Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 c.p.p. – Deposito dei provvedimenti del giudice
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Deposito dei provvedimenti del giudice
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 127 - Art. 127 c.p.p.: Procedimento in camera di consiglio→Cod. proc. pen. art. 129 - Art. 129 c.p.p.: Obbligo della immediata declaratoria di determi→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice→Art. 130 c.p.p.: Correzione di errori materiali→Art. 125 c.p.p.: Forme dei provvedimenti del giudice→Articolo 131 Codice di Procedura Penale: Poteri coercitivi del giudice→Art. 124 c.p.p.: Obbligo di osservanza delle norme processuali→Art. 132 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato→Art. 123 c.p.p.: Dichiarazioni e richieste di persone detenute o
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I provvedimenti del giudice penale sono depositati in cancelleria entro cinque giorni e comunicati al pubblico ministero.
Ratio
La disciplina del deposito dei provvedimenti garantisce la trasparenza del procedimento e il diritto di impugnazione. Il deposito tempestivo entro cinque giorni è fondamentale affinché le parti possano conoscere le ragioni della decisione (motivazione) e i termini per ricorrere. La comunicazione al PM e la notificazione agli interessati sono garanzie di diritto processuale essenziali.
Analisi
L'articolo prevede: (1) deposito degli originali dei provvedimenti in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione; (2) per provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito deve contenere il dispositivo (la parte decisoria); (3) l'avviso è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti i soggetti cui la legge attribuisce diritto di impugnazione (imputato, PM, parte civile, etc.); (4) salvo deroghe specifiche per udienza preliminare e dibattimento. Questo sistema assicura conoscenza tempestiva e certezza dei diritti di ricorso.
Quando si applica
Si applica per tutti i provvedimenti del giudice al di fuori delle procedure dell'udienza preliminare (art. 424) e del dibattimento (art. 544) che hanno regimi specifici. Riguarda ordinanze, sentenze, decreti emessi nel corso del procedimento: ordinanze sulla libertà personale, sul sequestro, su questioni preliminari, sentenze di rinvio, etc.
Connessioni
Rimandi agli artt. 424 c.p.p. (udienza preliminare), 544 c.p.p. (dibattimento), 111 Cost. (diritti della difesa), 568 c.p.p. (impugnazioni), nonché alle disposizioni generali sulla comunicazione e notificazione (artt. 155-162 c.p.p.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il giudice dell'udienza preliminare emette ordinanza il 15 maggio che accoglie una istanza di sequestro preventivo presentata dal PM. Deposita l'ordinanza originale in cancelleria il 18 maggio. Prepara avviso di deposito con dispositivo e lo comunica al PM il 19 maggio. L'avviso è notificato all'imputato Tizio e al suo difensore Caio il 20 maggio, iniziando il termine per impugnazione in cassazione.
Caso 2: Caso 2
Il giudice per le indagini preliminari nega una istanza cautelare proposta dal PM contro Sempronio. Deposita l'ordinanza il 10 giugno. L'avviso di deposito è comunicato al PM il 12 giugno (diritto di ricorso in cassazione entro 15 giorni). Notifica il provvedimento a Sempronio e al suo difensore Mevio il 12 giugno. Mevio ha 15 giorni per proporre ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento.
Domande frequenti
Entro quanto tempo dalla sentenza devo ricevere il deposito in cancelleria?
Il provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) deve essere depositato in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Dopo il deposito, l'avviso deve essere comunicato/notificato alle parti con i termini di ricorso.
Cosa succede se il deposito avviene dopo i cinque giorni?
Il ritardo nel deposito non invalida il provvedimento ma rappresenta un'irregolarità amministrativa. Tuttavia, può influenzare il decorso dei termini per impugnazione, che generalmente iniziano dal deposito e notificazione.
A chi viene comunicato il deposito?
Il pubblico ministero riceve sempre comunicazione dell'avviso di deposito. La notificazione va a tutti i soggetti cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione: imputato, difensore, parte civile, responsabile civile, etc.
L'avviso di deposito è una sentenza?
No, è un avviso formale che comunica il deposito e contiene il dispositivo (la parte decisoria) del provvedimento. È uno strumento per rendere noto il contenuto e avviare i termini di ricorso.
Se non ricevo l'avviso di deposito, posso ancora ricorrere?
Il termine per ricorrere decorre normalmente dal deposito e notificazione. Se non sei stato notificato, puoi sollevare eccezione di nulla notificatio davanti al giudice di cassazione, richiedendo una pronuncia nel merito anche tardiva.