Art. 407-ter c.p.p. – mini di durata massima delle indagini preliminari
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Salvo quanto previsto dall’art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso (169) indicati (3012-bis, 3042, 3353, att. 112):
:1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
:2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
:3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
:4) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce (278) la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
:5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
:6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
:7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi (3802m) in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza (Trans. 2423);
:7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese (175);
c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero (727 ss.);
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
In sintesi
La durata delle indagini preliminari non può superare diciotto mesi, estesa a due anni per delitti gravi come mafia, terrorismo, stupefacenti, violenza sessuale.
Ratio
La norma costituisce un limite assoluto alla durata delle indagini preliminari, garantendo il diritto dell'imputato a una ragionevole durata del procedimento e una definizione tempestiva. Tuttavia, riconosce che certe fattispecie di elevata gravità e complessità richiedono tempo maggiore: la differenziazione tra diciotto mesi e due anni risponde a questa esigenza di proporzionalità.
Analisi
Il comma 1 fissa il limite ordinario: diciotto mesi dalla notizia di reato, salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4 (custodia cautelare per pericolo di fuga). Il comma 2 estende a due anni se le indagini riguardano delitti specifici elencati dettagliatamente: mafia (416-bis cp), associazione a delinquere, stupefacenti (artt. 73-74 TU droga), terrorismo, delitti contro l'integrità fisica (omicidio, rapina, violenza sessuale). Il comma 3 statuisce l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine massimo. Non è derogabile nemmeno per giusta causa.
Quando si applica
Si applica come barriera temporale assoluta: qualunque procedimento che superi il termine massimo subisce una limitazione radicale nell'utilizzo della prova. È fondamentale per tutte le indagini, ordinarie o complesse. Nella prassi, i PM attuano una gestione rigorosa dei termini per evitare esclusioni probatorie.
Connessioni
Rimandi: art. 405 (Inizio azione penale), art. 406 (Proroga del termine), art. 393 comma 4 (Eccezione per custodia cautelare), art. 415-bis (Procedimenti particolari per mafia). Richiama il principio CEDU di ragionevole durata.
Domande frequenti
Quale è il termine massimo per le indagini preliminari?
Diciotto mesi ordinariamente, esteso a due anni per delitti gravi (mafia, terrorismo, stupefacenti, violenza sessuale, omicidio).
Se il PM compie un atto di indagine oltre il termine massimo, cosa succede?
Quell'atto non è utilizzabile nel procedimento. È una sanzione radicale che ne esclude completamente l'uso.
Il giudice può autorizzare investigazioni oltre il termine massimo per giusta causa?
No, il termine massimo è assoluto e non derogabile. L'unica eccezione è l'art. 393 comma 4 per custodia cautelare di pericolo di fuga.
Come viene contato il termine: dalla noticia di reato o dall'iscrizione nel registro?
Dal momento in cui viene acquisita la notizia di reato, solitamente coincidente con l'iscrizione nel registro delle notizie.
Se sono sottoposto a custodia cautelare per pericolo di fuga, il termine ordinario cambia?
Sì, secondo l'art. 393 comma 4 il termine può eccezionalmente dilatarsi, ma con limiti ristretti e comunque soggetto a revisioni periodiche.
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