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Art. 90 c.p.p. – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (33 att.).
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p..
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (307 c.4 c.p.).
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In sintesi
La persona offesa dal reato ha diritto di presentare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato del procedimento, con diritti specifici previsti dalla legge.
Ratio
La norma riconosce che la persona offesa dal reato ha un interesse al processo e non può rimanere inerte. A differenza del sistema precedente, il modello accusatorio consente alla vittima di partecipare attivamente fornendo memorie (osservazioni scritte) e indicando elementi di prova. Ciò garantisce il diritto alla partecipazione, alla tutela e al contraddittorio. La persona offesa non è solo un testimone passivo, ma un soggetto processuale con diritti e prerogative riconosciute esplicitamente.
Analisi
Il comma 1 enumera i diritti specifici riconosciuti alla persona offesa mediante rinvii normativi (artt. 101, 336, 341, ecc.), che descrivono sia la possibilità di costituirsi come parte civile, sia di esercitare facoltà durante l'incidente probatorio, sia di presentare richieste al giudice. Inoltre il comma 1 riconosce due diritti generali e permanenti: (a) presentare memorie, cioè documenti scritti contenenti istanze, contestazioni, proposte di prova, in ogni momento del procedimento; (b) indicare elementi di prova, cioè fornire segnalazioni circa persone, documenti, circostanze rilevanti. Il comma 2 disciplina il caso della persona offesa minore, interdetta o inabilitata: i diritti sono esercitati mediante i soggetti indicati negli artt. 120-121 c.p. (genitori, tutore, curatore). Il comma 3 prevede che qualora la vittima sia deceduta a causa del reato, i diritti vengono esercitati dai prossimi congiunti (coniuge, figli, genitori, fratelli, ecc.), secondo l'ordine previsto dall'art. 307 c.4 c.p.
Quando si applica
La norma si applica a ogni persona che subisce direttamente un reato. Esempi: chi è derubato ha diritto di presentare memorie e indicare prove nel procedimento per furto; chi subisce lesioni può partecipare attivamente al processo per percosse o lesioni; chi è vittima di molestie può fornire elementi di prova nel procedimento relativo. La norma non si applica in giudizio di cassazione, dove solo gli avvocati delle parti possono presentare conclusioni.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 74-91 (parte civile e responsabile civile), agli artt. 120-121 c.p. (rappresentanza di minori e incapaci), all'art. 307 c.p. (ordine successorio dei congiunti), all'art. 33 att. c.p.p. (indicazione elementi di prova), agli artt. 336, 341, 360, 367, 369 (specifiche facoltà durante incidenti probatori), agli artt. 408-410, 413, 419, 429 (diritti in udienza preliminare), agli artt. 451, 456 (dibattimento), agli artt. 564, 572 (impugnazioni).
Domande frequenti
Devo costituirmi come parte civile per esercitare i diritti di persona offesa?
No. La persona offesa ha diritti propri indipendenti dalla costituzione come parte civile: può presentare memorie e indicare elementi di prova anche senza costituirsi formalmente.
Fino a quale momento del procedimento posso esercitare i miei diritti come persona offesa?
Puoi esercitarli in ogni stato e grado del procedimento, dalle indagini preliminari fino alla sentenza di primo grado o di appello, con l'eccezione del giudizio di cassazione.
Posso indicare elementi di prova nel dibattimento?
Sì, puoi indicare elementi di prova, cioè segnalare al giudice persone, documenti, circostanze rilevanti per provare il reato o quantificare il danno.
Se sono minore, chi esercita i miei diritti di persona offesa?
I tuoi genitori, tutore o curatore (secondo gli artt. 120-121 del Codice Penale) esercitano per tuo conto i diritti e le facoltà, finché non raggiungi la maggiore età.
Se la vittima del reato è morta, chi ha diritto di esercitare questi diritti?
I prossimi congiunti della vittima (coniuge, figli, genitori, fratelli, in quest'ordine) possono esercitare i diritti della persona offesa deceduta.
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