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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 475 c.p.p. – Allontanamento coattivo dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del presidente.

2. L’imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

3. L’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall’aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'imputato ha il dovere di mantenere comportamento corretto durante l'udienza.
  • Dopo ammonimento, se persiste nel disturbare, può essere allontanato dall'aula.
  • L'allontanamento è disposto con ordinanza motivata dal presidente.
  • L'imputato allontanato rimane rappresentato dal difensore e può essere riammesso in ogni momento.

L'imputato che persiste nel comportarsi in modo scorretto è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente, restando rappresentato dal difensore.

Ratio

L'articolo bilancia il diritto di partecipazione del'imputato con il dovere della corte di mantenere l'ordine e la dignità del processo. Se l'imputato adopera violenza verbale, minacce, ingiurie, o condotta gravemente scorretta, il giudice ha il potere (non il dovere automatico) di allontanarlo temporaneamente dall'aula. Questa misura mira a proteggere il diritto al giusto processo, non a punire l'imputato. Per questo motivo, la rappresentanza mediante avvocato continua, e la riammissione è sempre possibile.

Analisi

Il comma 1 prevede un procedimento graduato: ammonimento iniziale, poi allontanamento se il comportamento scorretto persiste. L'ordinanza è il provvedimento formale; deve essere motivata (ragioni del disturbo). Il comma 2 chiarisce che l'allontanamento non interrompe la difesa processuale: l'avvocato continua a rappresentare l'imputato e a fare memorie. Il comma 3 permette riammissione in qualsiasi momento, anche di ufficio. Se l'allontanamento si ripete, il giudice può escalare a espulsione dall'intero dibattimento (con eccezione solo per dichiarazioni spontanee).

Quando si applica

Un imputato, durante l'interrogatorio, insulta il giudice e minaccia testimoni. Il presidente lo ammonisce: 'Imputato, deve mantenere il silenzio e il rispetto'. L'imputato continua, urla. Il presidente ordina l'allontanamento. L'imputato esce dalla sala, l'avvocato rimane e prosegue la difesa. Dopo un'ora, l'imputato chiede di rientrare, ammettendo l'errore. Il giudice lo riammette. Un altro caso: Caio, durante la sua deposizione, aggredisce verbalmente il PM. L'aula è turbata. Il presidente ordina espulsione dal dibattimento; Caio non potrà rientrare, salvo per una eventuale dichiarazione finale (art. 523 comma 5).

Connessioni

Art. 474 c.p.p. — diritto di assistenza alla persona. Art. 503 c.p.p. — dichiarazioni spontanee dell'imputato. Art. 523 comma 5 c.p.p. — ultima parola dell'imputato. Art. 127 c.p.c. (ricorso per cassazione). Art. 491 c.p.p. — discussione in dibattimento.

Domande frequenti

Quando può un giudice allontanare l'imputato dall'aula?

Solo se l'imputato, dopo ammonimento, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza (violenza verbale, minacce, insulti gravi).

Se l'imputato è allontanato, il processo continua lo stesso?

Sì, il processo continua. L'avvocato dell'imputato rimane e lo rappresenta. L'imputato non perde diritti di difesa, solo la partecipazione fisica temporanea.

L'imputato allontanato può rientrare in aula?

Sì, in qualunque momento, anche di ufficio. Basta che il presidente ritenga cessato il motivo del disturbo o che l'imputato prometta migliore condotta.

Qual è la differenza tra allontanamento e espulsione?

L'allontanamento è temporaneo; l'espulsione è definitivapër quel dibattimento. L'espulso può partecipare solo al momento delle dichiarazioni finali (art. 523).

L'allontanamento è una punizione processuale?

No, è una misura per mantenere l'ordine del processo. Non è sanzionatori a livello penale (non è multa né carcere). Se la condotta è reato, il PM potrebbe procedere separatamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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