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Art. 98 c.p.c. – Cauzione per le spese
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
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In sintesi
Art. 98 c.p.c.: cauzione processuale a carico dell'attore non ammesso al gratuito patrocinio, dichiarata incostituzionale nel 1960.
Ratio della norma
L'art. 98 c.p.c., introdotto con il Regio Decreto 28 ottobre 1940 n. 1443 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942, rispondeva all'esigenza di tutelare il convenuto dal rischio di una condanna alle spese rimasta ineseguita. Qualora l'attore non fosse ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e vi fossero concrete ragioni per temere l'insolvibilità futura, il giudice poteva — su istanza di parte — subordinare la prosecuzione del processo alla prestazione di una cauzione a garanzia del rimborso delle spese. La ratio era di natura cautelare e deflattiva: scoraggiare le liti promosse da soggetti privi di mezzi sufficienti a far fronte alle conseguenze economiche della soccombenza.
Analisi del testo
Il testo attribuiva il potere di disporre la cauzione al giudice istruttore, al pretore o al conciliatore con provvedimento in forma di ordinanza. Il presupposto soggettivo era negativo: l'attore non doveva essere ammesso al gratuito patrocinio. Il presupposto oggettivo era il fondato timore che l'eventuale condanna alle spese potesse «restare ineseguita», formula che rimandava alla valutazione delle condizioni patrimoniali del ricorrente. Il provvedimento era adottato su istanza del convenuto, non d'ufficio. La conseguenza del mancato versamento nel termine era radicale: l'estinzione del processo, senza possibilità di sanatoria, rendendo la norma particolarmente gravosa per le parti in difficoltà economica non rientranti nei requisiti del gratuito patrocinio.
Quando si applica
La norma non è più applicabile: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. (uguaglianza) e l'art. 24 Cost. (diritto di azione). La Corte rilevò che la cauzione creava una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulle condizioni economiche: l'attore abbiente poteva liberamente instaurare il processo, mentre chi non disponeva di risorse sufficienti si trovava a dover versare una somma a garanzia, pena l'estinzione del giudizio. L'accesso alla giustizia risultava così condizionato dalla capacità patrimoniale, in palese violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale. La pronuncia si inseriva nell'opera di depurazione dell'ordinamento dalle norme del codice del 1942 incompatibili con la Costituzione repubblicana.
Connessioni con altre norme
L'art. 98 c.p.c. si poneva in relazione sistematica con le disposizioni sul gratuito patrocinio (oggi patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 74 e ss.), che rappresentavano l'unica tutela prevista per le parti meno abbienti. La sua eliminazione ha rafforzato la coerenza del sistema con l'art. 24 Cost. e con l'art. 111 Cost. sul giusto processo. Il regime delle spese processuali rimane disciplinato dagli artt. 91-97 c.p.c., che regolano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza, senza condizionare l'accesso al processo a preventive garanzie patrimoniali.
Domande frequenti
L'art. 98 c.p.c. è ancora in vigore?
No. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. La norma è pertanto priva di efficacia giuridica dal momento della pubblicazione di quella pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.
Per quale motivo la norma fu dichiarata incostituzionale?
La Corte rilevò la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione: la cauzione condizionava l'accesso alla giustizia alla disponibilità di risorse economiche, creando una disparità di trattamento non giustificata tra cittadini abbienti e non abbienti.
Chi poteva chiedere la cauzione ex art. 98 c.p.c.?
Solo il convenuto, su istanza di parte. Il giudice non poteva disporla d'ufficio. Era necessario che l'attore non fosse ammesso al gratuito patrocinio e che vi fosse fondato timore di ineseguibilità della futura condanna alle spese.
Cosa accadeva se l'attore non versava la cauzione nel termine stabilito?
Il processo si estingueva automaticamente. Non era prevista alcuna possibilità di sanatoria o proroga, rendendo il meccanismo particolarmente penalizzante per chi non disponeva della liquidità necessaria.
Esistono oggi strumenti analoghi a tutela del convenuto dal rischio di spese inesigibili?
No. Il sistema vigente regola le spese processuali secondo il principio di soccombenza (artt. 91-97 c.p.c.), senza condizionare l'accesso al giudizio a garanzie preventive. Il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002) tutela le parti non abbienti, ma non prevede garanzie anticipate a favore del convenuto.
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