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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale (392), il giudice (361) invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.

2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità (181) della ricognizione.

In sintesi

  • Prima della ricognizione, la persona che ricognosce descrive la persona da riconoscere indicando dettagli che ricorda
  • Il giudice accerta se chi ricognosce ha avuto contatti precedenti o ha visto foto della persona
  • Viene chiesto se la persona gli sia stata indicata da altri, influenzando l'attendibilità della ricognizione
  • La mancata osservanza delle regole preliminari causa nullità della ricognizione

La ricognizione di persone richiede descrizione iniziale, accertamento precedenti contatti, e documentazione nel verbale. Inosservanza causa nullità.

Ratio

L'articolo 213 disciplina i presupposti procedurali della ricognizione personale, uno strumento probatorio cruciale specialmente nei reati contro la persona (omicidio, aggressione, violenza sessuale). La norma mira a garantire l'attendibilità della ricognizione attraverso controlli preliminari rigorosi, evitando suggestioni, contaminazioni di memoria e identificazioni errate. Il principio sotteso è che una ricognizione inaffidabile è peggio di nessuna ricognizione.

Analisi

Il comma 1 prescrive il procedimento preliminare. Il giudice invita il ricognoscente a descrivere la persona che deve riconoscere, elencando tutti i particolari ricordati (aspetto fisico, abbigliamento, segni particolari, voce, movimenti). Successivamente, il giudice verifica se il ricognoscente sia stato precedentemente incaricato di riconoscimento, se abbia visto la persona (in foto, video o in carne), se gli sia stata indicata o descritta da altri, e se vi siano circostanze che incidono sull'attendibilità. Questi accertamenti servono a mappare la storia della memoria e i rischi di contaminazione. Il comma 2 obbliga la verbalizzazione di tutti questi adempimenti. Il comma 3 sancisce che l'inosservanza è causa di nullità assoluta della ricognizione.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che la ricognizione di una persona sia disposta nel dibattimento o in incidente probatorio durante indagini. È particolarmente rilevante nei reati contro la persona dove il riconoscimento dell'autore è cruciale. Anche per reati patrimoniali (furto con strappo) dove il volto dell'autore sia elemento probatorio essenziale.

Connessioni

Collegato agli artt. 214 c.p.p. (svolgimento ricognizione), 392 c.p.p. (incidente probatorio), 181 c.p.p. (cause nullità), 215 c.p.p. (ricognizione di cose), 216 c.p.p. (ricognizioni di voci e suoni), 217 c.p.p. (pluralità ricognizioni), 361 c.p.p. (giudice delle ricognizioni). Richiama implicitamente principi di scienza della testimonianza sul funzionamento della memoria umana.

Domande frequenti

Se il giudice non fa la descrizione preliminare, cosa succede?

La ricognizione è nulla. L'articolo 213 comma 3 sancisce che l'inosservanza delle regole preliminari causa nullità assoluta. Non è una nullità relativa; è insanabile.

Chi è il soggetto autorizzato a ordinare la ricognizione?

Il giudice ordinario ha il potere di disporre ricognizioni. Durante indagini, il pubblico ministero può disporre ricognizioni preliminari. Nel dibattimento, il giudice decide.

La ricognizione da fotografia può essere descritta come ricognizione vera e propria?

No, la ricognizione da fotografia è un preliminare utile ma diverso dalla ricognizione dal vivo (art. 214). Se il ricognoscente ha visto foto, ciò deve essere accertato e documentato.

Che accertamenti deve fare il giudice sulla attendibilità della memoria?

Il giudice accerta: se il ricognoscente ha avuto contatti precedenti, se ha visto il sospettato in foto/video, se gli sia stato indicato, se abbia ricevuto suggestioni, e tutte le circostanze che incidono sulla credibilità.

Se il ricognoscente cambia idea durante la ricognizione, cosa succede?

Il ricognoscente può cambiare idea o dichiararsi incerto. Il giudice annota questa incertezza nel verbale, che diventa elemento cruciale nella valutazione della prova.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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