Art. 260 c.p.p. – Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’art. 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione (83, 852 att.).
In sintesi
Le cose sequestrate sono assicurate con sigilli dell'ufficio e sottoscrizioni. Per beni deperibili si estraggono copie o fotografie e si ordina alienazione o distruzione.
Ratio
L'articolo 260 affronta il problema della sicurezza fisica dei beni sequestrati e della loro conservazione nel tempo. I sigilli sono simbolo del vincolo giudiziario e protezione contro manomissioni. Per beni deteriorabili, la legge riconosce che la custodia perpetua è tecnicamente impossibile o economicamente irragionevole: occorre preservare la prova mediante copia o riproduzione, e alienare o distruggere il bene originale.
Analisi
Il comma 1 prescrive l'apposizione di sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli fisici (animali vivi, alimenti, liquidi), si adottano mezzi idonei (deposito presso custode specializzato, fotografie, certificati). Il comma 2 consente l'estrazione di copia e fotografie per documenti e beni la cui natura consente deterioramento (registri, macchinari, perishables). Le riproduzioni si uniscono agli atti; gli originali rimangono custodiati. Il comma 3 autorizza l'alienazione (vendita) o distruzione per beni deteriorabili secondo la loro natura.
Quando si applica
Si applica a tutti i sequestri. Esempi: sigilli su cassette di sicurezza, su borse con documenti; fotografie di quadri, opere d'arte; estrazione di copie di libri contabili; alienazione di alimenti, merci deperibili; distruzione di sostanze stupefacenti.
Connessioni
Si coordina con gli artt. 259 (custodia), 261 (rimozione e riapposizione sigilli), 262-264 (restituzione), 83-852 (norme di attuazione). Rimanda anche alle regole sulla confisca (art. 240 c.p. e ss. c.p.p.).
Domande frequenti
Come si assicura una cosa sequestrata?
Mediante sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli, si usano mezzi equivalenti (fotografie, certificati).
Per quali beni è necessario estrarre copie o fotografie?
Per documenti e beni che possono deteriorarsi o danneggiarsi nel tempo: registri, libri, opere d'arte, macchinari, apparecchi elettronici.
Che cosa accade con i beni deperibili (alimenti, merci)?
Il giudice, valutando il rischio di deterioramento, può ordinare l'alienazione (vendita) oppure la distruzione. Il ricavato della vendita è depositato in conto giudiziale.
Dove si conservano le fotografie e le copie?
Presso la cancelleria o segreteria, unite agli atti del procedimento. Diventano parte della documentazione processuale.
Si possono vendere i beni sequestrati deperibili durante il processo?
Sì. Il giudice può ordinare la vendita prima della sentenza se il bene è in pericolo di deterioramento. Il ricavato rimane depositato fino alla sentenza definitiva.