Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all’imputato detenuto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le notificazioni all’imputato (60, 61) detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione (168) di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci (57, 58 att.). Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (284, 286, 3865, 4491, 5661 e 2) sono eseguite a norma dell’art. 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell’art. 159.
In sintesi
Le notificazioni all'imputato detenuto avvengono nel carcere con consegna diretta di copia. In caso di rifiuto, si consegna al direttore dell'istituto.
Ratio
La norma assicura che l'imputato detenuto riceva personalmente gli atti processuali, garantendo conoscenza effettiva dei procedimenti a suo carico. La detenzione costituisce situazione di eccezionalità che richiede procedure semplificate ma sicure.
Analisi
Il primo comma prevede consegna diretta presso l'istituto. Il secondo comma disciplina il rifiuto: se l'imputato rifiuta, si fa menzione in relazione e copia passa al direttore, che avvisa il detenuto tempestivamente. Il terzo comma rinvia all'art. 157 per detenuti altrove. Il quarto comma estende le regole anche a chi è detenuto per causa diversa. Il quinto comma vieta forme di notificazione per irreperibilità (art. 159).
Quando si applica
Sempre che l'imputato sia detenuto, indipendentemente dal tipo di istituto (penitenziario, ospedale psichiatrico giudiziario, ecc.). Vale per qualunque tipo di atto: ordini di rinvio a giudizio, sentenze, provvedimenti cautelari.
Connessioni
Collegata agli artt. 157 (primo notificazione non detenuto), 159 (notificazioni per irreperibilità), 168 (relazione di notificazione), 61 (definizione imputato), 60 (persona sottoposta indagini). Richiama anche il D.P.R. 447/1988 per la disciplina generale delle notificazioni.
Domande frequenti
Se rifiuto di ricevere un atto dal carcere, cosa succede?
Il rifiuto non invalida la notificazione. L'ufficiale giudiziario lo annota nella relazione e consegna comunque la copia al direttore dell'istituto, che ti avvisa con il mezzo più rapido.
Posso rifiutare di firmare la ricevuta di notificazione da detenuto?
La notificazione è valida anche senza firma se l'atto ti è stato presentato. La mancanza di firma non annulla gli effetti.
Se sono assente dal carcere al momento della notificazione, come funziona?
Il direttore riceve l'atto e ti informa dell'avvenuta notificazione con il mezzo più veloce disponibile (lettera, comunicazione verbale, ecc.).
Vale lo stesso procedimento se sono detenuto per un altro reato, non quello del procedimento in corso?
Sì, le stesse regole si applicano indipendentemente dal motivo della detenzione.
Quali atti devono essere notificati obbligatoriamente al detenuto?
Tutti gli atti del procedimento: ordinanze, sentenze, provvedimenti cautelari, avvisi di udienza, ordinanze di rinvio a giudizio.