Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 260 c.p.p. – Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.

3-bis. L’autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 .

In sintesi

  • Le cose sequestrate sono assicurate mediante sigilli ufficiali e sottoscrizioni dell'autorità e dell'ausiliario
  • Alternativamente, si utilizzano altri mezzi idonei a indicare il vincolo giudiziale a seconda della natura del bene
  • Per documenti che possono deteriorarsi si estrae copia e si custodia presso la cancelleria
  • Per cose deperibili il giudice ordina alienazione o distruzione secondo i casi
  • Fotografie e riproduzioni sono unite agli atti per conservare l'evidenza
Indice dei contenuti

Le cose sequestrate sono assicurate con sigilli dell'ufficio e sottoscrizioni. Per beni deperibili si estraggono copie o fotografie e si ordina alienazione o distruzione.

Ratio

L'articolo 260 affronta il problema della sicurezza fisica dei beni sequestrati e della loro conservazione nel tempo. I sigilli sono simbolo del vincolo giudiziario e protezione contro manomissioni. Per beni deteriorabili, la legge riconosce che la custodia perpetua è tecnicamente impossibile o economicamente irragionevole: occorre preservare la prova mediante copia o riproduzione, e alienare o distruggere il bene originale.

Analisi

Il comma 1 prescrive l'apposizione di sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli fisici (animali vivi, alimenti, liquidi), si adottano mezzi idonei (deposito presso custode specializzato, fotografie, certificati). Il comma 2 consente l'estrazione di copia e fotografie per documenti e beni la cui natura consente deterioramento (registri, macchinari, perishables). Le riproduzioni si uniscono agli atti; gli originali rimangono custodiati. Il comma 3 autorizza l'alienazione (vendita) o distruzione per beni deteriorabili secondo la loro natura.

Quando si applica

Si applica a tutti i sequestri. Esempi: sigilli su cassette di sicurezza, su borse con documenti; fotografie di quadri, opere d'arte; estrazione di copie di libri contabili; alienazione di alimenti, merci deperibili; distruzione di sostanze stupefacenti.

Connessioni

Si coordina con gli artt. 259 (custodia), 261 (rimozione e riapposizione sigilli), 262-264 (restituzione), 83-852 (norme di attuazione). Rimanda anche alle regole sulla confisca (art. 240 c.p. e ss. c.p.p.).

Casi pratici

Caso 1: Caio è indagato per contraffazione

Si sequestrano stampi e matrici. Si appongono sigilli officiali sulla scatola contenente gli attrezzi. Si fotografano gli stampi ad alta risoluzione. I negativi digitali sono conservati in cancelleria; gli attrezzi rimangono sigillati in magazzino doganale fino alla sentenza.

Caso 2: Mevio coltiva cannabis illegalmente

Il giudice ordina il sequestro di 100 chili di prodotto secco. Non si apportano sigilli fisici (inutile, il bene è divisibile). Si fotografa il bene, si certificano peso e caratteristiche organolettiche, poi il giudice ordina la distruzione mediante incenerimento presso struttura autorizzata, conservando la relazione fotografica e la relazione di distruzione.

Domande frequenti

Come si assicura una cosa sequestrata?

Mediante sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli, si usano mezzi equivalenti (fotografie, certificati).

Per quali beni è necessario estrarre copie o fotografie?

Per documenti e beni che possono deteriorarsi o danneggiarsi nel tempo: registri, libri, opere d'arte, macchinari, apparecchi elettronici.

Che cosa accade con i beni deperibili (alimenti, merci)?

Il giudice, valutando il rischio di deterioramento, può ordinare l'alienazione (vendita) oppure la distruzione. Il ricavato della vendita è depositato in conto giudiziale.

Dove si conservano le fotografie e le copie?

Presso la cancelleria o segreteria, unite agli atti del procedimento. Diventano parte della documentazione processuale.

Si possono vendere i beni sequestrati deperibili durante il processo?

Sì. Il giudice può ordinare la vendita prima della sentenza se il bene è in pericolo di deterioramento. Il ricavato rimane depositato fino alla sentenza definitiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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