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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 37 c.p.c. – Difetto di giurisdizione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

[abrogato] Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana [1].

[1] Comma abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

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In sintesi

  • La giurisdizione è il potere del giudice ordinario di decidere controversie in base alle materie e ai territori assegnati dalla legge
  • Il giudice ordinario manca di giurisdizione quando decide di controversie afferenti a giudici speciali o amministrativi
  • Il difetto di giurisdizione è rilevato d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo
  • La rilevazione d'ufficio garantisce il rispetto della distribuzione costituzionale della funzione giurisdizionale

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario verso la pubblica amministrazione o giudici speciali è rilevato anche d'ufficio in qualunque stato.

Ratio

L'articolo 37 tutela il principio costituzionale della separazione dei poteri e della giurisdizione assegnata a diversi ordini giudiziari. La pubblica amministrazione, per determinate controversie, deve rispondere dinanzi al giudice amministrativo; alcune materie sono riservate a giudici speciali (giudice del lavoro, giudice della famiglia, giudice della cassazione). La norma garantisce che nessuno possa essere giudicato da un giudice privo di giurisdizione, con efficacia di erga omnes.

Analisi

La norma si compone di due commi (sebbene il secondo sia stato abrogato nel 1995). Il primo comma stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. La rilevazione d'ufficio significa che il giudice ha l'obbligo di riconoscere il difetto anche se le parti non lo eccepiscono, e può farlo in qualsiasi momento, anche in appello o in cassazione.

Quando si applica

Ipotesi tipiche: (1) cittadino che cita il Comune avanti al giudice ordinario per una controversia sulla tassa rifiuti, quando la materia spetta al giudice amministrativo; (2) dipendente che agisce avanti al tribunale ordinario per contestazione di licenziamento, quando la materia attiene alla giurisdizione del giudice del lavoro; (3) controversia sulla validità di un atto amministrativo sottoposta al giudice ordinario, quando rientra nella sfera del giudice amministrativo.

Connessioni

Correlato agli articoli 1 ss. (giurisdizione dei giudici ordinari), 5 (giurisdizione speciale della pubblica amministrazione), articoli 409 ss. e 442 ss. (giudici speciali per lavoro e protezione dei consumatori), oltre a numerose leggi speciali che attribuiscono giurisdizione amministrativa (d.l.gs. 104/2010) e giurisdizione del lavoro (d.l.gs. 81/2015).

Domande frequenti

Cosa è la giurisdizione nel processo civile?

È il potere del giudice ordinario (o speciale) di decidere controversie assegnate dalla legge. La giurisdizione è un attributo della sovranità e deve essere esercitata secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali.

Chi rileva il difetto di giurisdizione se il giudice ordinario non ha competenza?

Il difetto di giurisdizione è rilevato d'ufficio dal giudice ordinario in qualunque stato e grado del processo, cioè il giudice ha l'obbligo di riconoscerlo anche se le parti non lo eccepiscono.

Posso impugnare una sentenza se il giudice ordinario era privo di giurisdizione?

Sì, il difetto di giurisdizione può essere rilevato in appello o in cassazione dal giudice superiore, anche d'ufficio. È uno dei rari vizi del processo che rimane rilevabile in qualunque momento.

Cosa accade dopo che il giudice ordinario dichiara il difetto di giurisdizione?

Il giudice ordinario dichiara il difetto e rimette la causa al giudice competente (giudice amministrativo, giudice del lavoro, ecc.), assegnando un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice corretto.

Un accordo tra le parti può surrogare la mancanza di giurisdizione?

No, la giurisdizione è un requisito processuale insuscettibile di deroga consensuale. Un accordo tra le parti non può attribuire giurisdizione a un giudice privo di essa secondo la legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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