Art. 275-bis c.p.p. – Particolari modalità di controllo
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1.
3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.
In sintesi
In caso di arresti domiciliari, il giudice può prescrivere controllo mediante mezzi elettronici. L'imputato accetta o nega il consenso con dichiarazione espressa all'ufficiale esecutore.
Ratio
L'articolo 275-bis rappresenta un equilibrio tra esigenze cautelari e rispetto della libertà personale. Introdurre mezzi di controllo elettronico consente di sostituire la custodia in carcere con una misura meno invasiva, purché il giudice ritenga che il controllo tecnologico sia idoneo a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto. Il meccanismo del consenso garantisce che l'imputato non sia sottoposto a sorveglianza tecnologica senza almeno l'opportunità di una scelta, seppur con l'alternativa della carcere.
Analisi
Il comma 1 attribuisce al giudice una facoltà discrezionale: se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. La norma rinvia alla disponibilità pratica di tali mezzi da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento, il giudice prevede la custodia in carcere quale automatica conseguenza del rifiuto dell'imputato ai controlli tecnologici. Il comma 2 richiede una dichiarazione espressa dell'imputato (accettazione o rifiuto), resa all'ufficiale incaricato dell'esecuzione, e la conseguente comunicazione al giudice e al PM. Il comma 3 stabilisce che l'imputato accettante è tenuto a facilitare l'installazione dei mezzi e a rispettare le relative prescrizioni, creando così un obbligo di collaborazione.
Quando si applica
L'articolo 275-bis trovà applicazione ogni volta che il giudice dispone arresti domiciliari e ritenga necessario affiancare misure di controllo tecnologico (braccialetto elettronico, monitoraggio della posizione GPS, sistemi biometrici). Non è obbligatorio per il giudice utilizzare i mezzi, ma quando lo fa, l'imputato ha il diritto (e il dovere) di dichiarare la sua posizione. L'alternativa (carcere se rifiuta) rende il consenso vincolante di fatto, anche se formalmente l'imputato ha una scelta.
Connessioni
L'articolo 275-bis si collega all'articolo 275 c.p.p. (arresti domiciliari come misura cautelare), all'articolo 276 c.p.p. (trasgressioni alle prescrizioni e conseguenze), all'articolo 293 c.p.p. (esecuzione delle misure cautelari). Vedasi anche l'articolo 285 c.p.p., che disciplina la custodia cautelare in carcere quale misura più grave. Nel diritto europeo, si riferisce alla disciplina CEDU sulla proporzionalità delle misure restrittive della libertà.
Domande frequenti
Il giudice è obbligato a ordinare controlli elettronici negli arresti domiciliari?
No, il giudice ha una facoltà discrezionale. Ordina i controlli solo se ritiene necessari in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari nel caso concreto.
Cosa succede se l'imputato rifiuta il braccialetto elettronico?
Se rifiuta il consenso, il giudice applica automaticamente la custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, come previsto dal medesimo provvedimento cautelare.
L'imputato che accetta il controllo tecnologico ha l'obbligo di facilitare l'installazione?
Sì, il comma 3 stabilisce che l'imputato accettante è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli (rispetto dei limiti territoriali, disponibilità per ispezioni, ecc.).
Il controllo mediante GPS è consentito solo per il braccialetto o anche per altri mezzi?
L'articolo consente cualquer strumento tecnico ritenuto idoneo dalla polizia giudiziaria e approvato dal giudice: braccialetto, GPS, videocamere, biometrici, etc.
Se l'imputato si allontana dalla propria abitazione pur avendo il braccialetto, cosa accade?
Viola la prescrizione degli arresti domiciliari. Il giudice, su segnalazione, può disporre la revoca della misura e la sostituzione con custodia in carcere, secondo l'articolo 276 comma 1-ter c.p.p.