Art. 405 c.p.p. – Inizio dell’azione penale. Forme e termini
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale (129 att.), formulando l’imputazione, nei casi previsti nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416, 555).
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a).
3. Se è necessaria la querela (336) l’istanza (341) o la richiesta di procedimento (342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere (343), il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.
In sintesi
Il PM esercita l'azione penale formulando imputazione o richiedendo rinvio a giudizio entro sei mesi dall'iscrizione nel registro notizie di reato.
Ratio
La norma regola il momento e la forma di esercizio della pretesa punitiva dello Stato. Il principio sottostante è l'obbligatorietà dell'azione penale: il PM non ha discrezionalità sulla scelta di perseguire, ma solo sulla forma e sui tempi, entro limiti legali ristretti. I termini fissati garantiscono celerità senza sacrificare le esigenze investigative.
Analisi
Il comma 1 prevede che il PM eserciti l'azione penale tramite formulazione d'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio nei casi previsti da specifici Titoli del Libro VI. Il comma 2 fissa il termine ordinario: sei mesi dalla data di iscrizione del nome nel registro notizie di reato, elevato a un anno se si procede per taluni delitti gravi (art. 407 comma 2 lett. a)). I commi 3 e 4 disciplinano la decorrenza diversificata per querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere.
Quando si applica
Si applica in tutti i procedimenti penali ordinari dopo la conclusione delle indagini preliminari. È il passaggio cruciale dal procedimento preliminare al giudizio: il PM deve decidere entro il termine se esercitare l'azione mediante rinvio a giudizio oppure formulare diverse richieste. È quotidianamente applicato negli uffici del PM.
Connessioni
Rimandi: art. 408 (Richiesta di archiviazione), art. 406 (Proroga del termine), art. 407 (Delitti gravi), art. 415-bis (Procedimenti per reati di mafia), art. 416, 555 (Forme di esercizio). Correlata al principio di obbligatorietà della azione penale.
Domande frequenti
Qual è il termine massimo del PM per decidere se rinviarmi a giudizio?
Sei mesi ordinariamente dall'iscrizione nel registro notizie di reato, esteso a un anno se il delitto è di particolare gravità (terrorismo, mafia, traffici illegali).
Se il PM non decide entro il termine, cosa succede?
Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza non sono utilizzabili. Il PM perde la possibilità di usarli come fondamento della richiesta di rinvio.
Il termine cambia se il reato richiede querela?
Sì, se la querela è necessaria, il termine inizia dal momento in cui la querela perviene al PM, non dall'iscrizione nel registro.
Che differenza c'è tra formulazione d'imputazione e richiesta di rinvio a giudizio?
La formulazione d'imputazione avviene in alcuni procedimenti speciali; la richiesta di rinvio è la forma ordinaria per accedere al dibattimento.
Se il PM chiede l'archiviazione, il termine mi protegge comunque?
Sì, il PM deve chiedere l'archiviazione entro il termine. Se non lo fa, gli atti ulteriori non saranno utilizzabili nel procedimento.