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Art. 440 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
ABROGATO
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’art. 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall’art. 439 comma 2.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato che regolava i provvedimenti del giudice in risposta alla richiesta di giudizio abbreviato.
Ratio
Quando l'art. 440 era vigente, regolava i provvedimenti giudiziali di accoglimento o rigetto della richiesta di abbreviato presentata (col consenso del PM, all'epoca obbligatorio). Il giudice doveva motivare la sua scelta con ordinanza depositabile in cancelleria. La ratio era garantire tempestività: l'ordinanza doveva arrivare almeno tre giorni prima per permettere alle parti di conoscerla.
Analisi
L'art. 440 comma 1 prevedeva un procedimento formale: il giudice si pronuncia con ordinanza. Comma 2: l'ordinanza di accoglimento o rigetto deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Se la richiesta è presentata in udienza (art. 439 comma 2), il giudice decide immediatamente e legge l'ordinanza in aula. Comma 3: se rigettata, la richiesta può essere riproposta fino al termine dell'art. 439 comma 2. Questo schema è oggi modificato dall'art. 438-441 riformati.
Quando si applica
L'articolo non si applica più. È puramente storico-documentale. Riguarderebbe solo procedimenti avviati prima del 1999 e ancora in corso fino al 2000 circa, oramai conclusi. Per procedimenti odierni, la disciplina è quella dell'art. 441 e 442.
Connessioni
Collegato all'art. 439 (abrogato contemporaneamente), è il suo naturale complemento. Rimanda anche ai principi di ordinanza giudiziale e di notificazione previsti in general nei riti preliminari (artt. 418, 421-422).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 440 abrogato e la disciplina di oggi?
L'art. 440 richiedeva il consenso del PM e fissava rigidi termini di deposito. Oggi l'art. 441-442 consentono l'abbreviato autonomamente all'imputato e hanno termini più flessibili.
Se una sentenza del 1998 cita l'art. 440, è ancora vincolante come precedente?
La sentenza è un atto concluso e formale. Ma la norma su cui si basava è abrogata. I principi di motivazione e tempestività enunciati possono ancora valere, mentre la disciplina tecnica è superata.
Se in un processo in corso nel 2000 è stata applicata la vecchia procedura, posso impugnare per illegittimità?
Dipende dal momento: se il procedimento è proseguito in appello dopo l'abrogazione, è possibile eccepire l'applicazione di norma abrogata. Se concluso prima, è ormai res iudicata.
L'art. 440 conteneva protezioni che oggi sono perdute?
No, anzi. Il veto del PM era una limitazione al diritto dell'imputato. Oggi le protezioni sono maggiori: puoi chiedere abbreviato senza il consenso di nessuno.
Come si calcola il termine di tre giorni previsto dall'art. 440 comma 2?
Secondo le norme generali sui termini processuali: i giorni non feriali (festivi) non si contano. I tre giorni decorrono dal giorno successivo al deposito dell'ordinanza in cancelleria.