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Art. 146 c.p.p. – Conferimento dell’incarico
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto (329; 326 c.p.) su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l’ufficio
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete, ne verifica l'assenza di conflitti e lo ammonisce sull'obbligo di fedeltà.
Ratio
La norma disciplina il momento decisivo in cui l'autorità procedente assegna formalmente il compito di interpretazione a un soggetto specifico. La ratio sottesa è garantire che l'interprete sia idoneo, imparziale e consapevole delle proprie responsabilità etiche. L'ammonimento rappresenta il vincolo giuridico e morale che caratterizza l'esercizio di questa funzione ausiliaria.
In una procedura penale dove la comunicazione fra soggetti di lingua diversa è essenziale per la corretta applicazione della legge, l'interprete assume un ruolo cruciale: egli deve essere un tramite neutrale, non uno strumento processuale di alcuna parte.
Analisi
L'articolo si articola in due comma. Il primo comma prevede che l'autorità procedente (giudice, pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria) accerti preliminarmente l'identità dell'interprete e gli rivolga esplicita domanda circa l'eventuale sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 144 (impedimenti) e 145 (astensione volontaria). Questa verifica è obbligatoria e costituisce presupposto della validità dell'incarico.
Il secondo comma descrive l'ammonimento, che non è una semplice comunicazione informale bensì un atto formale e solemne. L'autorità procedente deve avvertire l'interprete dell'obbligo di adempiere bene e fedelmente il proprio dovere, esclusivamente al fine di far emergere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti e sui fatti di cui verrebbe a conoscenza mediante l'interpretazione.
Quando si applica
L'articolo 146 si applica ogni qualvolta nel procedimento penale intervenga una persona la cui lingua madre o lingua di comunicazione ordinaria non sia l'italiano. Ciò accade frequentemente in fase di indagini preliminari (interrogatorio di imputato straniero, audizione di testimone estero), ma anche in fase di dibattimento. L'incarico deve essere conferito formalmente prima che l'interprete presti la propria opera, altrimenti tutti gli atti in cui abbia operato potrebbero essere annullati per violazione dei principi procedurali.
Connessioni
L'articolo 146 si inserisce nel capo II del titolo II del codice, interamente dedicato agli ausiliari del processo e in particolare agli interpreti. Collegati sono gli articoli 144 (impedimenti e cause di incompatibilità), 145 (astensione), 147 e 147-ter (sostituzione per inadempienza nelle traduzioni scritte), nonché gli articoli 329 e 326 del codice penale che disciplinano il segreto d'ufficio e la sua violazione. Applicabili anche i principi generali sulla nullità degli atti processuali (articoli 177 e seguenti).
Domande frequenti
Che cosa accade se l'autorità procedente dimentica di conferire formalmente l'incarico all'interprete?
Se l'ammonimento non viene impartito o non è adeguatamente documentato, gli atti in cui l'interprete ha operato potrebbero essere annullati per violazione dei principi procedurali fondamentali. La Corte di Cassazione ritiene il conferimento dell'incarico una fase essenziale della procedura.
L'interprete può rifiutare l'incarico dopo il conferimento?
Sì, ma solo se comunica preventivamente situazioni di incompatibilità non rilevate in fase di accertamento, oppure se sopraggiungono circostanze urgenti di forza maggiore. La comunicazione del rifiuto deve avvenire immediatamente.
Chi può esercitare il ruolo di interprete nel processo penale?
Il codice non specifica una qualifica formale obbligatoria a livello nazionale, ma la persona deve possedere competenza linguistica sufficiente e non versare in situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 144 e 145.
Il segreto cui è obbligato l'interprete riguarda anche fatti non direttamente interpretati?
Sì, l'articolo 146 comma 2 prevede che l'interprete debba mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo oppure in sua presenza, indipendentemente da quale lingua sia stata effettivamente tradotta.
È possibile contestare successivamente il conferimento dell'incarico all'interprete?
In via eccezionale sì, durante il dibattimento, se si scopre che al momento del conferimento l'interprete versava in situazione di incompatibilità. L'eccezione deve essere sollevata tempestivamente dal difensore.