← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (33)

b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (405) e la sua partecipazione al procedimento

c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90, 91) e del querelante (336 s.).

In sintesi

  • Tre nuclei di nullità di ordine generale: giudice, PM, imputato e parti private
  • Lett. a: capacità del giudice e composizione del collegio (ordinamento giudiziario)
  • Lett. b: iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale e sua partecipazione al procedimento
  • Lett. c: intervento, assistenza, rappresentanza dell'imputato e citazione delle parti private (offesa, querelante)
  • Le nullità di ordine generale sono rilevabili d'ufficio e a regime differenziato (artt. 179-180 c.p.p.)

Sono nullità di ordine generale quelle che riguardano la capacità del giudice e la composizione del collegio, l'iniziativa del PM nell'azione penale, l'intervento e l'assistenza dell'imputato e delle altre parti private.

Ratio della norma

L'art. 178 c.p.p. delimita l'area delle nullità di ordine generale, distinte dalle nullità relative o speciali. Si tratta di violazioni che colpiscono presupposti strutturali del processo: la regolarità dell'organo giudicante, la corretta iniziativa accusatoria, la possibilità per l'imputato e le altre parti di partecipare al giudizio con le garanzie costituzionali. La ratio è di tutela rinforzata: questi vizi non sono accidentali, riguardano la sostanza del giusto processo, e dunque sono soggetti a un regime di rilevazione e sanatoria più rigoroso. Il sistema delle nullità di ordine generale si articola con quello delle nullità assolute (art. 179, rilevabili in ogni stato e grado, insanabili) e di quelle a regime intermedio (art. 180, rilevabili nei termini della sentenza di primo grado).

Analisi del testo

Lett. a, giudice: violazioni delle regole sulla capacità del giudice (incompatibilità, incapacità) e sul numero dei componenti necessario per costituire il collegio. Esempi: collegio con un solo giudice quando ne servivano tre; partecipazione di un giudice incompatibile (per esempio già intervenuto in altra fase del procedimento). Lett. b, pubblico ministero: difetto di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale (per esempio formulazione dell'imputazione da parte di organo non competente) e omessa partecipazione del PM al procedimento (per esempio dibattimento celebrato senza il PM). Lett. c, imputato e parti private: violazioni in tema di intervento (presenza dell'imputato), assistenza (presenza del difensore), rappresentanza (regolarità della procura), citazione in giudizio della persona offesa e del querelante. Sono coperte anche le situazioni di omessa o irregolare notifica di atti che impediscano l'effettiva partecipazione.

Quando si applica

Le nullità di ordine generale operano in tutto il processo penale, dalle indagini al giudizio di legittimità. Il regime cui sono soggette dipende dalla qualificazione: nullità assolute (art. 179: capacità del giudice, omessa partecipazione del PM al dibattimento, omessa citazione dell'imputato a giudizio o assenza del difensore obbligatorio) sono rilevabili in ogni stato e grado, anche d'ufficio, e insanabili; nullità a regime intermedio (art. 180: gli altri casi del 178) sono rilevabili o eccepibili entro la sentenza di primo grado o entro l'apertura del dibattimento dell'appello, a seconda del momento in cui sono state poste in essere. Il regime intermedio comporta sanabilità per acquiescenza: se la parte non eccepisce nei termini, la nullità si sana.

Connessioni con altre norme

L'art. 178 si combina con: l'art. 179 (nullità assolute insanabili), l'art. 180 (nullità a regime intermedio), l'art. 181 (nullità relative o speciali), l'art. 182 (deducibilità della nullità), l'art. 183 (sanatorie), l'art. 184 (rinnovazione dell'atto nullo), l'art. 185 (effetti della nullità). Per il giudice incompatibile rilevano gli artt. 33-37 c.p.p. (incapacità e composizione del giudice). Per le indebite assenze del PM o dell'imputato rilevano gli artt. 405 ss. (esercizio dell'azione), 484 (apertura del dibattimento), 484 ss. (intervento dell'imputato). Per il difensore d'ufficio e le notifiche, gli artt. 96-104 c.p.p. e gli artt. 148 ss. (notifiche).

Domande frequenti

Cosa sono le «nullità di ordine generale»?

Sono le violazioni di regole strutturali del processo penale, individuate dall'art. 178 c.p.p. in tre nuclei: regolarità del giudice (capacità e composizione), iniziativa e partecipazione del PM, intervento e assistenza di imputato e parti private. Sono distinte dalle nullità speciali (art. 181) per la gravità e per il regime processuale, che è più rigoroso.

Qual è la differenza tra nullità assolute e nullità a regime intermedio?

Le nullità assolute (art. 179 c.p.p.) sono rilevabili in ogni stato e grado, anche d'ufficio, e insanabili. Le nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) sono rilevabili o eccepibili entro termini precisi (sentenza di primo grado o apertura dibattimento d'appello, a seconda del momento di compimento dell'atto nullo); se non rilevate o eccepite tempestivamente, si sanano per acquiescenza.

Quali sono le ipotesi di nullità assoluta?

L'art. 179 c.p.p. elenca: (a) violazioni delle disposizioni sulla capacità del giudice e sulla composizione del collegio; (b) omessa partecipazione del PM al procedimento o al dibattimento, o difetto di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale; (c) omessa citazione dell'imputato a giudizio, sua assenza in casi che richiedono la presenza obbligatoria, mancanza del difensore obbligatorio. Sono ipotesi tassative, con tutela rinforzata.

Quando si possono sanare le nullità di ordine generale?

Le nullità assolute non sono mai sanabili. Le nullità a regime intermedio si sanano se non sono rilevate o eccepite nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.: in linea generale, entro la sentenza di primo grado per le nullità anteriori al giudizio, entro l'apertura del dibattimento d'appello per quelle del primo grado. Esistono inoltre sanatorie tipiche dell'art. 183 c.p.p. (acquiescenza, conseguimento dello scopo dell'atto).

Come si fa valere una nullità in cassazione?

Mediante motivo specifico di ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. c c.p.p. (inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità). Per le nullità assolute la cassazione le rileva d'ufficio anche oltre i motivi proposti; per le altre, la deduzione deve essere tempestiva nei gradi precedenti, salvo i casi in cui la nullità si sia manifestata nel grado d'appello.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.