Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini (61) o dell’imputato (60) non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (1711 lett e). Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1 l’invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia (369) o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria. L’imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato.
3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto (123). Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell’apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.
In sintesi
Imputato deve dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni. Obbligo di comunicare mutamenti. Mancanza domicilio comporta notificazione al difensore.
Ratio
Semplifica il sistema di notificazioni permettendo all'imputato di dichiarare o eleggere un domicilio stabile per ricevere tutti gli atti. Riduce oneri di ricerca dell'ufficiale giudiziario e garantisce all'imputato controllo su dove ricevere comunicazioni importanti.
Analisi
Comma 1: giudice, PM o polizia giudiziaria, nel primo atto con imputato presente, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi dell'art. 157 comma 1 oppure eleggere domicilio. Avvertono dell'obbligo comunicare mutamenti e conseguenze della mancanza (notificazione al difensore). Verbale riporta dichiarazione/elezione/rifiuto. Comma 2: se primo invito non fatto, rinnovato con informazione di garanzia o primo atto notificato. Comma 3: imputato scarcerato ha obbligo dichiarare/eleggere domicilio all'atto della liberazione, con verbale del direttore. Comma 4: se notificazione nel domicilio determinato diviene impossibile, notificazione al difensore. Stessa cosa se dichiarazione manca/insufficiente.
Quando si applica
A ogni imputato non detenuto durante indagini preliminari, udienza preliminare, primo grado e gradi successivi. Vale per tutta la vita del procedimento salvo specifiche eccezioni (art. 613 comma 2 per cassazione).
Connessioni
Correlata agli artt. 157 (notificazione ordinaria), 162 (comunicazione del domicilio), 163 (formalità nel domicilio eletto), 164 (durata domicilio eletto), 369 (informazione di garanzia), 1711 lett. e (conseguenze non dichiarazione), 123 (procedimento scarcerazione).
Domande frequenti
Se cambio casa, come comunico il nuovo domicilio?
Devi comunicare il mutamento all'autorità giudiziaria che procede, via telegramma, raccomandata autenticata da notaio, oppure al tuo difensore. La comunicazione deve essere formale e documentata.
Se non dichiaro domicilio, cosa succede?
Tutte le notificazioni successive verranno fatte al tuo difensore. Perderai il controllo diretto della ricezione degli atti.
Posso eleggere domicilio presso il mio avvocato?
Sì, puoi eleggere il domicilio presso l'ufficio del tuo difensore se lo desideri.
Il domicilio dichiarato vale in appello e cassazione?
Sì, è valido per ogni stato e grado del procedimento, salvo il caso della cassazione in cui ci sono eccezioni.
Se comunico il nuovo domicilio ma l'autorità non riceve il messaggio, quale domicilio vale?
Vale il domicilio dichiarato in precedenza. Le notificazioni eseguite lì restano valide finché l'autorità non riceve la comunicazione del cambio.
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