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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiedo che si proceda in assenza del difensore impedito.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Rinvio dell'udienza quando impedimento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore
  • Valutazione libera della probabilità dell'impedimento da parte del giudice
  • Eccezioni per doppio difensore, sostituto designato, o richiesta di assenza
  • Lettura dell'ordinanza sostituisce citazione per chi è presente

Se l'imputato o il difensore non si presentano all'udienza per caso fortuito, forza maggiore o impedimento legittimo, il giudice rinvia e rinnova l'avviso.

Ratio

L'articolo 420-ter tutela il diritto di comparsa in giudizio quando impossibilità sopravvenuta non è imputabile alle parti. La norma distingue tra assenza volontaria e quella cagionata da impedimenti oggettivi: caso fortuito, forza maggiore, impedimento legittimo. Questo principio assicura che nessuno sia pregiudicato da circostanze al di fuori del suo controllo, rispecchiando il principio di personalità della responsabilità procedurale.

Analisi

Il comma 1 consente il rinvio e la rinnovazione dell'avviso quando l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità per caso fortuito, forza maggiore o impedimento legittimo. Il comma 2 estende il meccanismo ai casi di probabilità, affidando la valutazione al giudice. Il comma 3 regola le udienze successive. Il comma 4 stabilisce che la lettura dell'ordinanza equivale a citazione. Il comma 5 copre l'assenza del difensore, con eccezioni per difensori doppi o sostituto disponibile.

Quando si applica

La norma si applica quando l'imputato, pur intendendo comparire, non può farlo per cause esterne: malattia grave, incidente stradale, morte di un congiunto (se detenuto), allerta meteo che impedisce il viaggio. Allo stesso modo se il difensore è bloccato per calamità naturale, incidente, malore improvviso. L'impedimento deve essere comunicato tempestivamente al giudice perché sia valutato favorevolmente. Non sono equiparabili a impedimento legittimo dimenticanze, disguidi organizzativi, traffic non eccezionale.

Connessioni

Collegato agli artt. 420 (rinvio per assenza), 420-bis (rinnovazione avviso), 420-quater (contumacia), 424 (provvedimenti). Rinvia all'art. 419 comma 1 per le modalità di notificazione e all'art. 18 comma 1 lett. c) e d) per il regime multimputato. Correlato a principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e diritto di difesa (art. 24).

Domande frequenti

Quali impedimenti sono considerati legittimi secondo l'art. 420-ter?

Sono impedimenti legittimi: malattia grave documentata, infortunio, decesso prossimo, calamità naturale, mancanza di trasporto pubblico eccezionale, blocco stradale. Non sono legittimi: ritardo dovuto a sbaglio dell'indirizzo, dimenticanza dell'appuntamento, motivi di lavoro ordinario.

Il giudice deve verificare l'impedimento oppure presume sempre la mala fede?

Il giudice valuta liberamente, considerando la documentazione fornita. Può operare una valutazione anche probabilistica: se è verosimile che l'impedimento sussista, il rinvio è concesso anche in assenza di certificati formali.

Se il difensore è impedito, il giudice rinvia automaticamente?

No. Se l'imputato ha due difensori, il procedimento continua con l'altro. Se il difensore impedito ha nominato un sostituto idoneo, il procedimento prosegue. Solo se l'imputato è assistito da un unico difensore impedito e non ha designato sostituto, il giudice rinvia.

Cosa significa che la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione?

Quando il giudice legge in aula l'ordinanza che rinvia l'udienza e fissa la nuova data, questa lettura equivale a notificazione per chi è presente in aula. Non serve una notificazione separata per chi ha assistito.

L'imputato può opporsi alla valutazione dell'impedimento da parte del giudice?

No. La norma esclude che la valutazione della probabilità dell'impedimento possa formare oggetto di discussione successiva o motivo di impugnazione. È valutazione discrezionale e non censurabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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