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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 46 Cod. Consumo – Esclusioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:

**a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

**b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

**c) i contratti di assicurazione;

**d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

*2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Escludono immobili (salvo riparazioni e merci incorporate) e diritti reali su immobili da protezione art. 45
  • Esclusi prodotti alimentari/bevande consegnati a scadenze regolari, assicurazioni, strumenti finanziari
  • Contatti sotto euro 26 sono esclusi, salvo cumulo con altri contratti della stessa parte se globale supera euro 26
  • Logica: protezione dove serve (consumatore in svantaggio) e non dove mercato/trasparenza già operano

L'art. 46 esclude dall'art. 45 immobili, prodotti alimentari consegnati regolarmente, assicurazioni, strumenti finanziari e contratti sotto euro 26.

Ratio

La norma traccia i confini della protezione special-distanza. Non tutti i contratti extralocalità meritano tutela paternalistica. Immobili hanno mercato formale (agenti, documentazione). Cibo quotidiano è coperto da norme igieniche specifiche. Assicurazioni e strumenti finanziari hanno normative settoriali già sofisticate. Micro-importi sono poco redditizi per contenziosi. La logica è protezione intelligente, non universale.

Analisi

L'art. 46 comma 1 elenca 4 categorie escluse: (a) immobili (salvo contratti di fornitura merci incorporate in immobili e riparazioni); (b) prodotti alimentari/bevande consegnati regolarmente; (c) assicurazioni; (d) strumenti finanziari (con elenco all. I). Il comma 2 esclude contratti sotto euro 26, ma salva il principio se la parte accumula più contratti contestualmente per superare euro 26.

Quando si applica

Si applica in negativo: quando sospetti protezione art. 45, verifica se rientra nelle esclusioni. Esempio: Tizio riceve offerta di terreno agricolo di Caio al telefono. Immobile escluso (art. 46 comma 1.a). No protezione recesso art. 45. Se invece Tizio compra bottiglie di vino da enoteca Mevio a domicilio, una tantum, è protetto (non è consegna regolare).

Connessioni

Limita lo scope dell'art. 45. Si correla agli artt. 47-49 (recesso, norme applicabili). Rimanda implicitamente alla Direttiva 2002/65/CE per servizi finanziari (recepita nel TUB e nel Codice Civile). Lascia spazi alle normative settoriali: Consob per strumenti finanziari, IVASS per assicurazioni, Agenziaentrate per food.

Domande frequenti

Se compro immobile a distanza, non ho alcuna protezione?

Corretto. Art. 46 esclude immobili. Sei protetto solo dalle normative generali sui contratti immobili, non dal diritto di recesso Codice del Consumo.

Se faccio contratto di riparazione immobile, sono ancora protetto?

Sì. Art. 46 comma 1.a) eccezione: riparazioni immobili restano coperte. Es. vieni a casa mia a dipingere il muro per 500 euro, no recesso; ma assicura clausole trasparenti.

Acquisto alimentari settimanali a domicilio: ho recesso?

No, se consegna regolare (es. spesa settimanale ricorrente). Escluso art. 46 comma 1.b). Se è acquisto unico/straordinario, protetto.

Protetto se contratto costa euro 25?

No se è singolo contratto di euro 25. Escluso art. 46 comma 2. Ma se fai più contratti nello stesso giorno per euro 15 e euro 20, globale euro 35, sei protetto.

Posso recedere da polizza assicurazione a distanza?

No secondo il Codice del Consumo. Puoi secondo normative assicurative specifiche (Codice Civile, Decreto Bersani, ecc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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