Testo dell'articoloVigente
Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.
1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto .
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pubblico ministero può presentare richiesta di decreto penale di condanna quando ritiene si debba applicare solo pena pecuniaria, entro sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato.
Ratio
L'articolo 459 introduce un meccanismo alternativo rapido per i reati meno gravi, senza necessità di giudizio dibattimentale. La semplificazione è giustificata dal fatto che la pena è esclusivamente pecuniaria, elemento che riduce significativamente le esigenze di accertamento dibattimentale e di tutela difensiva dell'imputato.
Analisi
Il comma 1 stabilisce i presupposti: reati perseguibili di ufficio o per querela (se validamente presentata e non contrastata dal querelante). Il pubblico ministero presenta richiesta motivata di emissione del decreto penale, indicando la misura della pena e il fascicolo. Il termine perentorio è sei mesi dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il comma 2 consente la diminuzione della pena fino a metà del minimo edittale. Il comma 3 stabilisce che il giudice, se non accoglie la richiesta e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, restituisce gli atti. Il comma 4 prevede comunicazione al querelante. Il comma 5 esclude il procedimento quando risulta necessaria una misura di sicurezza personale.
Quando si applica
Si applica quando il pubblico ministero, valutato il caso, ritiene che la sanzione appropriata sia esclusivamente pecuniaria (multa o ammenda), senza necessità di ricorrere a pena detentiva o restrittiva della libertà. Il procedimento è particolarmente utile per contravvenzioni e delitti minori, garantendo velocità e economia procedurale.
Connessioni
Rimanda all'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena), art. 129 c.p.p. (sentenza di proscioglimento), art. 240 c.c. (confisca), art. 196-197 c.p. (reati colposi), art. 335 c.p.p. (registro notizie di reato), art. 328 c.p.p. (giudice per le indagini preliminari).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è indagato per una contravvenzione stradale (eccesso di velocità)
Il pubblico ministero ritiene che la pena appropriata sia una multa di 500 euro. Entro sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero trasmette richiesta motivata di decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari, indicando la multa. Il giudice, valutata la richiesta, emette decreto penale di condanna per 500 euro, che è comunicato a Tizio con preavviso delle opzioni di opposizione.
Caso 2: Caso 2
Caio è accusato di danno aggravato in una disputa commerciale, reato per il quale la pena minima è ammenda. Il pubblico ministero, nel fascicolo trasmesso, individua come appropriata una ammenda di 5.000 euro (diminuibile fino alla metà del minimo). Il giudice valuta se il decreto deve essere emesso, e in caso affermativo procede con la condanna per decreto. Se ritiene che il decreto sia inadeguato (ad esempio, perché risulta necessaria una misura di sicurezza), restituisce gli atti al pubblico ministero per il procedimento ordinario.
Domande frequenti
In quali casi si può usare il procedimento per decreto penale?
Quando il pubblico ministero ritiene si debba applicare solo pena pecuniaria (multa o ammenda), anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva. Non è ammesso se risulta necessaria una misura di sicurezza personale.
Quale termine ha il pubblico ministero per presentare la richiesta?
Sei mesi dalla data in cui il nome della persona è iscritto nel registro delle notizie di reato. Decorso il termine, il procedimento deve seguire il rito ordinario.
Il giudice può applicare una pena inferiore al minimo edittale?
Sì, il pubblico ministero può chiedere e il giudice può applicare pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale, riducendo così significativamente la sanzione proporzionale al caso.
L'imputato ha diritti di difesa nel procedimento per decreto?
L'imputato non ha diritto a un dibattimento immediato, ma ha il diritto di proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, accedendo così a forme di giudizio ordinario (giudizio immediato o abbreviato).
Cosa accade se il giudice non accoglie la richiesta del pubblico ministero?
Se il giudice non accoglie la richiesta e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, restituisce gli atti al pubblico ministero, che procede secondo il rito ordinario (udienza preliminare o giudizio immediato).