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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 (229 coord.).

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

In sintesi

  • L'imputato, la persona presso cui sono state sequestrate le cose e chi ha diritto alla restituzione possono fare riesame anche nel merito
  • Il riesame è regolato dall'articolo 324 (procedimento e termini)
  • La richiesta di riesame non sospende automaticamente l'esecuzione del sequestro
  • È possibile ricorrere anche contro il merito della decisione del giudice iniziale

Contro il decreto di sequestro, l'imputato e chi ha diritto alle cose sequestrate possono proporre richiesta di riesame nel merito, la quale non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Ratio

L'articolo 257 riconosce un diritto di tutela contro i decreti di sequestro, impedendo che l'atto impositivo diventi definitivo senza possibilità di impugnazione. Il diritto al riesame nel merito (non solo sulla forma) garantisce controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti: fondato motivo di pertinenza, legittimità dell'iniziativa giudiziale, proporzionalità della misura.

Analisi

La richiesta di riesame è uno strumento di tutela generale, disciplinato nel dettaglio dall'art. 324, applicabile al sequestro. Il legittimato attivo è triplice: l'imputato, colui presso cui è stato eseguito il sequestro (per esempio il banchiere), e colui che avrebbe diritto alla restituzione (il vero proprietario, diverso dall'imputato). Il riesame può contestare ogni aspetto della decisione iniziale. La mancata sospensione automatica è rilevante: il sequestro prosegue durante il riesame.

Quando si applica

Ricorre ogni volta che una persona ritiene illegittimo il sequestro: quando non sussiste fondato motivo, quando il decreto è privo di motivazione, quando l'articolo di legge è errato, quando la cosa sequestrata è propria e non correlata al reato. È pratica comune nel contenzioso processuale penale.

Connessioni

Si coordina con l'art. 324 (riesame in generale, disciplina procedurale completa), gli artt. 255-256 (presupposti del sequestro), gli artt. 259-264 (custodia e restituzione), l'art. 229 (coordinamento). Rimanda anche alle disposizioni sulla custodia cautelare (artt. 286-314).

Domande frequenti

Chi può presentare richiesta di riesame contro il sequestro?

L'imputato, la persona presso cui è stato eseguito il sequestro (per esempio la banca) e chi ha diritto alla restituzione delle cose.

Il riesame sospende il sequestro?

No. La richiesta di riesame non ha effetto sospensivo: il sequestro continua a produrre i suoi effetti durante l'esame della domanda.

È possibile impugnare solo la forma o anche il merito?

L'articolo 257 consente il riesame anche nel merito: si può criticare la sussistenza dei presupposti sostanziali, non solo aspetti procedurali.

Qual è il termine per proporre la richiesta di riesame?

L'articolo 257 rimanda all'art. 324 che fissa i termini specifici a seconda della fase processuale (indagini preliminari, giudizio, ecc.).

Se il sequestro viene annullato al riesame, come avviene la restituzione?

L'autorità giudiziaria che accoglie il riesame dispone l'annullamento e ordina la restituzione immediata delle cose secondo i meccanismi degli artt. 262-263.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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