Art. 210 c.p.p. – Esame di persona imputata in un procedimento connesso
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’art. 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice (198), il quale, ove occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo (132, 5132). Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni (197).
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’art. 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere (64).
5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 498, 499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371 comma 2 lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato l’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.
In sintesi
Persone imputate in procedimenti connessi, esaminate separatamente, possono essere interrogate a richiesta o d'ufficio. Assistenza legale obbligatoria.
Ratio
L'articolo 210 affronta una situazione particolare: quando ci sono più procedimenti penali strettamente connessi ma condotti separatamente, è necessario che l'imputato in uno di essi (ma non parte nel procedimento in corso) possa testimoniare su fatti rilevanti per l'altro processo. La norma equilibra l'esigenza di provare i fatti con la tutela della posizione processuale di chi rimane imputato, garantendo assistenza legale e avvertimenti preventivi.
Analisi
Il comma 1 definisce il soggetto (imputato in procedimento connesso, processato separatamente). Il comma 2 obbliga la presentazione al giudice e consente l'accompagnamento coattivo se necessario, applicando le norme sulla citazione dei testimoni. Il comma 3 assicura che ogni esame sia condotto con difensore presente (designato d'ufficio se manca). Il comma 4 precisa l'avvertimento preventivo sul diritto di non rispondere (art. 64). Il comma 5 rimanda alle regole generali di deposizione. Il comma 6 estende la disciplina ai reati collegati e introduce una variante: se l'imputato in procedimento connesso non ha mai dichiarato sulla responsabilità dell'imputato principale, allora assume l'ufficio di testimone e subisce le regole testimoniali ordinarie (artt. 197-bis, 497).
Quando si applica
La norma è rilevante nei procedimenti complessi dove più soggetti sono coinvolti in reati legati (art. 12 comma 1 lett. a e c)), e il rito li separa. Ad esempio, in un caso di corruzione con più imputati processati in procedimenti distinti, uno di essi può essere necessario come fonte di prova nel procedimento dell'altro. L'art. 210 fornisce il quadro normativo per questa audizione, garantendo equità.
Connessioni
Collegato agli artt. 12 c.p.p. (connessione), 64 c.p.p. (diritto di non rispondere), 65 c.p.p. (interrogatorio), 132 e 5132 c.p.p. (accompagnamento coattivo), 194-200 c.p.p. (norme deposizioni), 197-bis c.p.p. (controesame), 371 comma 2 lett. b) c.p.p. (reati collegati), 498-500 c.p.p. (particolarità giudizio abbreviato). Inoltre, richiama il 208-209 c.p.p. per l'applicazione delle regole ordinarie di esame.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra imputato in procedimento connesso e testimone ordinario?
L'imputato in procedimento connesso gode inizialmente del diritto di non rispondere e non giura. Se però non ha mai dichiarato sulla responsabilità dell'imputato principale, può essere costretto ad assumere la veste di testimone, con giuramento e rischi di falsa testimonianza.
Se un imputato in procedimento connesso rifiuta di presentarsi, cosa succede?
Il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo (artt. 132 e 5132 c.p.p.). La norma applica le stesse regole di citazione dei testimoni, quindi il rifiuto immotivato è sanzionabile.
Chi sceglie il difensore dell'imputato esaminato?
L'imputato può avere un difensore di fiducia che partecipa all'esame. Se non ha difensore, il giudice designa un difensore d'ufficio per garantire la parità di armi.
L'imputato in procedimento connesso può autoincriminarsi durante l'esame?
Sì, può farlo consapevolmente, ma il diritto di non rispondere a domande specifiche rimane sempre disponibile. Le dichiarazioni rese possono comunque essere usate contro di lui nel suo procedimento.
Qual è l'ambito della connessione prevista dall'articolo 12?
La connessione esiste quando più reati sono stati commessi da più persone nello stesso contesto, oppure quando un reato è stato commesso per eseguirne un altro. In questi casi, i procedimenti possono essere separati ma le persone rimangono imputate interconnesse.