Art. 38-ter c.p.p. – mini e forme per la dichiarazione di ricusazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41), nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.
3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.
In sintesi
La ricusazione deve essere proposta per iscritto con indicazione precisa dei motivi, prove allegate, entro termini specifici secondo la fase processuale e se possibile durante l'udienza.
Ratio
L'articolo 38-ter disciplina le forme procedurali e i termini per l'esercizio della ricusazione. Mentre l'articolo 37 descrive i motivi sostanziali, l'articolo 38-ter fornisce le regole formali necessarie a rendere la ricusazione effettiva e tracciabile nel procedimento. La norma bilancia il diritto della parte a ricusare il giudice (protezione dell'imparzialità) con le esigenze di certezza e continuità processuale, imponendo termini rigidi e requisiti documentali chiari.
La ricusazione non è un diritto illimitato: deve essere esercitato secondo procedure definite, con motivazione idonea e prove concrete. Ciò previene abusi (ricusazioni pretestuose per ritardare il processo) e assicura che le parti ricorrano a questo strumento solo quando sussistono genuini dubbi sulla terzietà del magistrato.
Analisi
Il comma 1 prevede tre termini differenti a seconda della fase processuale. Nell'udienza preliminare, la ricusazione si propone «fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti» (articolo 420). Nel giudizio dibattimentale, «fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 comma 1» (termine per deposito dei fascicoli). In ogni altro caso (procedimenti speciali, procedimenti civili connessi), «prima del compimento dell'atto da parte del giudice».
Il comma 2 amplia la ricusazione oltre i termini ordinari: se la causa di ricusazione sorge o diventa nota dopo la scadenza dei termini, il termine per ricusare è prorogato a tre giorni dal momento in cui la causa è conosciuta. Se la causa sorge o diventa nota durante l'udienza stessa, la ricusazione deve essere proposta entro la fine dell'udienza. Il comma 3 precisa che la dichiarazione di ricusazione deve essere un atto scritto, contenente motivazione e prove, depositato nella cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione e in copia nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
Il comma 4 consente che la ricusazione sia proposta dal difensore o da procuratore speciale, purché la procura contenga (a pena di inammissibilità) i motivi specifici della ricusazione. Questo impedisce procure generiche che non determinerebbero il consenso informato del ricusante.
Quando si applica
La ricusazione si applica concretamente quando un imputato scopre durante il processo che il giudice è parente della persona offesa. Deve depositare entro i termini previsti dalla fase processuale un'istanza scritta allegando documentazione (certificato di parentela, carte di identità, testimonianze). Un avvocato difensore può presentare ricusazione per conto dell'imputato mediante procura speciale che specifichi il motivo (ad esempio: «ricusazione per inimicizia grave tra il giudice e l'imputato», allegando sentenze civili precedenti).
Se il motivo di ricusazione (ad esempio, la scoperta di un debito del giudice verso l'imputato) emerge dopo la scadenza del termine ordinario, il ricusante dispone di tre giorni dalla scoperta. Se durante un'udienza il giudice pronuncia parole che rivelano indebitamente il suo convincimento, il difensore dell'imputato può ricusare immediatamente, entro la fine dell'udienza stessa.
Connessioni
L'articolo 38-ter è strettamente collegato all'articolo 37 (motivi di ricusazione) e all'articolo 36 (motivi di astensione). Rimanda all'articolo 420 (scadenza accertamenti sulla costituzione in udienza preliminare) e all'articolo 491 (scadenza deposito fascicoli in giudizio). La competenza a decidere sulla ricusazione ricade sulla corte di appello (articoli 40 e 41). L'ordinanza sulla ricusazione deve comunicarsi al giudice ricusato e notificarsi alle parti (articolo 41 comma 4). Se la ricusazione è accolta, il giudice è sostituito (articolo 43) e gli atti precedenti possono essere revocati (articolo 42 comma 2).
Domande frequenti
Quali documenti devo allegare alla ricusazione?
Dipende dal motivo. Se è per parentela: atto di nascita, matrimonio, certificato parentela. Se è per inimicizia: sentenze civili precedenti, documentazione di controversie pubbliche. Se è per interesse economico: documentazione di debito (cambiale, assegno), estratti bancari, lettere. Se è per manifestazione di convincimento: dichiarazioni scritte, trascritti di udienze, testimonianze. Le prove devono essere concrete e documentate, non mere affermazioni verbali.
Qual è il termine massimo entro cui devo proporre ricusazione?
Nel processo penale il termine varia. Se sei in udienza preliminare, fino alla conclusione degli accertamenti sulla costituzione. Nel dibattimento, fino alla scadenza del termine articolo 491 (comunemente entro pochi giorni dall'avvio del dibattimento). Se il motivo sorge dopo, hai tre giorni. Se sorge durante l'udienza, devi ricusare prima che l'udienza termini. Non puoi ricusare dopo la sentenza.
Posso ricusare il giudice attraverso il mio avvocato, o devo presentare ricusazione personalmente?
Sì, il tuo avvocato può ricusare per te, ma deve avere una procura speciale (non una generica) che indichi specificamente il motivo della ricusazione. Esempio: «ti incaricare di proporre ricusazione del giudice X per parentela con la persona offesa». Senza questa specificazione, la ricusazione è inammissibile. L'avvocato deve depositarla nella cancelleria come atto processuale scritto.
Se il giudice ricusato si astiene dopo che ho proposto ricusazione, cosa accade?
Se il giudice dichiara di astenersi dopo che hai proposto ricusazione, la ricusazione è considerata come non proposta (articolo 39). Il giudice si astiene, è sostituito, e il procedimento prosegue normalmente. Non sei sanzionato per aver ricusato (come accadrebbe se la ricusazione fosse stata rigettata), perché il giudice ha comunque riconosciuto il conflitto di interessi.
La ricusazione comporta rischi per me se è rigettata?
Sì, c'è un rischio sanzionatorio. Se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata, la corte può ordinarti di pagare una multa amministrativa da €250 a €1.500 (articolo 44). Inoltre, se hai mentito nella ricusazione oppure hai denunciato motivi falsi, rischi azioni civili per danni e potenzialmente una denuncia penale per falsa dichiarazione. Pertanto, la ricusazione deve essere proposta solo se effettivamente fondata su motivi reali e documentati.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.