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Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (627-4) le nullità previste dall’art.178 comma 1 lett. a) quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
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In sintesi
Le nullità assolute sono insanabili e rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento penale.
Ratio
Le nullità assolute rappresentano i vizi più gravi nel procedimento penale, quelli che ledono i fondamenti della legalità e della giustizia. Quando manchi l'iniziativa del pubblico ministero, l'imputato non è stato neppure informato di essere sottoposto a procedimento; quando manca la citazione, non c'è nemmeno il presupposto della sua partecipazione consapevole. Questi vizi colpiscono l'essenza del diritto di difesa garantito dalla Costituzione e non possono essere sanati da atti successivi o da omissioni della parte.
Analisi
L'articolo 179 c.p.p. struttura il regime delle nullità assolute in due commi. Il comma 1 elenca i vizi che determinano nullità assoluta e insanabile: le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lett. a) (riguardanti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale), le nullità derivanti da omessa citazione dell'imputato, e quelle derivanti dall'assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria. Il comma 2 aggiunge che sono altresì insanabili le nullità che specifiche disposizioni di legge qualifichino esplicitamente come assolute. L'elemento comune è che queste nullità sono rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza necessità che la parte le deduca.
Quando si applica
Le nullità assolute sono rilevabili in qualsiasi momento: nelle indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel dibattimento, in appello, in cassazione, e persino dopo la sentenza definitiva se il vizio sussiste. Ad esempio, se il pubblico ministero non ha mai avviato un'inchiesta formale ma il processo prosegue lo stesso, il giudice deve rilevare d'ufficio il vizio e pronunciarsi sulla nullità. Oppure, se l'imputato è latitante e non è stato neppure citato formalmente, la nullità è assoluta e rilevabile in qualunque momento.
Connessioni
L'articolo 179 c.p.p. si collega direttamente agli articoli 177 (tassatività), 178 (nullità previste), 180 (regime delle altre nullità), 181 (nullità relative), 185 (effetti della dichiarazione di nullità). Rimanda inoltre all'articolo 627 c.p.p. per i rimedi contro la sentenza e agli articoli 424 e seguenti sul giudizio abbreviato. La norma è ispirata dai principi costituzionali (art. 24, 111 Cost.) sul diritto di difesa e sul giusto processo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra nullità assoluta e nullità relativa?
La nullità assoluta è insanabile, non può essere convalidata e viene rilevata d'ufficio dal giudice in ogni momento. La nullità relativa può essere sanata, viene rilevata su eccezione di parte e deve essere eccepita entro termini specifici per non decadere.
Il mio avvocato deve eccepire la nullità assoluta o la rileva il giudice automaticamente?
Il giudice la rileva d'ufficio. Non è necessario che tu o il tuo avvocato l'eccepiate. Anzi, il giudice ha il dovere di rilevarla anche se nessuno l'ha segnalata, in qualunque momento del procedimento.
Se la nullità assoluta non è stata rilevata in primo grado, posso farla valere in appello?
Sì. La nullità assoluta è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche per la prima volta in appello o in cassazione. Il giudice di ogni livello deve rilevarla d'ufficio se non è stata ancora dichiarata.
Quali sono gli esempi principali di nullità assoluta?
Mancanza dell'iniziativa del pubblico ministero, omessa citazione dell'imputato, assenza ingiustificata del difensore obbligatorio, e qualunque altra nullità esplicitamente qualificata come assoluta da disposizioni specifiche di legge.
Una nullità assoluta può mai essere sanata da atti successivi?
No, per definizione le nullità assolute sono insanabili. Non possono essere coperte da comportamenti successivi, dalla partecipazione consapevole della parte o da altre forme di convalida, a differenza delle nullità relative.
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