Art. 238 c.p.p. – Verbali di prove di altri procedimenti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. È ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (78 att.) se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio (392 s.) o nel dibattimento (496 s.).
2. È ammessa l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata (324 c.p.c.).
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. È comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4. Ai di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall’art. 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell’art. 190 l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.
In sintesi
È ammessa l'acquisizione di verbali di prove da altri procedimenti (incidente probatorio, dibattimento civile), con limitazioni sul contraddittorio e contestazione.
Ratio
La norma disciplina il trasferimento di prove da un procedimento all'altro, evitando duplicazioni probatorie e accelerando il giudizio. Tuttavia, bilancia con il diritto al contraddittorio: le dichiarazioni acquisite da altri procedimenti non possono automaticamente pregiudicare l'imputato se la sua difesa non vi ha partecipato. Riflette il principio di oralità e immediatezza, con eccezioni per prove non ripetibili e atti civili passati in giudicato.
Analisi
Il comma 1 ammette verbali di «prove assunte nell'incidente probatorio (art. 392 ss. c.p.p.) o nel dibattimento (art. 496 ss. c.p.p.)» di altro procedimento penale. L'incidente probatorio è procedimento probatorio anticipato, con contraddittorio, in fase investigativa: i verbali hanno quindi una solidità procedurale. Il comma 2 ammette verbali di prove di giudizio civile concluso con sentenza di cosa giudicata (art. 324 c.p.c.): la sentenza civile ha creato accertamenti vincolanti, quindi le prove sottostanti sono trasferibili. Il comma 2-bis (aggiunto dopo modifiche normative) stabilisce che i verbali di dichiarazioni possono essere usati contro l'imputato solo se il difensore ha partecipato all'assunzione della prova nel procedimento originario, oppure se nel procedimento civile c'è stata una sentenza che fa stato verso l'imputato. Il comma 3 riguarda atti non ripetibili: se l'atto originario non può essere ripetuto (testimone deceduto, luogo distrutto), la documentazione è acquisibile anche fuori dalle ipotesi precedenti. Il comma 4 regola i verbali di dichiarazioni fuori dai casi precedenti: sono utilizzabili solo se l'imputato consente, oppure per contestazione (art. 500, 503: confronto con testimone in contraddittorio). Il comma 5 afferma il diritto residuale: la parte può sempre chiedere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono acquisite (per contraddittorio integrativo).
Quando si applica
Acquisizione di verbale di incidente probatorio in procedimento per omicidio (testimone impossibilitato a comparire al dibattimento successivo); acquisizione di sentenza civile di paternità nel procedimento penale su mantenimento (la sentenza civile è irrevocabile); acquisizione di verbale di interrogatorio di complice in procedimento collaterale; acquisizione di documentazione medica di ospedale quando il medico non è reperibile (non ripetibile).
Connessioni
Collegato agli artt. 392 ss. (incidente probatorio), 496 ss. (dibattimento), 500, 503 (contestazione testimoniale), 190 (acquisizione prove d'ufficio), 62 (contraddittorio), 111 Cost. (diritto al processo equo). Richiama il principio di oralità: il diritto di esame testimone è residuale.
Domande frequenti
Se nel procedimento originario la difesa non era presente, il verbale è comunque acquisibile?
Sì, se si tratta di incidente probatorio (comma 1) o sentenza civile passata in giudicato (comma 2-bis). Se è verbale di altro procedimento penale senza questi elementi, è limitatamente acquisibile (comma 4: solo con consenso o per contestazione).
Un imputato può chiedere di contro-interrogare il testimone il cui verbale è stato acquisito?
Sì, è il diritto residuale di cui al comma 5. Il giudice può autorizzare l'esame del testimone nel dibattimento odierno, permettendo il contraddittorio diretto.
Un verbale acquisito da giudizio civile concluso può essere utilizzato contro l'imputato in penale?
Sì, se la sentenza civile è passata in giudicato (comma 2). La cosa giudicata civile trasferisce la prova anche al penale (comma 2-bis).
Se un testimone non è reperibile perché deceduto, il suo verbale da procedimento precedente è sempre acquisibile?
Sì, secondo comma 3 (non ripetibilità). La morte del testimone rende impossibile la ripetizione della prova, quindi l'acquisizione è ammessa anche fuori dalle ipotesi ordinarie.
Il giudice può acquisire d'ufficio un verbale di procedimento collaterale?
Sì, secondo i principi generali dell'art. 190 c.p.p. (acquisizione d'ufficio). Ma deve rispettare le limitazioni di cui ai commi 1-5: se non c'è contraddittorio, consenso o non ripetibilità, l'acquisizione è limitata.