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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 29 Cod. Consumo – Prescrizioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Televendite devono evitare sfruttamento di superstizione, credulità e paura del consumatore
  • Vietate scene di violenza fisica o morale che possono offendere il gusto e la sensibilità
  • Proibita indecenza, volgarità, ripugnanza come veicolo persuasivo
  • Norma mira alla dignità umana e psichica del consumatore telefonico
  • Complementare all'articolo 30 che pone divieti categorici (discriminazione, danno ambientale, tabacco)

Articolo 29 prescrive che le televendite non devono sfruttare superstizione e credulità, vietando scene di violenza, indecenza, volgarità o offese alla sensibilità estetica.

Ratio

L'articolo 29 integra la tutela dell'articolo 28 riconoscendo che televendite sono spesso rivolte a consumatori vulnerabili (anziani, emotivamente fragili, in orari serali quando la vigilanza critica è bassa). La norma vieta non solo ingannevole e comparativa illecita, ma anche tecniche manipolative che sfruttano emozioni irrazionali (paura, superstizione, disagio estetico). L'elenco (superstizione, credulità, paura, violenza, indecenza) è esemplificativo, focalizzando su psicologia manipolatoria piuttosto che su facticity.

Analisi

Il comma 1 (unico) pone tre macro-divieti: primo, sfruttamento di superstizione, credulità, paura (es. «se non ordini ora avrai sfortuna»; «tutti gli altri hanno già comprato, sarai il solo fuori moda»; «attenzione, il tuo corpo è in pericolo»); secondo, scene di violenza fisica (aggressioni, incidenti) o morale (umiliazioni, ricatti emotivi); terzo, contenuti di indecenza, volgarità, ripugnanza (nudità, linguaggio scatologico, immagini disgustose). La struttura è aperta, permettendo all'interprete di valutare caso per caso cosa costituisca violazione in relazione al standard del consumatore medio e alla dignità personale.

Quando si applica

Una televendita di cosmetici che mostra una donna in lacrime (umiliazione morale) perché ha le rughe, seguita da miracolo estetico post-acquisto, viola il divieto di violenza morale. Una televendita che recita «il tuo destino è segnato, la cartomanzia ti salverà» sfrutta credulità e paura, violando il divieto. Una trasmissione di vendita di giochi che mostra foto di incidenti stradali per creare paura («non avrai fortuna senza il nostro amuleto») è illecita. Una televendita di alcol che celebra ubriachezza e comportamenti violenti («bevi come un guerriero, vinci come un campione») compromette dignità e normalizza violenza.

Connessioni

L'articolo 29 è specificazione della tutela generale dell'articolo 19 (definizione di ingannevole, che include manipolazione psicologica). È collegato all'articolo 25 (protezione di bambini e adolescenti da manipolazione emotiva). Rimanda al Codice della Privacy per aspetti di protezione di dati sensibili (stato di salute, fragilità psichica). A livello europeo, la direttiva 2005/29/CE proibisce pratiche commerciali ingannevoli inclusa la manipolazione emotiva. Le norme AGCOM su televendite aggiornano continuamente i criteri di applicazione con esperienza radiotelevisiva.

Domande frequenti

Se una televendita usa tono scherzoso o ironico per sfruttare paura, è comunque violazione dell'articolo 29?

Dipende dall'effetto comunicativo reale sul consumatore medio. Se l'ironia non toglie completamente il tono manipolativo (cioè il consumatore percepisce comunque paura o urgenza), è violazione. L'intento dell'operatore conta meno dell'effetto percepito.

Cosa significa esattamente «sfruttamento di superstizione»? Inclusa la religione?

Superstizione è credenza irrazionale in causalità magica o sovrumana (amuleti, maledizioni, fati immutabili). Religione è credenza in trascendente razionalmente sistematizzato. Una televendita che sfrutta credenze religiose (es. «se non compri, Dio ti punirà») può violare sia articolo 29 che articolo 26 comma 1 lett. d) (discriminazione religiosa).

Una televendita può mostrare incidenti reali (news) per contestualizzare un prodotto di sicurezza?

Sì, se il contesto è educativo e proporzionato. Mostrare un incidente stradale per vendere un dispositivo di sicurezza auto è lecito. Mostrare una catena di disgrazie per vendere un amuleto o un integratore è sfruttamento di paura ingiustificato.

Se una televendita è divertente e utilizza un tono leggero, qual è il limite prima di diventare violazione?

Il limite è quando il divertimento maschera o amplifica manipolazione emotiva. Uno spot di televendita può essere allegro e leggero, ma non deve sfruttare insicurezza corporea, paura della morte, credulità religiosa, o violenza fisica/morale come corda persuasiva sottesa.

Chi decide cosa è «indecenza» o «volgarità» in una televendita? Sono concetti soggettivi.

L'AGCM e l'AGCOM valutano con riferimento ai standard etici della società italiana media e ai diritti fondamentali della persona. Non è valutazione completamente soggettiva: vi sono linee guida e precedenti. Una nudità gratuita è comunque indecenza; un linguaggio volgare è comunque volgarità secondo la giurisprudenza consolidata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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