Art. 446 c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena e consenso
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art. 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
In sintesi
La richiesta di applicazione della pena deve essere formulata entro termini precisi da imputato e pubblico ministero, con modalità orali o scritte a seconda dei casi.
Ratio
L'articolo 446 regola gli aspetti procedurali e formali della richiesta di applicazione della pena su richiesta, garantendo certezza degli atti e trasparenza del consenso. La distinzione tra formulazione orale in udienza e scritta negli altri casi riflette l'esigenza di documentazione robusta e la necessità di verificare la volontarietà della scelta, soprattutto per gli imputati più vulnerabili. La facoltà riconosciuta al giudice di disporre la comparizione dell'imputato rappresenta una salvaguardia contro accordi vizios o conseguenti a pressioni esterne.
Il ruolo attivo del pubblico ministero, tenuto a enunciare le ragioni del dissenso, favorisce la trasparenza del procedimento e consente al giudice di valutare la correttezza della posizione dell'accusa nel rifiutare l'accordo proposto dalle parti.
Analisi
Il comma 1 stabilisce i termini entro i quali la richiesta può essere formulata: fino alla presentazione delle conclusioni nella udienza preliminare (articoli 421 e 422), fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, e entro i termini e forme dell'articolo 458 comma 1 se è stato notificato decreto di giudizio immediato. Questi termini riflettono l'esigenza di limitare la presentazione della richiesta a fasi processuali specifiche per garantire certezza procedurale.
Il comma 2 prescrive che la richiesta e il consenso in udienza siano formulati oralmente, mentre negli altri casi (consultazioni scritte, negociazioni fuori aula) devono essere documentati per iscritto. Questa distinzione favorisce la spontaneità della comunicazione orale in aula dove il giudice può verificare direttamente la volontarietà.
Il comma 3 richiede che la volontà dell'imputato sia espressa personalmente o tramite procuratore speciale con sottoscrizione autenticata secondo l'articolo 583 comma 3, garantendo così l'autenticità della manifestazione di volontà.
Il comma 5 consente al giudice di disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, offrendo una salvaguardia contro accordi vizios. Il comma 6 richiede che il PM enunci le ragioni del dissenso nel caso non aderisca alla richiesta, garantendo trasparenza e motivazione della decisione dell'accusa.
Quando si applica
Le regole procedurali dell'articolo 446 si applicano ogni volta che si formulano richieste di applicazione della pena, indipendentemente dal tipo di procedimento (ordinario, abbreviato, direttissimo, immediato). In pratica, gli avvocati formulano le richieste oralmente durante le udienze preliminari quando è probabile un accordo, oppure tramite atto scritto depositato presso la cancelleria quando la negoziazione avviene fuori aula.
La comparizione dell'imputato disposta dal giudice è particolarmente importante nei casi di imputati giovani, soggetti a vincoli familiari o economici, o in situazioni dove il dissenso del PM generi sospetto di accordi di necessità anziché frutto di libera scelta.
Connessioni
L'articolo 446 si collega all'articolo 444 (applicazione della pena su richiesta) e all'articolo 445 (effetti della sentenza). Rinvia inoltre all'articolo 421 comma 3 e all'articolo 422 comma 3 per i termini della udienza preliminare, all'articolo 458 comma 1 per i termini nel giudizio immediato, all'articolo 583 comma 3 per l'autenticazione della sottoscrizione, e all'articolo 122 per la nomina di procuratore speciale.
Nel sistema più ampio, la norma fa parte della disciplina generale dei riti deflattivi e rappresenta un punto nodale tra la procedura ordinaria, quella abbreviata e le forme di giudizio accelerato, garantendo coerenza nei meccanismi di consenso e formulazione della richiesta.
Domande frequenti
Entro quali termini l'imputato deve formulare la richiesta di applicazione della pena?
La richiesta deve essere formulata fino alla presentazione delle conclusioni nelle udienze preliminari, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, e secondo i termini dell'articolo 458 comma 1 nel giudizio immediato.
La richiesta deve essere formulata oralmente o per iscritto?
In udienza la richiesta è formulata oralmente. Negli altri casi, deve essere formulata per iscritto e, se sottoscritta dall'imputato, la firma deve essere autenticata secondo le forme previste dall'articolo 583 comma 3.
L'imputato può affidare a un procuratore la presentazione della richiesta?
Sì, l'imputato può esprimere la volontà tramite procuratore speciale, purché la sottoscrizione del procuratore sia autenticata nelle forme previste dalla legge. La volontà può però essere espressa anche personalmente in udienza.
Il giudice può verificare la volontarietà della richiesta dell'imputato?
Sì. Se ritiene opportuno, il giudice può disporre la comparizione dell'imputato per verificare direttamente la volontarietà della richiesta o del consenso, garantendo che non vi siano pressioni esterne o vizi di volontà.
Cosa accade se il pubblico ministero non accorda il consenso?
Se il PM non aderisce alla richiesta, deve enunciare le ragioni del dissenso. In questo caso, il procedimento prosegue normalmente verso il dibattimento, a meno che il giudice non ritenga ingiustificato il dissenso e disponga comunque l'applicazione della pena su richiesta.