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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 151 c.p.p. – Notificazioni richieste dal pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall’ufficiale giudiziario (1422 att.).

2. La consegna di copia (54 att.) dell’atto all’interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione (1484). Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (1532)

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi (3601, 364, 3661, 3881) che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (1485).

4. Soppresso.

In sintesi

  • Notificazioni atti PM durante indagini preliminari eseguite da polizia giudiziaria o ufficiale giudiziario
  • Consegna di copia all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione se annotata
  • Lettura verbale dei provvedimenti PM alle persone presenti sostituisce la notificazione se verbalizzata
  • Differenza formale rispetto alle notificazioni del giudice
  • Semplificazione processuale nella fase investigativa

Le notificazioni di atti del pubblico ministero nelle indagini preliminari sono eseguite da polizia giudiziaria o ufficiale giudiziario, con consegna o annotazione.

Ratio

L'articolo 151 disciplina una fase particolare del procedimento penale, le indagini preliminari, dove il sistema è meno formale di quello del giudizio e dove il pubblico ministero (non il giudice) è il soggetto decidente principale. La ratio della norma è di semplificare gli adempimenti durante questa fase investigativa, evitando le rigidità del sistema ordinario, mantenendo però le garanzie essenziali: l'interessato deve sapere di essere sottoposto a indagini e deve poter conoscere gli atti che lo riguardano.

La possibilità che la notificazione sia eseguita direttamente dalla segreteria del PM (anziché solo da ufficiale giudiziario) riflette la minore formalità della fase. Tuttavia, l'obbligo di annotazione assicura traccia documentale di avvenuta conoscenza.

Analisi

L'articolo consiste di tre commi (il quarto è stato soppresso). Il primo comma prescrive che le notificazioni di atti del pubblico ministero durante le indagini preliminari siano eseguite dalla polizia giudiziaria oppure dall'ufficiale giudiziario. A differenza dell'articolo 148 (notificazioni del giudice, eseguite ordinariamente dall'ufficiale giudiziario), qui il ricorso alla polizia giudiziaria è ordinario, non eccezionale.

Il secondo comma stabilisce che la consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria del PM ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto deve annotare sull'originale dell'atto la data della consegna e le generalità di chi l'ha ricevuta. Questa procedura più snella (notificazione in segreteria) è possibile solo per gli atti del PM durante le indagini, non per gli atti del giudice.

Il terzo comma prevede che la lettura verbale dei provvedimenti alle persone presenti, unita a avvisi verbali dati dal PM ai presenti, sostituisce la notificazione formale purché se ne faccia menzione nel verbale. Esempi: interrogatorio dove il PM comunica oralmente all'indagato che lo stesso è sottoposto a indagini; sequestro di bene dove il verbale attesta che il proprietario è stato informato verbalmente.

Quando si applica

L'articolo 151 si applica esclusivamente durante le indagini preliminari e solo per atti emanati dal pubblico ministero. Non si applica a notificazioni di sentenze, ordinanze del giudice, atti del giudice ordinario. Una volta che il procedimento transita in fase giudiziale (rinvio a giudizio), tornano in vigore le discipline più formali di cui all'articolo 148 e successive.

Connessioni

L'articolo 151 si situa nel titolo II (Notificazioni e comunicazioni), immediatamente dopo l'articolo 150, ma opera in un contesto specifico (indagini preliminari) regolato dal titolo III del codice. Collegati sono gli articoli 155-167 sulla procedura nella fase investigativa, l'articolo 148 (forma ordinaria per atti del giudice), l'articolo 152-154 (notificazioni alle parti private e alla persona offesa), nonché i principi generali sulla nullità per violazione di forme essenziali (articolo 177).

Domande frequenti

Quale è la differenza fra l'articolo 148 e l'articolo 151 riguardo alla notificazione?

L'articolo 148 disciplina le notificazioni ordinate da un giudice ed esige la firma dell'ufficiale giudiziario e procedure formali. L'articolo 151 consente al PM di notificare suoi atti durante le indagini anche tramite la polizia giudiziaria e tramite la segreteria, con procedure più snelle.

Può la segreteria del PM notificare anche sentenze o ordinanze?

No, la segreteria del PM può notificare solo atti del PM stesso durante le indagini preliminari. Sentenze, ordinanze del giudice e altri atti giudiziali devono essere notificati secondo l'articolo 148 per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Se il PM comunica verbalmente un atto ma non lo verbalizza, è valida la notificazione?

No, il terzo comma dell'articolo 151 richiede espressamente che la comunicazione verbale sia verbalizzata (cioè documentata in un verbale scritto) affinché sostituisca la notificazione formale.

La segreteria del PM può rifiutarsi di notificare un atto?

La segreteria è un organo della pubblica amministrazione e deve eseguire le direttive del PM. Tuttavia, se ritiene che l'atto sia irregolare, dovrebbe portarlo all'attenzione del PM stesso, che decide se procedere.

Dopo la notificazione in segreteria, il PM deve comunque inviare una copia al difensore?

Sì, se il difensore è già costituito, gli atti del PM devono essere comunicati anche al difensore secondo le norme di cui all'articolo 152 ss., parallelamente alla notificazione all'interessato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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