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Art. 141 c.p.p. – Dichiarazioni orali delle parti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando la legge non impone la forma scritta (1256), le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario (126) che assiste il giudice redige il verbale (134, 136) e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti (482). Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese (116).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le parti possono fare oralmente richieste e dichiarazioni attinenti al procedimento penale se la legge non impone la forma scritta, con verbale redatto dall'ausiliario.
Ratio
Il principio di oralità nel processo penale consente alle parti di esprimere direttamente le loro richieste e dichiarazioni, garantendo una partecipazione attiva e immediata. Salvo che la legge imponga forma scritta (come per ricorsi, eccezioni formali), le parti possono usare la forma orale, che rimane comunque documentata nel verbale. Questo facilita l'accesso al processo per i soggetti meno esperti e crea una comunicazione diretta con il giudice.
La norma consente anche il ricorso a un procuratore speciale, permettendo la partecipazione anche quando la parte non può presenziar personalmente.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che le parti possono fare oralmente richieste e dichiarazioni attinenti al procedimento quando la legge non prescriva forma scritta. Possono agire personalmente o tramite procuratore speciale. L'ausiliario redige il verbale secondo le norme generali (art. 134, 136) e cura la registrazione delle dichiarazioni secondo i principi degli articoli precedenti. Il comma 2 garantisce il diritto della parte a ottenere certificazione o copia della propria dichiarazione a proprie spese, e questa copia (o certificazione) va allegata al verbale se richiesta.
Quando si applica
La norma si applica quando una parte vuole presentare oralmente una richiesta processuale (di rinvio, di ammissione di prove, di costituzione di parte civile) oppure vuole rendere una dichiarazione (dichiarazione su fatti, chiarimenti) senza che sia prescritta forma scritta. Non si applica quando è obbligatorio l'atto scritto (ricorso, eccezione preliminare).
Connessioni
Rimanda agli articoli 1256 (obbligatorietà della forma scritta in casi specifici), 126 (ausiliario), 134 (descrizione tecnica del verbale), 136 (contenuto), 482 (registrazione), 116 (certificazioni e copie). Collegato al principio generale di partecipazione delle parti al processo.
Domande frequenti
Le parti possono sempre fare dichiarazioni orali nel processo penale?
Sì, salvo che la legge non imponga espressamente forma scritta. In tal caso, la dichiarazione orale rimane valida e viene documentata in verbale redatto dall'ausiliario del giudice, con eventuale registrazione secondo le norme generali.
Una parte può far rappresentare la sua voce tramite procuratore?
Sì, è possibile rendere dichiarazioni orali anche tramite procuratore speciale nominato per quel specifico incarico. Il procuratore rappresenta la parte e le sue dichiarazioni orali vengono verbalizzate allo stesso modo.
Come viene documentata una dichiarazione orale fatta durante il procedimento?
L'ausiliario redige un verbale contenente la dichiarazione, seguendo le norme generali (art. 134-136). Se ritenuto opportuno, la dichiarazione è anche registrata (audio o video) secondo i principi degli articoli 138-141.
Posso ottenere una copia della dichiarazione che ho reso oralmente?
Sì, la parte che lo richiede ha diritto di ottenere certificazione oppure copia della propria dichiarazione, a proprie spese. La copia è rilasciata dal cancelliere e allegata agli atti se richiesto.
Se presento una richiesta orale, ha lo stesso valore di una richiesta scritta?
Sì, ha lo stesso valore, purché la forma orale non sia vietata dalla legge. La richiesta orale documentata in verbale e verbalizzata produce gli stessi effetti legali di una richiesta scritta, tranne nei casi dove la forma scritta è obbligatoria (es. ricorsi, eccezioni preliminari).