Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 163 c.p.p. – Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto seguono le formalità dell'articolo 157, applicate per quanto possibile al nuovo contesto del domicilio.
Ratio
Norma brevissima che uniforma le procedure di notificazione nel domicilio dichiarato/eletto alle regole consolidate dell'art. 157, garantendo coerenza e prevedibilità del sistema. Non crea modalità eccezionali, ma applica principi ordinari al contesto del domicilio eletto.
Analisi
L'articolo è autodichiarativo: rimanda integralmente all'art. 157 per tutte le formalità di notificazione. Non aggiunge alcunché ma consolida il principio che domicilio dichiarato/eletto non comporta modalità diverse. Consegna diretta all'imputato, se non possibile a persona convivente o portiere, raccomandata con avviso ricevimento, tutti gli elementi dell'art. 157 si applicano mutatis mutandis.
Quando si applica
A tutte le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto secondo gli artt. 161-162. Vale per ogni fase processuale e per ogni tipo di atto (avvisi, ordinanze, sentenze).
Connessioni
Articolo di rinvio completo all'art. 157 (notificazione non detenuto) e articolo 148 comma 3 (relazione di notificazione). Collegata agli artt. 161-162 (dichiarazione/elezione domicilio), 164 (durata domicilio), 57-58 att. (disposizioni transizione).
Domande frequenti
Se dichiaro domicilio presso il mio avvocato, come ricevo gli atti?
Gli atti ti vengono notificati presso lo studio del tuo avvocato, in plico chiuso, con raccomandata a te indirizzata per comunicarti la notificazione.
Se mi consegnano l'atto al domicilio eletto ma io non sono presente, è valido?
Sì, se consegnato a persona convivente o al difensore, la notificazione è valida anche in tua assenza.
La raccomandata può essere rifiutata?
La notificazione è valida anche se rifiuti di ricevere la raccomandata. Resta comunque effetto dal momento del rifiuto registrato.
Se il domicilio eletto diviene irraggiungibile, cosa succede?
Se diviene impossibile notificare al domicilio eletto, l'atto viene notificato al difensore (art. 161 comma 4). Se il difensore è anch'esso irreperibile, si applica art. 159 (irreperibilità).
Quanto tempo ha l'ufficiale per notificarmi al domicilio eletto?
La legge non fissa termini specifici. L'ufficiale ha onere di notificare entro tempi ragionevoli secondo la prassi giudiziaria.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.