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Art. 462 c.p.p. – Restituzione nel termine per proporre opposizione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’art. 175.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'imputato e la persona civilmente obbligata sono restituiti nel termine per proporre opposizione secondo le disposizioni dell'articolo 175 c.p.p.
Ratio
L'articolo 462 estende il beneficio della restituzione in termino (art. 175) all'ipotesi in cui l'imputato e la persona civilmente obbligata non riescano a proporre opposizione entro il termine di quindici giorni per cause non imputabili a loro. La norma realizza un equilibrio tra celerità del procedimento e diritto di difesa, permettendo che chiunque sia ingiustamente privato della possibilità di opporre possa recuperare il termine.
Analisi
L'articolo rimanda completamente all'art. 175 c.p.p., che disciplina i presupposti della restituzione in termino. Secondo l'art. 175, la restituzione è concessa quando il termine non è stato osservato per causa non imputabile alla parte (ad esempio, malattia grave, errore di notificazione, irreperibilità per circostanze obiettive). La domanda di restituzione deve essere proposta entro il termine di decadenza previsto dalla legge, generalmente entro sei mesi dalla scadenza del termine iniziale, nonché prima della scadenza dei termini ulteriori di cui al procedimento.
Quando si applica
Si applica quando l'imputato non ha potuto proporre opposizione entro quindici giorni per motivi non imputabili a sé. Ad esempio, l'imputato era detenuto in una sede ospedaliera e il decreto gli è stato notificato in condizioni tali da non permettere il contatto con il difensore, oppure vi è stato errore materiale nella notificazione che ha impedito la ricezione tempestiva.
Connessioni
Rimanda all'art. 175 c.p.p. (restituzione nel termine), art. 461 c.p.p. (opposizione), art. 460 c.p.p. (decreto di condanna), art. 140 c.p.p. (notificazione), art. 644 c.p.p. (motivi di cassazione).
Domande frequenti
Quando è possibile chiedere la restituzione nel termine per opporre?
Quando il termine di quindici giorni non è stato osservato per causa non imputabile all'imputato o alla persona civilmente obbligata, come malattia grave, errore di notificazione, oppure circostanze obiettive imperative.
Chi può chiedere la restituzione nel termine?
L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o tramite il difensore.
Qual è il termine per presentare la domanda di restituzione?
Generalmente entro sei mesi dalla scadenza del termine di quindici giorni e, comunque, prima della scadenza degli ulteriori termini procedurali.
Quali prove deve fornire per la restituzione nel termine?
Documentazione idonea a provare l'impossibilità di osservare il termine per causa non imputabile (certificati medici, documenti notificativi errati, circostanze obiettive documentate).
Se la restituzione è accolta, quanto tempo ha per proporre opposizione?
Nuovo termine di quindici giorni, decorrenti dal provvedimento di restituzione nel termine emesso dal giudice.