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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233).

2. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 2.

3. 1 difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il PM avvisa l'indagato, la persona offesa e i difensori della data e del luogo dell'accertamento tecnico.
  • L'indagato ha facoltà di nominare propri consulenti tecnici ('contro-consulenti') per assistere all'accertamento.
  • I difensori e i consulenti della difesa hanno diritto di assistere, partecipare all'accertamento e formulare osservazioni e riserve.
  • Se l'indagato dichiara intenzione di promuovere incidente probatorio, il PM sospende l'accertamento se esso può essere differito.

Per accertamenti tecnici su persone/cose/luoghi soggetti a modificazione, il PM avvisa l'indagato e la persona offesa; la difesa nomina propri consulenti.

Ratio

L'articolo codifica il diritto di contraddittorio anche nella fase investigativa, ma specificamente per gli accertamenti tecnici su 'persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione'. La ratio è che certi accertamenti sono irripetibili (una cadavere autopsiato non può essere autopsiato di nuovo, un documento cancellato non può essere restaurato), quindi la presenza della difesa durante l'accertamento è essenziale per il contraddittorio effettivo. Diversamente da altre indagini preliminari, qui la partecipazione della difesa non è meramente facoltativa ma garantita.

Analisi

Il comma 1 impone al PM di dare avviso ('senza ritardo') dell'accertamento tecnico. A differenza dell'art. 356 (dove il difensore non ha diritto a preventivo avviso), qui è il PM che attivamente comunica data, ora e luogo. Il comma 2 rimanda all'art. 364 comma 2 per la disciplina procedurale. Il comma 3 è centrale: i difensori e i consulenti della difesa hanno 'diritto' (non facoltà) di assistere, partecipare e formulare osservazioni e riserve. Questo significa che l'accertamento deve avvenire con la difesa presente; se essa viene esclusa, l'accertamento è vizioso. Il comma 4 introduce una cautela importante: se l'indagato riserva di promuovere incidente probatorio (processo dibattimentale sulle prove), il PM sospende l'accertamento se esso può ancora essere compiuto in dibattimento.

Quando si applica

La norma si applica agli accertamenti su 'persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione'. Esempi: autopsia di cadavere (stato della persona irripetibile), esame istologico di tessuti organici (distruttivo e irripetibile), ispezione forense di una scena criminale prima che piova (stato dei luoghi fragile), accertamenti su un'automobile danneggiata che verrà riparata (stato soggetto a modificazione). La norma NON si applica a prove ripetibili (es. interrogatorio del testimone, analisi di un documento fotocopiabile).

Connessioni

L'articolo si coordina con l'art. 364 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili in generale), l'art. 392 c.p.p. (incidente probatorio), gli artt. 359-363 c.p.p. (consulenti e operazioni tecniche), e l'art. 24 Cost. (diritto di difesa). La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la violazione del diritto di assistenza comporta inutilizzabilità dell'accertamento, in quanto prova acquisita in violazione del contraddittorio.

Domande frequenti

L'indagato deve nominare un contro-consulente, o è facoltativo?

È facoltativo. L'art. 360 attribuisce la 'facoltà' di nominare consulenti, non l'obbligo. Se l'indagato non nomina contro-consulenti, l'accertamento procede comunque; tuttavia, la mancanza di controllo della difesa durante l'accertamento rende più difficile contestarne la regolarità.

Se l'indagato riserva di promuovere incidente probatorio, il PM sospende l'accertamento?

Sì, se l'accertamento può essere differito. Se si tratta di un'autopsia e il corpo può essere conservato per 6 mesi, il PM sospende e l'accertamento avviene in dibattimento con giudice presente (art. 392 c.p.p.). Se l'accertamento non può differirsi (es. il corpo si decompone in settimane), il PM procede comunque, ma la riserva è registrata e il giudice terrà conto.

Cosa accade se il PM non avvisa l'indagato dell'accertamento?

La mancanza di avviso è vizio grave. L'accertamento è eseguito senza contraddittorio. Se rilevato in dibattimento, il giudice può escludere l'accertamento dalle prove utilizzabili, oppure ordinare che sia ripetuto in dibattimento con il diritto di contraddittorio.

Il difensore può formulare osservazioni durante l'accertamento tecnico?

Sì. L'art. 360 comma 3 riconosce il diritto di 'formulare osservazioni e riserve'. Il difensore può contestare nel momento la metodologia usata dal perito, chiedere chiarimenti, e annotare le proprie obiezioni. Queste osservazioni vengono registrate nel verbale dell'accertamento.

Se un accertamento tecnico è ripetibile, si applica comunque l'art. 360?

L'art. 360 si applica specificatamente ai casi di 'persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione' (irripetibili). Se l'accertamento è ripetibile (es. analisi di un campione prelevato una volta, ma il campione è conservato per ulteriori analisi), la disciplina è diversa e meno ristretta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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