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Art. 385 c.p.p. – Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (51-53) ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
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In sintesi
L'arresto o il fermo è vietato quando il fatto è stato compiuto in adempimento di dovere o esercizio di facoltà legittima, oppure in presenza di causa di non punibilità.
Ratio
L'art. 385 c.p.p. riconosce che non tutti i comportamenti formalmente descritti come reati sono effettivamente punibili. La norma protegge chi agisce secondo il diritto (pubblico ufficiale che compie dovere funzionale, privato che si difende legittimamente) dall'arresto-fermo. È una salvaguardia contro il rischio di arresti-ingiustificati per comportamenti che il sistema normativo autorizza o tollera. Il principio riflette la gerarchia delle fonti del diritto: una legge non può autorizzare un comportamento e contemporaneamente permettere l'arresto per lo stesso comportamento.
Analisi
Il comma unico impone al poliziotto di accertare, prima di procedere all'arresto, se il fatto ricade in una categoria di esclusione della responsabilità. Le ipotesi citate sono tre: (a) adempimento di dovere (pubblico ufficiale che ordina una perquisizione legale, che esegue uno sfratto, che arresta a sua volta un altro soggetto); (b) esercizio di facoltà legittima (legittima difesa ex art. 52 c.p., stato di necessità ex art. 54 c.p., consenso informato della vittima dove il reato lo consente come in certi contesti medici); (c) causa di non punibilità (malattia mentale accertata al momento del fatto, minore età, scusanti specifiche previste dalla legge). La valutazione avviene 'tenuto conto delle circostanze del fatto': una difesa che eccede il necessario potrebbe comunque legittimare l'arresto perché la legittimità è limitata.
Quando si applica
Un carabiniere durante un'operazione di polizia spara a un sospettato che lo aggredisce con un coltello: se la sparatoria è proporzionata, non è arrestabile per tentato omicidio perché agiva in adempimento di dovere (uso della forza legittimo). Un privato colpisce un aggressore che lo accoltella: se la difesa è proporzionata (legittima difesa), non è arrestabile. Un medico pratica un'iniezione endovenosa al paziente con consenso: non è arrestabile per lesione perché il consenso informato esclude il reato. Un soggetto affetto da grave psicosi commette un'aggressione durante una crisi: non è arrestabile poiché causa di non imputabilità.
Connessioni
L'art. 385 rimanda al Codice Penale art. 52 (legittima difesa), art. 54 (stato di necessità), art. 50 (adempimento di dovere), art. 51 (esercizio di diritto). Nel codice procedurale, si collega all'art. 380-384 (arresto e fermo), art. 389 (liberazione), art. 128 c.p.p. (questioni preliminari sulla imputabilità). La Corte Costituzionale ha affermato che l'eccesso nella legittima difesa può ridurre la qualificazione del fatto ma non la responsabilità penale: questo delimita l'esclusione prevista dall'art. 385 ai soli casi di difesa proporzionata.
Domande frequenti
Se mi dichiaro in legittima difesa, sono subito libero dall'arresto?
No automaticamente. La polizia valuta se la difesa appare proporzionata rispetto all'aggressione. Se la difesa è chiaramente legittima (aggressore armato, minaccia grave), la polizia non arresta e segnala il fatto al PM per archiviazione. Se la difesa eccede il necessario (colpi ripetuti dopo che l'aggressore è neutralizzato), l'arresto può comunque avvenire per eccesso di difesa.
Un pubblico ufficiale che usa violenza eccessiva può essere arrestato?
Sì. L'art. 385 protegge l'adempimento di dovere legittimo, non la violenza ingiustificata. Se un poliziotto usa forza eccessiva al di là di quanto necessario, non ricorre la causa di esclusione e può essere arrestato per abuso di potere o lesione aggravata.
Se agisco in stato di necessità (ad esempio, rubo benzina per raggiungere ospedale in emergenza), sono arrestabile?
No. Se lo stato di necessità sussiste legittimamente (proporzionalità, impossibilità di agire altrimenti), l'art. 385 c.p.p. esclude l'arresto. Tuttavia, la valutazione della necessità è rigorosa: il fatto deve essere stato veramente inevitabile per evitare un danno maggiore.
Un minore che commette un reato può essere arrestato secondo l'art. 385?
No. L'imputabilità è una condizione fondamentale. Un minore sotto i 14 anni non è imputabile (causa di non punibilità), quindi secondo l'art. 385 non è arrestabile. Deve essere affidato a genitori o servizi sociali. Dai 14 ai 18 anni l'imputabilità è ridotta ma sussiste, quindi l'arresto è possibile.
Se una sentenza di amnistia è già stata pubblicata, l'arresto per quel reato è vietato?
Sì. L'amnistia è una causa di non punibilità. Se il reato rientra nel decreto di amnistia, l'art. 385 c.p.p. impedisce l'arresto. La polizia deve verificare se il decreto copre quel tipo di fatto prima di procedere.
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