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Art. 322-bis c.p.p. – Appello
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull’appello decide il tribunale in composizione collegiale.
2. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento (588). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 310.
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In sintesi
Appello contro ordinanze di sequestro preventivo e revoca decreto sequestro, proposto da PM, imputato, difensore, proprietario. Decide tribunale in composizione collegiale.
Ratio
L'articolo 322-bis c.p.p. istituisce un secondo livello di impugnazione per le ordinanze di sequestro preventivo, complementare al riesame di cui all'art. 322. Mentre il riesame (art. 324) è procedimento che può essere promosso dai soggetti interessati entro 10 giorni, l'appello (art. 322-bis) è ricorso che il PM stesso può proporre contro il giudice che ha revocato il sequestro ritenuto dallo Stato necessario. Ciò consente al PM di contrastare revoche ritenute errate, in analogia al sistema di impugnazione delle misure cautelari in generale.
Analisi
L'appello ai sensi dell'art. 322-bis si distingue dal riesame per due aspetti: (1) composizione del giudice (tribunale in composizione collegiale, non camera di consiglio); (2) fattispecie: appello è contro ordinanze di sequestro preventivo emesse dal giudice (salvo che sia stata già proposta richiesta di riesame secondo art. 322, caso in cui l'appello è inammissibile), e contro decreti di revoca emessi dal PM. L'appello deve essere proposto seguendo le forme generali di impugnazione stabilite dal c.p.p., con ricorso scritto motivato e osservanza dei termini. Il tribunale decide in composizione collegiale (almeno tre giudici), analizzando le ragioni di diritto e di fatto esposte dalle parti.
Quando si applica
L'appello si applica quando il PM non accetta la revoca del sequestro preventivo ordinata dal giudice e ritiene che la cosa dovrebbe rimaner vincolata per il perdurare del pericolo. Esempi: il giudice revoca il sequestro di armi ritenendo il pericolo cessato, mentre il PM sostiene che il pericolo persiste e presenta appello; il giudice del riesame revoca il sequestro di macchinari per confisca, ritenendo infondata la contestazione, e il PM gravato dalla revoca presenta appello per mantenere il vincolo a finalità di confisca.
Connessioni
L'art. 322-bis c.p.p. si collega agli artt. 321 (sequestro preventivo), 322 (riesame), 324 (procedimento di riesame), 310 (impugnazioni in generale, cui rinvia per le forme e i termini). Rimanda al principio di parità tra PM e imputato in tema di diritto di ricorso contro misure cautelari. Rilevante l'art. 588 c.p.p. (non sospensione esecuzione).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra riesame (art. 322) e appello (art. 322-bis)?
Riesame è procedimento d'ufficio del tribunale in camera di consiglio su richiesta dell'imputato/proprietario entro 10 giorni. Appello è ricorso del PM o imputato contro l'ordinanza o il decreto di revoca, deciso da tribunale in composizione collegiale con discussione formale.
Se ho già chiesto riesame, posso anche appellare?
No. L'art. 322-bis comma 1 esclude l'appello nei 'casi previsti dall'art. 322' (cioè nei sequestri già sottoposti a riesame). L'appello è solo per sequestri non ancora sottoposti a riesame o per revoche decretate dal PM.
L'appello sospende il sequestro?
No. L'art. 322-bis comma 2 dispone espressamente che l'appello non sospende l'esecuzione. Il sequestro rimane in vigore durante il procedimento di appello, salvo ordine cautelare del giudice.
Chi può proporre appello?
Il PM (contro revoca), l'imputato (contro ordinanza di sequestro emessa dal giudice), il suo difensore, il proprietario della cosa, e chi ha diritto alla restituzione della cosa sequestrata.
Quanto tempo ho per appellare?
I termini di appello seguono le regole generali del c.p.p. (artt. 310 ss.): generalmente 10 giorni dal deposito dell'ordinanza o del decreto di revoca, con possibilità di estensione a 30 giorni per motivi di legittimità costituzionale o violazione di trattati internazionali.
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