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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 45 Cod. Consumo – Campo di applicazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

**a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

**b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

**c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;

**d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

*2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista.

*3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Disciplina contratti stipulati al domicilio del consumatore o sul suo luogo di lavoro, organizzati dal professionista
  • Copre escursioni, aree pubbliche con sottoscrizione nota d'ordine, vendita per catalogo e corrispondenza
  • Protegge proposte contrattuali vincolanti e non vincolanti dal consumatore in condizioni analoghe
  • Per cataloghi, applica disposizioni più favorevoli se presenti nella sezione precedente (contratti a distanza)

L'art. 45 definisce il campo di applicazione dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali: domicilio, escursioni, area pubblica, cataloghi per corrispondenza.

Ratio

La norma tutela il consumatore quando incorre in contratti in ambienti non controllati, dove la pressione commerciale è elevata (domicilio, luogo di lavoro, strada) o dove manca il contatto diretto (catalogo, corrispondenza). Mira a equilibrare il potere: il professionista è organizzato e attivo; il consumatore è sorpreso o passivo.

Analisi

L'art. 45 articola quattro scenari (comma 1): (a) domicilio/luogo di lavoro del consumatore; (b) escursioni organizzate fuori sede; (c) area pubblica con nota d'ordine; (d) catalogo/corrispondenza. Il comma 2 estende la protezione anche a proposte del consumatore in condizioni analoghe. Il comma 3 garantisce che per cataloghi si applichi la disciplina più favorevole tra quella ordinaria e quella sulla distanza.

Quando si applica

Si applica ogniqualvolta il contratto non sia concluso nei locali del professionista. Esempio: Tizio riceve visita di Caio al domicilio per vendere enciclopedie. La disciplina dell'art. 45 protegge Tizio con diritto di recesso e informazioni obbligatorie. Se Sempronio compra da catalogo, ugualmente protetto. Se Mevio partecipa a escursione organizzata e compra durante l'escursione, coperto.

Connessioni

Si collega agli artt. 46-49 Cod. Consumo (esclusioni, diritto di recesso, norme applicabili, definizioni). Integra gli artt. 50-51 su contratti a distanza (in certi casi, la disciplina a distanza è più favorevole e prevale). Rinvia indirettamente al D.Lgs. 114/1998 per aspetti commerciali non coperti. Supporta il sistema di informazione obbligatoria e diritti di ripensamento.

Domande frequenti

Cosa copre l'art. 45 esattamente?

Contratti negoziati fuori dei locali del professionista: a domicilio, in luogo di lavoro, in escursioni organizzate, in area pubblica o per catalogo/corrispondenza.

Se sono io a proporre contratto al professionista, sono ancora protetto?

Sì, se lo fai in condizioni analoghe (es. professionista in visita a casa tua, o tramite catalogo). L'art. 45 comma 2 lo copre.

Se compro per catalogo, valgono le regole di contratti a distanza?

Sì, e se quelle sono più favorevoli (art. 45 comma 3), si applica quella disciplina. Il Codice sceglie per te quella migliore.

Ho diritto di recesso se compro in escursione organizzata?

Sì, secondo gli artt. 64-67 Cod. Consumo. L'escursione è considerata un contesto di pressione commerciale, quindi protetto.

Il professionista può fare il contratto in mia presenza in strada senza locali?

Sì, è art. 45 comma 1.c) (nota d'ordine in area pubblica). Ma deve darti informazioni complete su recesso e tutte le clausole.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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