Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 462 c.p.p. – Restituzione nel termine per proporre opposizione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis .
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 461 - Articolo 461 Codice di Procedura Penale: Opposizione→Cod. proc. pen. art. 463 - Art. 463 c.p.p.: Opposizione proposta soltanto da alcuni interes→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 460 c.p.p.: Requisiti del decreto di condanna→Art. 464 c.p.p.: Giudizio conseguente all’opposizione→Art. 459 c.p.p.: Casi di procedimento per decreto→Art. 465 c.p.p.: Atti del presidente del tribunale o della Corte→Art. 458 c.p.p.: Richiesta di giudizio abbreviato→Articolo 466 Codice di Procedura Penale: Facoltà dei difensori→Articolo 457 Codice di Procedura Penale: Trasmissione degli atti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'imputato e la persona civilmente obbligata sono restituiti nel termine per proporre opposizione secondo le disposizioni dell'articolo 175 c.p.p.
Ratio
L'articolo 462 estende il beneficio della restituzione in termino (art. 175) all'ipotesi in cui l'imputato e la persona civilmente obbligata non riescano a proporre opposizione entro il termine di quindici giorni per cause non imputabili a loro. La norma realizza un equilibrio tra celerità del procedimento e diritto di difesa, permettendo che chiunque sia ingiustamente privato della possibilità di opporre possa recuperare il termine.
Analisi
L'articolo rimanda completamente all'art. 175 c.p.p., che disciplina i presupposti della restituzione in termino. Secondo l'art. 175, la restituzione è concessa quando il termine non è stato osservato per causa non imputabile alla parte (ad esempio, malattia grave, errore di notificazione, irreperibilità per circostanze obiettive). La domanda di restituzione deve essere proposta entro il termine di decadenza previsto dalla legge, generalmente entro sei mesi dalla scadenza del termine iniziale, nonché prima della scadenza dei termini ulteriori di cui al procedimento.
Quando si applica
Si applica quando l'imputato non ha potuto proporre opposizione entro quindici giorni per motivi non imputabili a sé. Ad esempio, l'imputato era detenuto in una sede ospedaliera e il decreto gli è stato notificato in condizioni tali da non permettere il contatto con il difensore, oppure vi è stato errore materiale nella notificazione che ha impedito la ricezione tempestiva.
Connessioni
Rimanda all'art. 175 c.p.p. (restituzione nel termine), art. 461 c.p.p. (opposizione), art. 460 c.p.p. (decreto di condanna), art. 140 c.p.p. (notificazione), art. 644 c.p.p. (motivi di cassazione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio riceve notificazione del decreto di condanna il 15 luglio ma è allora ricoverato in ospedale per intervento chirurgico. Dimesso il 2 agosto, scopre la notificazione ma il termine di quindici giorni è già decorso (30 luglio). Tizio chiede restituzione nel termine entro sei mesi (avant il 15 gennaio), provando il ricovero mediante certificato medico e l'impossibilità di contattare il difensore prima del 2 agosto. Il giudice accoglie la richiesta e consente a Tizio di proporre opposizione entro quindici giorni dal provvedimento di restituzione.
Caso 2: Caso 2
Caio e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (società) ricevono notificazione del decreto il 10 settembre, ma la notificazione presso la sede legale della società è effettuata con errore dell'ufficiale giudiziario (non correttamente indirizzata alla cancelleria). Entro il 30 novembre, la società provvedimenti chiede restituzione nel termine, allegando la documentazione dell'errore notificativo. Il giudice accoglie la richiesta e restituisce la società nel termine per proporre opposizione.
Domande frequenti
Quando è possibile chiedere la restituzione nel termine per opporre?
Quando il termine di quindici giorni non è stato osservato per causa non imputabile all'imputato o alla persona civilmente obbligata, come malattia grave, errore di notificazione, oppure circostanze obiettive imperative.
Chi può chiedere la restituzione nel termine?
L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o tramite il difensore.
Qual è il termine per presentare la domanda di restituzione?
Generalmente entro sei mesi dalla scadenza del termine di quindici giorni e, comunque, prima della scadenza degli ulteriori termini procedurali.
Quali prove deve fornire per la restituzione nel termine?
Documentazione idonea a provare l'impossibilità di osservare il termine per causa non imputabile (certificati medici, documenti notificativi errati, circostanze obiettive documentate).
Se la restituzione è accolta, quanto tempo ha per proporre opposizione?
Nuovo termine di quindici giorni, decorrenti dal provvedimento di restituzione nel termine emesso dal giudice.