Art. 337 c.p.p. – Formalità della querela
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (331) ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (107 att.).
In sintesi
La querela segue le stesse forme della denuncia e può essere presentata oralmente o per iscritto alle autorità competenti, includendo consegna personale o spedizione.
Ratio
L'articolo 337 c.p.p. mantiene il parallelismo formale tra denuncia e querela: entrambe sono atti di comunicazione al sistema penale. La norma intende garantire flexibilità (acceptazione di forme orali e scritte) pur conservando tracciabilità (sottoscrizioni, identificazione) e certezza (attestazione data-luogo). Questa struttura facilita l'accesso dei cittadini al sistema di giustizia senza eccessive formalità.
Analisi
Il comma 1 rimanda alle forme dell'art. 333 comma 2 (denuncia), applicandole per analogia: le forme possono essere orali, scritte, o tramite procuratore speciale. Il comma 2 disciplina la forma orale: il verbale deve essere sottoscritto dal querelante stesso (non da procuratore). Il comma 3 riguarda la querela presentata da rappresentante legale di ente/associazione: deve contenere specifica indicazione della fonte dei poteri. Il comma 4 impone all'autorità ricevente (carabinieri, polizia, PM) di attestare data/luogo, identificare il querelante e trasferire gli atti al PM.
Quando si applica
La norma si applica sempre che ricorra obbligo di querela per il reato. Non si applica ai reati di azione pubblica d'ufficio. Le modalità di presentazione (verbale, carta raccomandata, consegna diretta) sono scelte del querelante, ma l'efficacia richiede comunque sottoscrizione e identificazione. Agenti consolari all'estero fungono da ricevitori per cittadini italiani che si trovino fuori dal territorio nazionale.
Connessioni
Articolo 333 c.p.p. (modalità della denuncia); articolo 331 c.p.p. (persona al quale indirizzi denuncia); articolo 336 c.p.p. (definizione di querela); articolo 122 c.p. (procuratore speciale); articolo 121 c.p. (termine per querela); Articolo 51 c.p.p. (poteri e obblighi del PM).
Domande frequenti
La querela verbale è valida quanto quella scritta?
Sì. L'importante è che sia sottoscritta (nel caso verbale, dal querelante sotto il verbale redatto dall'autorità) e che contenga l'identificazione del querelante e l'attestazione di data/luogo.
Può presentare querela anche un parente della persona offesa?
Sì, se la legge lo consente (art. 120 c.p.). In caso di minore o incapace, genitori/tutori sono legittimati. Per altre persone (amici, colleghi), dipende dal tipo di reato e dalla legittimazione speciale prevista.
La querela per posta raccomandata è valida?
Sì, purché sia sottoscritta e il ricevente sia il PM o un ufficiale di polizia giudiziaria. La data di ricezione (da timbro postale) è essenziale per verificare il rispetto del termine di 3 mesi.
Se presento querela a una stazione di polizia sbagliata (non territorialmente competente), è valida?
Sì. L'art. 337 consente presentazione a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, il quale deve trasmettere gli atti al PM competente. La competenza territoriale si risolve in sede di PM.
Chi deve pagare le spese amministrative di presentazione della querela?
Nessuno. La presentazione di querela è gratuita presso uffici pubblici. Se ti avvali di avvocato o notaio per autentica firma, paghi solo le loro prestazioni professionali.
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