Art. 258 c.p.p. – Copie dei documenti sequestrati
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia (116, 243) degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell’avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. n pubblico ufficiale addetto, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
In sintesi
L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia dei documenti sequestrati e restituire gli originali. In caso di sequestro mantenuto, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copie autentiche.
Ratio
L'articolo 258 risolve il conflitto tra il diritto probatorio (mantenere il documento sequestrato) e il diritto di proprietà (accedere al proprio bene). Consente l'estrazione di copie, permettendo al giudice di acquisire la prova mantenendo il sequestro sulla cosa originale, e al proprietario di continuare a disporne mediante copia autentica.
Analisi
Il comma 1 abilita l'autorità giudiziaria a estrarre copie (in forma di copia autentica, secondo art. 116) e restituire gli originali quando il sequestro non è più utile. Se il sequestro persiste, la cancelleria rilascia gratuitamente copie autentiche. Il comma 2 estende ai pubblici ufficiali il potere di rilasciare copie, a condizione che menzionino il sequestro residuo. Il comma 3 assicura il diritto alla copia del verbale di sequestro. Il comma 4 regola il caso di volumi indivisibili: rimangono in deposito con rilascio parziale delle parti non sequestrate.
Quando si applica
Ricorre frequentemente nei sequestri di documenti contabili, cartelle cliniche, contratti: si conserva l'originale a fini investigativi, se ne consegnano copie certificate al legittimo detentore per consentirgli di proseguire l'attività (per esempio, un medico che ha necessità della cartella per continuare la cura).
Connessioni
Rimanda agli artt. 116 (copia autentica), 243 (perquisizione e sequestro), 259-260 (custodia e sigilli), 262-264 (restituzione e procedimento). Si coordina con il diritto di proprietà e con i diritti della difesa all'accesso alla documentazione.
Domande frequenti
Si può ottenere la restituzione del documento mantenendo il sequestro dell'originale?
Sì. Si estraggono copie autentiche dell'originale; il proprietario riceve le copie; l'originale rimane sequestrato presso la cancelleria.
Chi ha diritto a ricevere copie autentiche gratuitamente?
Colui che legittimamente deteneva il documento al momento del sequestro. La gratuità è garantita quando il sequestro persiste.
Un pubblico ufficiale cui è restituito il documento originale può rilasciare copie?
Sì, ma deve menzionare in ogni copia il sequestro residuo e la data della restituzione.
Che cosa succede se il documento fa parte di un registro non divisibile?
L'intero registro rimane in deposito giudiziario. La cancelleria rilascia copie certificate solo delle parti non sequestrate.
Come si ottiene copia del verbale di sequestro?
Ha diritto alla copia chiunque abbia avuto il documento sequestrato presso di sé; basta richiederla alla cancelleria del giudice che ha disposto il sequestro.