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Art. 72 c.p.p. – Revoca dell’ordinanza di sospensione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso (3132).
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ogni sei mesi dalla sospensione, il giudice ordina nuova perizia sulla capacità psichica; la sospensione cessa quando l'imputato recupera capacità o se il proscioglimento è possibile.
Ratio
L'articolo 72 c.p.p. disciplina il follow-up della sospensione ordinata ex art. 71. La ratio è evitare che la sospensione diventi una forma di abbandono processuale indefinito: se l'imputato non recupera capacità, il sistema non può rimanere immobilizzato in eternum. La norma impone al giudice di accertare periodicamente se le condizioni sono cambiate, così da riaprire il procedimento quando possibile, oppure di dichiarare l'estinzione per insuperabilità della situazione.
Questo articolo riflette il principio della «ragionevole durata del processo» (art. 111 Cost.), applicato anche al caso di procedimenti sospesi. Garantisce inoltre che l'imputato in recupero non rimanga indefinitamente pendente un procedimento che dovrebbe riprendere. Contemporaneamente, protegge l'imputato il cui stato mentale non migliora, impedendo che rimanga in sospensione processuale indefinita senza una soluzione (proscioglimento o definitiva estinzione).
Analisi
Il comma 1 prescrive che allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, o anche prima quando il giudice ravvisi esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
La formula «anche prima» consente al giudice di accelerare le perizie se vi è segnale di cambio nella situazione clinica (miglioramento o peggioramento). Il comma 2 afferma che la sospensione è revocata non appena risulti che lo stato mentale consente la partecipazione conscia, ovvero che deve essere pronunciato proscioglimento (art. 529-531) o non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.).
La «revoca» ripristina il procedimento; il giudice riprende il dibattimento o le indagini da dove si erano fermate. Se il proscioglimento è dovuto, la sospensione è inutile e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento per vizio di mente.
Quando si applica
La disposizione si applica: (a) quando una sospensione ex art. 71 è stata ordinata e almeno 6 mesi sono trascorsi; (b) il giudice nomina nuovi periti per rivalutare lo stato psichico; (c) perizia accerta recupero della capacità, peggioramento, stabilizzazione, o nuova diagnosi che modifica il quadro clinico.
Casi concreti: imputato che dopo 6 mesi di cura psichiatrica recupera capacità; imputato il cui quadro clinico si è stabilizzato e consente partecipazione conscia con supporti; imputato che peggiora ulteriormente e il giudice dichiara non luogo a procedere per impossibilità oggettiva di giudizio.
Connessioni
L'articolo 72 c.p.p. si connette all'art. 71 c.p.p. (sospensione), all'art. 70 c.p.p. (accertamenti sulla capacità), all'art. 220 c.p.p. (perizia), all'art. 425 c.p.p. (non luogo a procedere), agli artt. 529-531 c.p.p. (proscioglimento), all'art. 111 Cost. (durata ragionevole del processo). Rimandi inoltre a normative sulla salute mentale, monitoraggio clinico, e amministrazione di sostegno (L. 6/2004).
Domande frequenti
Ogni quanto tempo il giudice ordina una perizia per verificare il mio stato?
Ogni 6 mesi dalla sospensione. Se senti di stare meglio e vuoi che il giudice acceleri i tempi, il tuo difensore o il curatore speciale possono chiedere una perizia straordinaria prima dei 6 mesi, dicendo al giudice che le tue condizioni sono cambiate significativamente.
Se recupero capacità, il procedimento ricomincia subito?
Sostanzialmente sì. Non appena la perizia accerta il recupero della capacità, il giudice revoca la sospensione e il procedimento riprende dal punto in cui si era fermato. Tuttavia, il giudice può adottare misure per facilitare la tua partecipazione (pause, ambienti tranquilli, supporto medico continuativo durante il dibattimento).
Che cosa succede se la perizia accerta che non guarirò mai?
Se la perizia conclude che la capacità non è recuperabile in tempi ragionevoli (prognosi pessima), il giudice può pronunciare il non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., dichiarando definitivamente concluso il procedimento. In questo modo non rimani sospeso indefinitamente: avrai una soluzione processuale stabile.
Il curatore speciale rimane con me durante i 6 mesi di sospensione?
Sì. Il curatore speciale è nominato per tutta la durata della sospensione e rimane nel tuo fascicolo processuale. Visita, assiste alle perizie, comunica con i medici che ti seguono, e protegge i tuoi diritti fino alla revoca della sospensione.
Se il procedimento riprende, il tempo della sospensione conta per la prescrizione?
No. Secondo la legge sulla prescrizione dei reati (art. 159 c.p.p. e art. 160 c.p.), il tempo durante il quale il procedimento è sospeso per incapacità dell'imputato non conta per la prescrizione. Cioè, il reato non ti viene prescritto solo perché il procedimento era sospeso; la prescrizione ricomincia dal momento della revoca della sospensione.