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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità (45-48, 85 s. , 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.

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In sintesi

  • Presupposto necessario: gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato
  • Soglia probatoria elevata: indizi qualificati per gravità, precisione e concordanza
  • Non si applicano in presenza di cause di giustificazione (artt. 50-54 c.p.) o di non punibilità
  • Esclusione anche per cause di estinzione del reato o della pena ipotizzabile
  • Per la valutazione dei gravi indizi si applicano gli artt. 192 commi 3-4, 195 comma 7, 203, 271 comma 1 (rinvii probatori)

Le misure cautelari personali richiedono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; non possono essere applicate se sussistono cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato o della pena.

Ratio della norma

L'art. 273 c.p.p. fissa la soglia probatoria minima per l'applicazione di misure cautelari personali: i gravi indizi di colpevolezza. La ratio è di proporzionalità: la misura cautelare incide su libertà fondamentali (art. 13 Cost.) prima della sentenza definitiva, in violazione apparente della presunzione di innocenza (art. 27, comma 2 Cost.). Il bilanciamento richiede che l'incidenza sia giustificata da un quadro probatorio già consistente, non da meri sospetti. Il comma 2 esclude le misure quando il fatto, anche se provato, non è punibile per cause sostanziali (giustificazione, non punibilità, estinzione): la cautela non avrebbe senso se non vi può essere alcuna pena.

Analisi del testo

Comma 1 — gravi indizi di colpevolezza. Si distinguono dagli indizi richiesti per le intercettazioni (art. 267, «gravi indizi di reato»): qui occorre la riferibilità del reato all'indagato con elevata probabilità. La giurisprudenza richiede che gli indizi siano oggettivamente seri e non equivoci, sufficienti a sostenere un giudizio prognostico positivo sulla condanna. Il comma 1-bis estende a questa valutazione gli artt. 192, commi 3 e 4 (chiamata di correo con riscontri esterni individualizzanti), 195 comma 7 (testimonianza indiretta), 203 (informazioni di confidenti) e 271, comma 1 (inutilizzabilità delle prove illegittime). Comma 2 — esclusioni sostanziali: nessuna misura se: (a) causa di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, adempimento del dovere ecc.); (b) causa di non punibilità (vizio totale di mente, immunità diplomatica, eccetera); (c) causa di estinzione del reato (prescrizione, amnistia, oblazione); (d) causa di estinzione della pena ipotizzabile (indulto, prescrizione della pena). La regola opera anche quando la causa risulta probabile dagli atti, non necessariamente certa.

Quando si applica

L'art. 273 si applica a ogni richiesta di misura cautelare personale, dalla custodia in carcere all'obbligo di dimora. Senza il requisito dei gravi indizi, la misura non può essere applicata, e la sua applicazione sarebbe illegittima e impugnabile. La verifica si fa sulla base degli atti del PM al momento della richiesta. Per le esigenze cautelari operano gli artt. 274 (esigenze) e 275 (criteri di scelta), che si combinano con il 273 per formare il quadro completo dei presupposti. Il giudice del riesame (art. 309 c.p.p.) verifica autonomamente la sussistenza dei gravi indizi e può annullare la misura per insufficienza probatoria. L'art. 273 opera anche in sede di sostituzione e revoca delle misure (art. 299 c.p.p.).

Connessioni con altre norme

L'art. 273 si raccorda con: l'art. 13 Cost. (libertà personale, riserva di legge e di giurisdizione); l'art. 27 Cost. (presunzione di innocenza); gli artt. 274-275 (esigenze e criteri di scelta delle misure); l'art. 192 commi 3-4 (valutazione delle dichiarazioni del coimputato); l'art. 195 comma 7 (testimonianza indiretta); l'art. 203 (confidenti); l'art. 271, comma 1 (inutilizzabilità intercettazioni illegittime); gli artt. 285-286 (custodia in carcere e arresti domiciliari); l'art. 309 (riesame). Sul piano sostanziale rilevano le cause di giustificazione (artt. 50-54 c.p.) e di non punibilità (artt. 45-48, 85, 308, 309, 384, 599, 649 c.p.). Per i delitti di criminalità organizzata operano regole speciali (presunzioni di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3).

Domande frequenti

Cosa sono i «gravi indizi di colpevolezza»?

Sono elementi probatori qualificati che fanno apparire come elevatamente probabile la commissione del reato da parte dell'indagato. Non si tratta di prova piena, ma di un quadro indiziario serio, non equivoco, idoneo a sostenere un giudizio prognostico positivo sulla condanna. Si distinguono dai «gravi indizi di reato» richiesti per le intercettazioni (art. 267 c.p.p.), che hanno soglia inferiore.

Le dichiarazioni di un pentito bastano per applicare una misura cautelare?

Da sole, in linea generale, no. L'art. 273, comma 1-bis c.p.p. richiama l'art. 192 c.p.p., che impone valutazione rafforzata: per le dichiarazioni del coimputato del medesimo reato o di reato connesso (art. 12 lett. a) servono riscontri esterni individualizzanti. Riscontri sufficienti possono essere intercettazioni in cui l'indagato discute dei fatti, identificazioni indipendenti, prove documentali. Non bastano riscontri di credibilità generica del dichiarante.

Una causa di giustificazione esclude sempre la misura cautelare?

Se risulta dagli atti la probabile sussistenza di una causa di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, eccetera) o di non punibilità, la misura non può essere applicata (art. 273, comma 2 c.p.p.). La regola si applica anche quando la causa è solo verosimile, non necessariamente certa: la cautela richiede un giudizio prognostico positivo sulla condanna, e se questo è già minato dalla scriminante, manca il presupposto della misura.

Come si fa valere l'insufficienza dei gravi indizi?

Mediante richiesta di riesame al tribunale del riesame entro 10 giorni dall'esecuzione della misura (art. 309 c.p.p.). Il tribunale del riesame valuta autonomamente i gravi indizi, sulla base degli atti trasmessi dal PM. Può annullare la misura per insufficienza probatoria o confermarla. La decisione del riesame è impugnabile in cassazione (art. 311 c.p.p.) per violazione di legge. Il termine è di stretta osservanza.

Cosa accade se la misura è applicata senza gravi indizi?

La misura è illegittima e va annullata in sede di riesame o di cassazione. L'eventuale custodia subita ingiustamente può fondare diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.) se il giudizio si conclude con assoluzione, archiviazione o condanna a pena meno grave. Sul piano della prova, gli atti compiuti durante la misura illegittima possono restare validi se acquisiti in autonomia, ma la giurisprudenza è attenta alla genuinità delle dichiarazioni rese sotto restrizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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