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Art. 39 c.p.p. – Concorso di astensione e di ricusazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi e l’astensione è accolta.
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In sintesi
Se il giudice si astiene successivamente alla ricusazione proposta dalla parte e l'astensione è accolta, la ricusazione è considerata non proposta e non comporta sanzioni.
Ratio
L'articolo 39 codice di procedura penale introduce una regola di coesistenza tra astensione e ricusazione. Sebbene strumenti formalmente distinti (astensione iniziativa del giudice; ricusazione iniziativa della parte), convergono nel medesimo obiettivo: eliminare dal processo un magistrato non imparziale. La norma riconosce che quando il giudice, pur ricusato dalla parte, dichiara spontaneamente di astenersi, il risultato pratico è raggiunto. Pertanto, disincentiva controversie procedurali inutili e previene sanzioni alla parte che ricusa.
Il principio sotteso è pragmatico: se il giudice ammette il conflitto di interessi astendendosi, non ha senso procedere formalmente alla decisione sulla ricusazione, né punire la parte per aver sollevato una questione legittima. Questo approccio favorisce l'efficienza processuale e scoraggia comportamenti opportunistici da parte di giudici che, ricusati, tenderebbero a rigettare la ricusazione per mantenere il procedimento.
Analisi
Il comma 1 contiene un'unica disposizione: «La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi e l'astensione è accolta». L'espressione «anche successivamente» evidenzia che il giudice può astenersi in qualsiasi momento, persino dopo che la ricusazione è stata proposta dalla parte. L'elemento conditivo «e l'astensione è accolta» richiede che l'astensione sia formalmente approvata dalla corte competente (il presidente della Corte o tribunale, secondo articolo 36 comma 3), non basta la semplice dichiarazione del giudice.
La conseguenza giuridica di questa regola è duplice: primo, la ricusazione non produce effetti nel procedimento (è come se non fosse mai stata proposta); secondo, nessuna sanzione è inflitta alla parte che ha ricusato (si veda articolo 44, che prevede multa se la ricusazione è rigettata, non se il giudice si astiene). Questa costruzione protegge il diritto della parte di contestare l'imparzialità del magistrato senza rischio punitivo, qualora il magistrato stesso ammetta il conflitto astendendosi.
Quando si applica
Applicazione pratica: Tizio è imputato e il suo avvocato propone ricusazione del giudice perché creditore di Tizio per un prestito precedente. Prima che la corte si pronunci sulla ricusazione, il giudice stesso, valutato il conflitto economico, presenta una dichiarazione di astensione al presidente del tribunale. Il presidente accoglie l'astensione. A questo punto, la ricusazione proposta da Tizio è considerata come se non fosse mai stata presentata, il giudice è sostituito, e Tizio non è sanzionato per aver sollevato la ricusazione. Se invece il presidente rifiutasse l'astensione e il giudice proseguisse comunque, allora la ricusazione ricupererebbe efficacia e sarebbe decisa sulla base dei motivi proposti dalla parte.
Altro scenario: un giudice è ricusato per inimicizia grave con una parte. Durante il procedimento di decisione sulla ricusazione, il giudice presenta una dichiarazione di astensione per «gravi ragioni di convenienza», documentando fatti successivamente emersi. Se questa astensione è accolta, la ricusazione non è più decidenda; il giudice si è già rimosso spontaneamente, eliminando il conflitto.
Connessioni
L'articolo 39 si intreccia con articolo 36 (astensione obbligatoria), articolo 37 (ricusazione), articolo 38-ter (termini e forme ricusazione), articolo 40 (competenza a decidere sulla ricusazione), articolo 41 (decisione sulla ricusazione), articolo 42 (effetti dell'accoglimento astensione/ricusazione), articolo 44 (sanzioni). La norma riflette il principio costituzionale della giusta imparzialità (articolo 111 Cost.) e del diritto di difesa (articolo 24 Cost.).
Domande frequenti
Se il giudice si astiene dopo che ho ricusato, scappo dalla multa dell'articolo 44?
Sì, esattamente. Se il giudice si astiene successivamente alla ricusazione che hai proposto e l'astensione è accolta, la tua ricusazione è considerata come non proposta. Non scattano sanzioni economiche (multa da €250 a €1.500), perché il risultato da te ricercato (rimozione del giudice imparziale) è stato ugualmente raggiunto attraverso l'astensione.
L'astensione del giudice è automatica, oppure deve essere approvata?
L'astensione richiede formalità: il giudice presenta una dichiarazione di astensione al presidente della Corte o tribunale (articolo 36 comma 3), il quale decide con decreto senza formalità di procedura. L'astensione non è automatica: il presidente può anche rifiutarla. Solo se approvata dal presidente, l'astensione è «accolta» e produce gli effetti previsti dall'articolo 39, esonerando la parte che ha ricusato.
Se il presidente rifiuta l'astensione del giudice, che succede?
Se il presidente rifiuta l'astensione, il giudice rimane nel procedimento. La ricusazione proposta da te non è più coperta dall'articolo 39 e deve essere decisa normalmente dalle autorità competenti (corte di appello, secondo l'articolo 40 o 41). Il rischio di condanna in multa (articolo 44) sussiste se la ricusazione è rigettata.
Quanto tempo ha il giudice per astenersi dopo che sono stato ricusato?
La legge non pone un termine esplicito, ma l'astensione è una dichiarazione che il giudice presenta al presidente della Corte in qualsiasi momento prima che sia emessa la decisione sulla ricusazione. Se il giudice dichiara astensione dopo che già è stata decisa la ricusazione (ad esempio, la ricusazione è stata rigettata), l'astensione è tardiva e non beneficia dell'articolo 39. Pertanto, il giudice dovrebbe astenersi tempestivamente, appena ricevuta notizia della ricusazione.
Se mi ricuso il giudice è una cattiva idea?
No, assolutamente. Ricusare il giudice quando sussistono motivi legittimi (conflitto di interessi, parentela, inimicizia, manifestazione di convincimento) è un diritto processuale fondamentale che tutela la tua difesa. Se il giudice si astiene dopo la ricusazione, nulla ti accade. Se la ricusazione è rigettata, il rischio di multa è proporzionato alla gravità di una ricusazione manifestamente pretestuosa. La ricusazione è uno strumento protettivo che dovresti usare quando sussistono motivi fondati.
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