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Art. 140 c.p.p. – Modalità di documentazione in casi particolari
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva (1252, 12710, 4205, 4942, 5673, 6669), il giudice vigila affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice può disporre che si rediga solo il verbale in forma riassuntiva quando gli atti hanno contenuto semplice o quando non sono disponibili strumenti di riproduzione.
Ratio
Non tutti gli atti procedimentali richiedono la stessa completezza documentale. Atti minori, dichiarazioni di scarsa rilevanza, operazioni amministrative elementari possono essere documentate con maggiore semplicità, purché sia preservata la genuinità dell'informazione essenziale. Inoltre, la norma tiene conto di situazioni di contingente indisponibilità di risorse tecniche (registratori rotti, stenografi assenti), permettendo ai tribunali di procedere comunque regolarmente.
La chiave sta nel controllo del giudice sulla genuinità della riproduzione: anche il verbale riassuntivo deve catturare l'espressione autentica del dichiarante e gli elementi contestuali rilevanti per la credibilità.
Analisi
Il comma 1 consente al giudice di ordinare la redazione soltanto riassuntiva quando: (a) gli atti hanno contenuto semplice, (b) hanno limitata rilevanza, oppure (c) c'è contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. Il comma 2 aggiunge un obbligo di controllo: il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con descrizione delle circostanze che possono servire a valutarne la credibilità (tono, esitazioni, reazioni emotive, contesto ambientale).
Quando si applica
La norma si applica prevalentemente a atti procedimentali minori: interrogatori per reati di scarsa gravità, deposizioni non critiche, ispezioni di routine, verbali amministrativi. È utilizzata anche quando il tribunale subisce interruzioni tecniche temporanee e deve comunque procedere. Non è consentita per atti decisivi (dibattimento del primo grado, interrogatorio su reato grave) dove la completezza documentale è indispensabile.
Connessioni
Rimanda agli articoli 1252 (processo civile), 127-10 (rito abbreviato), 420-5 (giudizio abbreviato), 494-2 (rito per decreto), 567-3 (procedimento di esecuzione), 666-9 (misure di prevenzione). Correlato agli articoli 136-139 sul sistema complessivo di documentazione.
Domande frequenti
Quando il giudice può ordinare un verbale solo riassuntivo senza registrazione?
Il giudice può ordinare il verbale riassuntivo quando: gli atti hanno contenuto semplice, hanno scarsa rilevanza penale, oppure non sono disponibili al momento i mezzi di riproduzione (registratore, stenografo) per contingenti impedimenti tecnici.
Un verbale riassuntivo può essere usato come prova in giudizio?
Sì, se il giudice ha vigilato affinché il verbale riproduca nella sua genuina espressione la parte essenziale della dichiarazione e descriva le circostanze rilevanti per valutare credibilità. Non è inferiore a un verbale integrale se è fedele e completo nei contenuti critici.
Cosa deve contenere obbligatoriamente il verbale riassuntivo per essere valido?
Deve contenere: la riproduzione nel testo originale delle dichiarazioni essenziali, l'indicazione se rese spontaneamente o su richiesta, la descrizione del contesto e delle circostanze che servono a valutare la credibilità del dichiarante (tono, esitazioni, coerenza).
Il verbale riassuntivo è inferiore a un verbale integrale o registrato?
Non è inferiore dal punto di vista probatorio, purché sia fedele e completo. Tuttavia, il giudice deve controllare che la riproduzione sia genuina e che nulla di essenziale sia omesso per valutare la verosimiglianza e la credibilità della testimonianza.
Se il giudice redige un verbale riassuntivo e poi diventa disponibile la registrazione, può integrare successivamente?
Formalmente no, il verbale una volta sottoscritto è acquisito agli atti. Tuttavia, il giudice può disporre la registrazione parallela se l'operazione non è ancora conclusa, creando così un duplice sistema di documentazione per gli atti residui.