Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 174 c.p.p. – Prolungamento dei termini di comparizione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Prolungamento dei termini di comparizione

1. Se la residenza dell’imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell’articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.

Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l’imputato residente all’estero il prolungamento del termine è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l’autorità procedente emette ordine o invito.

In sintesi

  • Prolungamento automatico del termine per distanza territoriale da sede giudice
  • Un giorno ogni 500 km con trasporti pubblici, ogni 100 km senza
  • Prolungamento massimo tre giorni comunque
  • Per estero, prolungamento valutato singolarmente da giudice
Indice dei contenuti

Se l'imputato abita lontano dalla sede dell'autorità giudiziaria, il termine per comparire è prolungato automaticamente in base alla distanza: un giorno ogni 500 km con trasporti pubblici, ogni 100 km senza.

Ratio

La norma garantisce equità territoriale del processo penale. Imporre il medesimo termine a imputato residente a Roma che a imputato residente in Sicilia violerebbe il diritto di difesa. Il calcolo basato su distanza e mezzi di trasporto consente stima realistica del tempo necessario per raggiungere la sede giudiziaria, preservando certezza (proroga automatica, senza istanza) e ragionevolezza (tre giorni massimi).

L'applicazione anche agli imputati detenuti riconosce l'esigenza di trasporto da carceri distant.

Analisi

Il comma 1 distingue due ipotesi: distanza da comune della residenza/domicilio dell'imputato al comune dove ha sede l'autorità giudiziaria. Trasporti pubblici disponibili (aerei, treni, autobus): proroga di un giorno ogni 500 km. Assenza di trasporti pubblici agevoli (zone montane, rurali): proroga di un giorno ogni 100 km (misura più favorevole). In ogni caso, il prolungamento non può superare tre giorni, anche se la distanza sarebbe maggiore. Per imputato residente all'estero (art. 169), la proroga è stabilita caso per caso dal giudice. Il comma 2 estende la disciplina a termini per presentazione di altri soggetti (testimoni, periti, parti civili, ecc.) per i quali il PM o il giudice emetta ordine o invito.

Quando si applica

Ogni volta che un imputato riceve citazione a giudizio, convocazione per udienza preliminare, invito a eleggere domicilio. Frequente nei procedimenti dove l'imputato abita in circondario diverso da quello del tribunale competente. Applicabile anche ai ricorsi in Cassazione quando il ricorrente abita lontano da Roma (sede Cassazione).

Connessioni

Richiama art. 172 c.p.p. (regole generali computo), 161 c.p.p. (elezione di domicilio), 169 c.p.p. (notificazioni all'estero), 428 c.p.p. (termini nella prima udienza), 441 c.p.p. (giudizio dibattimentale).

Coordinato anche con art. 585 c.p.p. (ricorso in Cassazione, dove non si applica proroga per distanza).

Casi pratici

Caso 1: Tizio, imputato di appropriazione indebita, è residente a Cosenza (Calabria)

La competenza è presso il Tribunale di Milano. Distanza: circa 900 km. Sono disponibili trasporti pubblici (aereo, treno). Proroga: 900 km diviso 500 = 1,8, arrotondato a 2 giorni (un giorno ogni 500 km). Riceve la citazione il 1° maggio 2026. Termine ordinario sarebbe 20 giorni (scade 20 maggio). Con proroga di 2 giorni, il termine è prolungato a 22 maggio. Tizio ha fino al 22 maggio per presentarsi a Milano.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è imputato di furto, residente a Pila (Valle d'Aosta), zona montanosa senza trasporti pubblici agevoli. Tribunale competente: Aosta (distanza circa 50 km). Proroga: 50 km diviso 100 = 0,5, arrotondato a 1 giorno. Se il termine ordinario fosse 20 giorni, con proroga sale a 21 giorni. Se Sempronio fosse stato in carcere fuori della Valle d'Aosta (es. carcere a Torino, 200 km da Aosta), la proroga sarebbe calcolata similmente: 200 diviso 100 = 2 giorni, e comunque non oltre tre giorni massimi.

Domande frequenti

Come si calcola la proroga del termine per distanza?

Un giorno per ogni 500 km se disponibili trasporti pubblici, un giorno per ogni 100 km senza. Il massimo è sempre tre giorni comunque.

La proroga per distanza si deve chiedere al giudice o è automatica?

È automatica. Non occorre istanza. Il cancelliere computa il termine prolungato al momento della notificazione.

Se l'imputato abita nel medesimo comune del tribunale, ha proroga?

No. La proroga si applica solo se la residenza è fuori del comune dove ha sede l'autorità giudiziaria.

Per imputato all'estero, come si calcola la proroga?

Il giudice la decide caso per caso, tenendo conto della distanza dal paese estero dove risiede e dei mezzi di comunicazione disponibili.

Si applica la proroga per distanza anche nei ricorsi in Cassazione?

No. I ricorsi in Cassazione hanno termine fisso di 30 giorni senza proroga per distanza, indipendentemente da dove risiede il ricorrente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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