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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 153 c.p.p. – Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo (64 att.), salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. n pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (1512).

In sintesi

  • Notificazioni PM eseguite con consegna copia in segreteria
  • Alternative: sottoscrizione dell'atto da parte del PM stesso oppure via difensore
  • Annotazione obbligatoria di data e generalità di chi consegna
  • Comunicazioni giudiziarie al PM a cura della cancelleria con stesse modalità
  • Forma semplificata per una magistratura attiva nella procedura

Le notificazioni e le comunicazioni al pubblico ministero sono eseguite tramite consegna in segreteria o sottoscrizione dell'atto, con annotazione della data.

Ratio

L'articolo 153 disciplina il versante inverso della comunicazione: anziché il PM che notifica (articolo 151), qui si tratta di soggetti che notificano atti al PM. La ratio è quella di garantire che il PM sia messo a conoscenza degli atti procedurali rilevanti, ma secondo modalità più semplici rispetto a quelle ordinarie, riconoscendo il suo ruolo istituzionale e la continuità della sua presenza presso i propri uffici.

Il riconoscimento che il PM possa sottoscrivere direttamente l'atto (integrando così la notificazione con una ricezione consapevole e immediata) introduce un elemento di flessibilità che accelera il procedimento e riduce gli adempimenti burocratici inutili.

Analisi

L'articolo 153 consta di due commi. Il primo disciplina le notificazioni rivolte al PM. Stabilisce che le notificazioni possono essere eseguite mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria del PM. Alternativamente, possono essere eseguite dalle parti o dai difensori mediante consegna diretta dello stesso atto al PM, che lo sottoscrive personalmente. In entrambi i casi, il pubblico ufficiale addetto (segretario, assistente) deve annotare sull'originale e sulla copia le generalità di chi ha effettuato la consegna e la data.

Il secondo comma estende la stessa disciplina alle comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice rivolte al PM. Tali comunicazioni sono eseguite a cura della cancelleria del giudice, con la stessa modalità (consegna in segreteria oppure sottoscrizione diretta del PM). Se il PM prende visione dell'atto sottoscrivendolo, è lui stesso a documentare il ricevimento; in caso contrario, è il pubblico ufficiale della cancelleria a annotare data e modalità.

Quando si applica

L'articolo 153 si applica ogni qualvolta un soggetto (parte privata, difensore, organo giudiziario) debba comunicare o notificare un atto al PM durante il procedimento penale, sia in fase di indagini che in fase giudiziale. La modalità semplificata (consegna in segreteria) è particolarmente utile in procedimenti complessi dove il PM deve ricevere continuamente aggiornamenti e comunicazioni.

Connessioni

L'articolo 153 si situa nel contesto del sistema delle notificazioni e comunicazioni, ma con prospettiva speciale verso la magistratura requirente. Collegati sono gli articoli 148-152 (sistema ordinario delle notificazioni), l'articolo 151 (notificazioni da parte del PM), nonché le disposizioni sulla comunicazione tra uffici della magistratura (articoli 104-109 sulla competenza e sulla comunicazione tra organi giudiziari).

Domande frequenti

È sufficiente lasciare un atto sulla scrivania del PM senza annotazione?

No, l'articolo 153 richiede esplicitamente l'annotazione della consegna. Senza annotazione, non c'è prova documentale della notificazione, e questa potrebbe essere contestata.

Se il PM non sottoscrive l'atto consegnato, è comunque validamente notificato?

Sì. La sottoscrizione del PM è un'opzione per accelerare e documentare il ricevimento, ma non è obbligatoria. La consegna in segreteria, annotata, è già sufficiente.

Qual è la differenza fra notificazione e comunicazione secondo l'articolo 153?

La notificazione riguarda la messa a conoscenza di atti richiesti da una parte; la comunicazione riguarda la messa a conoscenza di atti e provvedimenti del giudice. Il regime formale è però medesimo.

Può il segretario del PM rifiutarsi di ricevere la consegna?

No, il segretario è tenuto a ricevere, annotare e consegnare al PM gli atti che gli vengono presentati. Rifiutare sarebbe abuso di ufficio.

La pec può sostituire la consegna presso la segreteria del PM?

In teoria l'articolo 153 non la nomina. Tuttavia, nella pratica contemporanea, soprattutto nei tribunali telematici, la pec è accettata come equivalente funzionale, purché fornisca ricevuta di consegna certificata dal PM o dalla sua segreteria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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