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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 c.p.c. – Difetto di giurisdizione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 36 - Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali→Cod. proc. civ. art. 38 - Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione→Art. 39 c.p.c.: Litispendenza e continenza di cause→Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali→Articolo 40 Codice di Procedura Civile: Connessione→Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo→Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione→Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario verso la pubblica amministrazione o giudici speciali è rilevato anche d'ufficio in qualunque stato.
Ratio
L'articolo 37 tutela il principio costituzionale della separazione dei poteri e della giurisdizione assegnata a diversi ordini giudiziari. La pubblica amministrazione, per determinate controversie, deve rispondere dinanzi al giudice amministrativo; alcune materie sono riservate a giudici speciali (giudice del lavoro, giudice della famiglia, giudice della cassazione). La norma garantisce che nessuno possa essere giudicato da un giudice privo di giurisdizione, con efficacia di erga omnes.
Analisi
La norma si compone di due commi (sebbene il secondo sia stato abrogato nel 1995). Il primo comma stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. La rilevazione d'ufficio significa che il giudice ha l'obbligo di riconoscere il difetto anche se le parti non lo eccepiscono, e può farlo in qualsiasi momento, anche in appello o in cassazione.
Quando si applica
Ipotesi tipiche: (1) cittadino che cita il Comune avanti al giudice ordinario per una controversia sulla tassa rifiuti, quando la materia spetta al giudice amministrativo; (2) dipendente che agisce avanti al tribunale ordinario per contestazione di licenziamento, quando la materia attiene alla giurisdizione del giudice del lavoro; (3) controversia sulla validità di un atto amministrativo sottoposta al giudice ordinario, quando rientra nella sfera del giudice amministrativo.
Connessioni
Correlato agli articoli 1 ss. (giurisdizione dei giudici ordinari), 5 (giurisdizione speciale della pubblica amministrazione), articoli 409 ss. e 442 ss. (giudici speciali per lavoro e protezione dei consumatori), oltre a numerose leggi speciali che attribuiscono giurisdizione amministrativa (d.l.gs. 104/2010) e giurisdizione del lavoro (d.l.gs. 81/2015).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, cittadino, cita il Comune di Milano avanti al tribunale ordinario lamentando di aver ricevuto un avviso di accertamento per tassa sui rifiuti in misura non dovuta. Sebbene Tizio abbia correttamente introdotto la causa in via ordinaria, il tribunale rileva d'ufficio che la controversia sulla legittimità dell'atto amministrativo spetta al giudice amministrativo (TAR). Il tribunale, anche in assenza di eccezione del Comune, dichiara il difetto di giurisdizione e rimette la causa al TAR.
Caso 2: Caso 2
Caio, lavoratore autonomo che fornisce servizi in maniera continuativa a Sempronio, agisce dinanzi al tribunale ordinario per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione di clientela. Nel corso del giudizio emerge che la relazione fra Caio e Sempronio potrebbe integrare una subordinazione qualificata, ricadendo nella giurisdizione del giudice del lavoro. Il giudice ordinario, anche d'ufficio, può rilevare il possibile difetto di giurisdizione e rimettere ai giudici specializzati competenti.
Domande frequenti
Cosa è la giurisdizione nel processo civile?
È il potere del giudice ordinario (o speciale) di decidere controversie assegnate dalla legge. La giurisdizione è un attributo della sovranità e deve essere esercitata secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali.
Chi rileva il difetto di giurisdizione se il giudice ordinario non ha competenza?
Il difetto di giurisdizione è rilevato d'ufficio dal giudice ordinario in qualunque stato e grado del processo, cioè il giudice ha l'obbligo di riconoscerlo anche se le parti non lo eccepiscono.
Posso impugnare una sentenza se il giudice ordinario era privo di giurisdizione?
Sì, il difetto di giurisdizione può essere rilevato in appello o in cassazione dal giudice superiore, anche d'ufficio. È uno dei rari vizi del processo che rimane rilevabile in qualunque momento.
Cosa accade dopo che il giudice ordinario dichiara il difetto di giurisdizione?
Il giudice ordinario dichiara il difetto e rimette la causa al giudice competente (giudice amministrativo, giudice del lavoro, ecc.), assegnando un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice corretto.
Un accordo tra le parti può surrogare la mancanza di giurisdizione?
No, la giurisdizione è un requisito processuale insuscettibile di deroga consensuale. Un accordo tra le parti non può attribuire giurisdizione a un giudice privo di essa secondo la legge.
Fonti consultate: 1 fonte verificate