p.).
Connessioni
Rimandi interni: art. 152 att. (esame perito in dibattimento), art. 190 c.p.p. (richiesta perizia), art. 228 c.p.p. (poteri del giudice istruttore), art. 477 c.p.p. (sospensione dibattimento), art. 501 c.p.p. (esame perito). Art. 359 c.p.p. riguarda perizie nelle indagini preliminari; art. 360 c.p.p. riguarda il rapporto peritale scritto.
Domande frequenti
Se il perito non si presenta nel giorno dell'udienza fissata, cosa accade?
Il giudice può ordinare una nuova sospensione (fino a 60 giorni complessivi) e fissare un'altra udienza, oppure, se il ritardo è ingiustificato, può sanzionare il perito e disporre una nuova nomina. La prosecuzione del dibattimento dipende dalla valutazione del giudice sulla gravità dell'impedimento.
La perizia disposta nel dibattimento è obbligatoria o discrezionale?
È discrezionale per il giudice, che valuta se la perizia è necessaria per l'accertamento di fatti rilevanti. Tuttavia, se il giudice ritiene fondamentale acquisire un parere tecnico, può ordinarla d'ufficio, senza bisogno della richiesta delle parti.
Quanto costa la perizia dibattimentale e chi paga?
Il costo è a carico dello Stato (attraverso il bilancio della magistratura). Se la sentenza condanna l'imputato e il giudice lo ritiene responsabile dei costi, può condannarlo al pagamento (art. 541 c.p.p.). Se assolve, lo Stato rimane creditore del costo sostenuto.
Posso nominare un mio perito di parte durante il dibattimento?
Sì, durante il dibattimento puoi chiedere l'ammissione di un consulente tecnico di parte (artt. 502-506 c.p.p.), che assiste il tuo avvocato e può controreplica al perito giudiziale. Deve però seguire le stesse regole di esame in aula.
Se il perito è già stato sentito nelle indagini preliminari, deve ripresentarsi a dibattimento?
No, il perito della fase inquisitoria ha già depositato il rapporto scritto, che è acquisito al fascicolo e discusso a dibattimento. Viene sentito ancora solo se il giudice o le parti lo reputano necessario per chiarimenti, con applicazione dell'art. 508 se ritenuto indispensabile.